Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3199 |
1. L'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) è stata istituita con apposito Accordo Amministrativo tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito, firmato a Farnborough (UK) il 9 settembre 1998.
Per l'Italia la ratifica della Convenzione relativa all'OCCAR è stata effettuata ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 348.
Nell'anno 2003 e nell'anno 2005, rispettivamente, il Belgio e la Spagna hanno aderito all'OCCAR, divenendo anch'essi Stati membri.
2. Il Consiglio di Sorveglianza (CdS) è il massimo organo decisionale dell'OCCAR (articolo 10 della Convenzione). Ad esso partecipano, come rappresentanti dei sei Stati membri, con diritto di voto, i sei Ministri della difesa (articolo 15 della Convenzione). Gli stessi Ministri hanno delegato, in via permanente, i rispettivi Direttori nazionali degli armamenti (DNA) o altri alti dirigenti competenti nel campo degli armamenti a partecipare al CdS (che si riunisce almeno due volte l'anno – articolo 14 della Convenzione).
3. La proposta di modifica all'Allegato IV «Processo decisionale» alla Convenzione è stata concordata a livello di CdS ed è mirata a far incrementare i programmi di armamenti in regime di cooperazione multinazionale e anche, quindi, ad agevolare l'adesione all'OCCAR da parte di altri Stati, soprattutto quelli che già partecipano a programmi dell'OCCAR.
4. Su tale base, si evidenzia che l'adesione all'OCCAR da parte di uno o più Stati produrrà per gli attuali sei Stati membri un risparmio di spesa per la partecipazione al Bilancio amministrativo (AB) dell'Ufficio centrale (CO) dell'OCCAR-EA di BONN. Infatti, dei circa 9 milioni di euro annui complessivi (Bilancio Preventivo Amministrativo 2013, già approvato da parte del BoS) gli Stati Membri fondatori (Regno Unito, Francia, Germania e Italia) pagano in percentuale in base ai diritti di voto (10 ciascuno), per cui il 18,868 per cento a testa, pari a circa 1,7 milioni di euro annui (a prescindere dal numero delle persone della propria nazionalità in servizio presso il CO stesso). Il Belgio paga il 9,434 per cento (con 5 diritti di voto) e la Spagna paga il 15,094 per cento (con 8 diritti di voto). L'ingresso di nuovi Paesi, quindi, ridurrà tali percentuali di partecipazione per gli attuali sei Stati membri, con una riduzione della spesa annua di contribuzione al menzionato budget (AB) di ciascuna nazione, in funzione dei diritti di voto (da 1 ad un massimo di 9) che potranno essere riconosciuti alle nuove nazioni che entreranno a far parte dell'OCCAR.
5. In annesso è riportato un prospetto sugli eventuali ipotetici risparmi di spesa (minori oneri annuali a carico del Bilancio del Ministero della difesa italiano) in caso di adesione all'OCCAR da parte di un altro Stato, al quale è plausibile che vengano riconosciuti
almeno 5 diritti di voto (minimo ad oggi riconosciuto al Belgio, Stato membro dell'OCCAR). Tali minori oneri annui sono stati quantificati in euro 151.912, ma potrebbero aumentare nel caso di adesione di ulteriori Stati.PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'atto internazionale in esame. Tale atto costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'Accordo modifica l'Allegato IV della Convenzione relativa all'OCCAR del 1998, ratificata ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 348.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.
L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli
obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Tali princìpi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
La materia non rientra nell'alveo della delegificazione poiché, ai sensi del richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Attualmente, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.
PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il provvedimento non incide sulla disciplina europea.
2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.
4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.
5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.
6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
L'atto sarà soggetto a ratifica da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea che siano parte della Convenzione dell'OCCAR secondo quanto statuito dalla rispettiva normativa interna.
PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.
Non sono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Le norme del disegno di legge non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla Decisione stessa.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.