Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3224


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 luglio 2015 (v. stampato Senato n. 1289)
d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica l'8 luglio 2015
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

      1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di seguito denominato «legge costituzionale n. 1 del 1963», è sostituito dal seguente:
      «La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

      1. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Città metropolitane,».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

      1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».

Art. 4.
(Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

      1. L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente:
      «Art. 11. – 1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari

di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
      2. In attuazione dei princìpi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
      3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

      1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n.1 del 1963, le parole: «il 25° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

      1. All'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

      1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

      1. All'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».

Art. 9.
(Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

      1. L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente:
      «Art. 59. – 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

      1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

      1. All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
      «La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;

          b) il quarto comma è abrogato.

Art. 12.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le province della regione Friuli Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale

sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica.
      2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici.
      3. Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.
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