Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3098-A


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 30 aprile 2015 (v. stampato Senato n. 1577)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
di concerto con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(MADIA)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 maggio 2015
(Relatore per la maggioranza: CARBONE)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 9 luglio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3098 e rilevato che:
il provvedimento reca disposizioni sostanziali, destinate ad entrare immediatamente in vigore, e disposizioni recanti deleghe legislative al Governo;

        sul piano dell'omogeneità del contenuto:

            il disegno di legge è omogeneo, concernendo una pluralità di oggetti riguardanti la materia della pubblica amministrazione;

        sul piano dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente e sul piano del coordinamento con la normativa vigente:

            con riferimento alle disposizioni di delega, in alcuni casi i princìpi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega, mentre la circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che «i princìpi e i criteri direttivi ... devono essere distinti dall'oggetto della delega» (punto 2, lettera d)); in particolare, per effetto della suddetta sovrapposizione, alcune disposizioni, qualificate come «principi e criteri direttivi», finiscono, di fatto, per costituire ulteriori oggetti di delega; ciò si riscontra, in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera a), ove una serie di oggetti sono frammisti a criteri, talvolta di carattere generale, e all'articolo 8, comma 1, che enuclea – alle lettere c), d), e), f) e g) – come princìpi e criteri direttivi quelli che appaiono piuttosto oggetti della delega; all'articolo 12, comma 2, lettere a) ed e);

            taluni princìpi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; come già segnalato dal Comitato in altre circostanze, si rammenta che in un obiter dictum la Corte costituzionale ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007). Ciò si riscontra, in particolare: all'articolo 7, comma 1, lettera a) («riordino delle funzioni di polizia ... conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia...»); all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 4) («la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato ... con eventuale riduzione del numero ...»); all'articolo 7, comma 1, lettera c) («riorganizzazione ... anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti... da perseguire anche

attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati...»); all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1) («eventuale confluenza nello stesso ruolo [della dirigenza statale] di personale appartenente alle carriere speciali, ad esclusione della carriera diplomatica»); all'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 3) («revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica ...»);

            alcuni fra i princìpi e i criteri di delega richiedono un migliore coordinamento con la normativa vigente o una più puntuale formulazione onde prevenire dubbi interpretativi e applicativi; in particolare:

                a) all'articolo 1, il comma 1 fa riferimento ai «sistemi di comunicazione non ripudiabili»: si tratta di una espressione nuova per l'ordinamento, di cui andrebbe chiarito il significato;

                b) all'articolo 2, il comma 1, lettera m), indica, fra i criteri direttivi per la riforma della conferenza di servizi, la «possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela ... purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini»: sarebbe opportuno specificare meglio il criterio, prevedendo già in sede di delega legislativa quale sia l'effetto del ritiro in autotutela sul provvedimento finale;

                c) all'articolo 7, comma 1, lettera e), non è corretto il riferimento allo «scorporo» del Comitato italiano paraolimpico (CIP) dal CONI, in quanto il CIP non è attualmente incorporato nel CONI, bensì vigilato dallo stesso;

                d) all'articolo 9, relativo alla dirigenza pubblica, il comma 1, lettera b), numero 4), reca – fra i princìpi e criteri direttivi relativi alla figura dei segretari comunali e provinciali – la «attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa»: sarebbe opportuno chiarire se la predetta attribuzione sia riferita solo ai segretari comunali e provinciali (come si dedurrebbe dalla collocazione della materia) oppure a tutta la dirigenza (come si dedurrebbe dal riferimento al presente articolo);

                e) all'articolo 15, comma 1, lettera c), non appare corretto il criterio direttivo che prevede la «risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea» in quanto il richiamo dei princìpi appare o impreciso (nella misura in cui tali fonti non disciplinano la materia delle risoluzioni delle antinomie nel diritto nazionale) o privo di portata normativa (se interpretato quale richiamo meramente ricognitivo);

            un caso particolare è quello dell'articolo 4, che delega il Governo ad individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, quelli oggetto di silenzio assenso, quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva,

introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa; al comma 1 i princìpi e criteri direttivi non sono esplicitati bensì sono individuati per relationem, con riferimento alla disciplina vigente, nazionale ed europea, come appare appropriato per una delega di tipo «ricognitivo» o «compilativo»; al riguardo, il Comitato per la legislazione ha già segnalato in altre circostanze (da ultimo, ad esempio, nel parere sul disegno di legge n. 2617, riforma del terzo settore) che l'individuazione dei princìpi e criteri direttivi per relationem restringe l'ampiezza del potere dispositivo conferito al legislatore delegato; infatti, è proprio nel caso delle deleghe non innovative che la Corte costituzionale ha ammesso che i princìpi e criteri direttivi, in luogo di essere puntualmente esplicitati, possano essere ricavabili anche per relationem, mediante rinvio al diritto vigente (sentenze n. 52 e 53 del 2005, n. 174 del 2005 e n. 341 del 2007), in quanto «La necessità della indicazione di princìpi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo riguarda i casi in cui la revisione ed il riordino comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti» (sentenza n. 350 del 2007, che riprende la n. 66 del 2005 e la n. 239 del 2003). Alla luce di tali considerazioni, qualora si intendesse conferire al Governo una delega di contenuto innovativo, sarebbe conseguentemente necessario individuare princìpi e criteri direttivi specifici, diversi da quelli già desumibili dall'ordinamento (ciò parrebbe comunque necessario con riferimento all'oggetto di delega relativo all'introduzione della «disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa ... e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti», oggetto il quale sembra riferibile a una delega di tipo innovativo, e non solamente di tipo compilativo);

            altro caso particolare è quello dell'articolo 16, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare «disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione», enucleando due principi e criteri direttivi che appaiono nella sostanza quasi coincidere con l'oggetto stesso della delega («a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie; b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica»); si osserva che l'oggetto della delega è, certamente, definito, nella misura in cui i suoi confini sono individuabili senza incertezze; esso è, comunque, relativo a una pluralità assai ampia e molteplice di oggetti di disciplina: proprio per questo la delega richiederebbe l'individuazione puntuale e specifica di

ulteriori princìpi e criteri direttivi idonei a circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato;

            inoltre, per quanto riguarda l'oggetto della delega, è individuato il termine iniziale di entrata in vigore delle disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione (fissato al 1o gennaio 2012), ma non un termine finale, in assenza del quale si dovrebbe fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di delegazione: al fine di evitare comunque incertezze e di definire compiutamente l'oggetto della delega, andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare anche il termine ultimo di riferimento nell'oggetto della delega;

            alcuni criteri di delega sembrano richiedere un coordinamento con la normativa vigente: all'articolo 7, comma 1:

                la lettera b), n. 3) prevede che «i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri... siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri»: andrebbe valutata l'opportunità di chiarire come tale norma si coordini con l'articolo 1, comma 1, lettera ii) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base alla quale sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica «tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri»;

                la lettera b), numero 4), delega il Governo a precisare «la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici»: andrebbe valutata l'opportunità di chiarire come tale previsione si coordini con quella recata dal comma 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, che prevede per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri un regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; si dovrebbe in particolare, dunque, chiarire con quale strumento venga adottata la determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

                la lettera c) prevede (peraltro in via eventuale, come già detto sopra) l'accorpamento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il comma 427 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone la medesima unificazione, da effettuarsi con regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988;

            per tutte le deleghe, si dispone che i termini per l'esercizio delle deleghe possano essere prolungati qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, o successivamente, impiegando pertanto la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», la quale non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; nell'esame del disegno di legge n. 2617 (delega per la riforma del terzo settore), dopo che il Comitato aveva posto una condizione in tal senso,

l'Assemblea della Camera ha approvato, il 1 aprile 2015, un emendamento all'articolo 1, comma 6, del disegno di legge, che ha previsto, in luogo dello scorrimento del termine di delega, un termine univoco entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega; nel provvedimento in esame la tecnica dello scorrimento si verifica all'articolo 1, comma 2; all'articolo 2, comma 2; all'articolo 4, comma 2; all'articolo 6, comma 2; all'articolo 7, comma 2; all'articolo 9, comma 2; all'articolo 10, comma 2; all'articolo 12, comma 4; all'articolo 16, comma 2;

            l'articolo 16, comma 3, dispone che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo», utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, salvo che nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di atti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di «ultimo decreto legislativo», che consenta di dissipare tale incertezza;

            l'articolo 3 inserisce un nuovo articolo 17-bis nella legge n. 241 del 1990 recante: «Silenzio assenso fra le amministrazioni pubbliche»:

                a) il comma 2 prevede, in taluni casi di mancato accordo fra amministrazioni, un'ipotesi di intervento sostitutivo nella quale «il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento»; tale comma, dunque:

                    a.1) prevede, in caso di mancato accordo, un'aggravante procedurale consistente nel necessario coinvolgimento del Consiglio dei ministri anche per quei procedimenti che non ne prevederebbero il coinvolgimento (per esempio, decreti interministeriali);

                    a.2) non lascia intendere, se non in via interpretativa, se l'adozione del provvedimento finale spetti alla stessa Presidenza del Consiglio o all'amministrazione ordinariamente competente;

                    a.3) disciplina un'ipotesi di disaccordo fra le amministrazioni, rendendo opportuno integrare la rubrica dell'articolo per dare pienamente conto del suo contenuto;

                    a.4) per effetto di un emendamento introdotto al Senato, non limita il suo campo di applicazione alle sole amministrazioni statali, sembrando dunque consentire – stante la formulazione letterale della disposizione come emendata – all'amministrazione statale di poter superare il dissenso di un'amministrazione regionale, o provinciale autonoma, in àmbiti materiali di competenza regionale concorrente o residuale: tale ipotesi va valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale che esclude un intervento decisorio unilaterale dello Stato come conseguenza automatica del mancato raggiungimento di un accordo con la regione;

                    a.5) dovrebbe essere oggetto di un esplicito coordinamento con le discipline settoriali già previste in tema di conferenza di servizi;

                b) il comma 3, nel fissare i termini per alcune ipotesi di silenzio assenso, non disciplina esplicitamente la fattispecie in cui le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini richiedano un'integrazione istruttoria, potendo ingenerare dubbi nell'individuare i termini effettivamente applicabili al caso;

        sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 17, recante la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, l'espressione «anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» appare di dubbia o nulla portata normativa, in quanto semplicemente richiama la normativa vigente, «rammentandone» – per così dire – l'esistenza;

            il disegno di legge presentato al Senato era corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            con riguardo alle disposizioni di delegazione legislativa, si specifichino quei princìpi e criteri direttivi che, di fatto, costituiscono ulteriori oggetti di delega, avendo cura di distinguere chiaramente oggetti e princìpi di delega, come richiesto dalla circolare del 2001;

            con particolare riferimento all'articolo 4, che parrebbe recare una delega di tipo ricognitivo, si valuti se il potere dispositivo da conferire al Governo sia, invece, di tipo innovativo dell'ordinamento e, in caso affermativo, si individuino i relativi princìpi e criteri direttivi;

            con particolare riferimento all'articolo 16, che reca un oggetto di delega particolarmente ampio e molteplice, si individuino ulteriori princìpi e criteri direttivi idonei a circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato;

            all'articolo 7, comma 1, lettera a), lettera b), numero 4), e lettera c), nonché all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1) e lettera c), numero 3), si specifichino i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato;

            all'articolo 1, comma 2; all'articolo 2, comma 2; all'articolo 4, comma 2; all'articolo 6, comma 2; all'articolo 7, comma 2; all'articolo 9, comma 2; all'articolo 10, comma 2; all'articolo 12, comma 4; all'articolo 16, comma 2, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega, si individui un termine (anche più ampio) per l'esercizio della delega stessa, contestualmente fissando un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello «scorrimento» (come avvenuto nell'esame in Assemblea del disegno di legge n. 2617, il 1 aprile 2015);

            all'articolo 16, comma 3, al fine di poter individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega correttiva ed integrativa, si individui un termine certo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, per esempio calcolato dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            per quanto detto in premessa, si dovrebbe assicurare il coordinamento con la normativa vigente nonché una formulazione tecnicamente più corretta dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1; all'articolo 2, comma 1, lettera m); all'articolo 7, comma 1, lettera e); all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 4); all'articolo 15, comma 1, lettera c);

            appare, in particolare, necessario coordinare con la normativa vigente, nel senso dettagliatamente indicato nelle premesse, cui si rinvia, i criteri di delega recati, all'articolo 7, comma 1: alla lettera b), n. 3), alla lettera b), numero 4), alla lettera c);

            all'articolo 16, comma 1, si dovrebbe valutare l'opportunità di esplicitare quale sia il termine ultimo di riferimento per individuare l'oggetto della delega;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 3, per quanto detto in premessa, si dovrebbe:

            a) chiarire se – nei casi ivi previsti – l'adozione del provvedimento finale spetti alla Presidenza del Consiglio o all'amministrazione ordinariamente competente;

            b) integrare la rubrica dell'articolo per dare pienamente conto del suo contenuto;

            c) valutare l'effettiva applicabilità all'ipotesi in cui l'amministrazione statale possa superare il dissenso di un'amministrazione regionale, o provinciale autonoma, in àmbiti materiali di competenza regionale concorrente o residuale, ed introdurre le opportune riformulazioni;

            d) valutare il modo e l'opportunità di assicurare un coordinamento espresso con le discipline settoriali in materia di conferenza di servizi;

            e) chiarire i termini applicabili all'ipotesi di integrazioni istruttorie richieste dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini;
all'articolo 17 si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa del richiamo alla riforma costituzionale del 2001.

                 


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

         La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3098 come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

          valutate positivamente le modifiche apportate dalla I Commissione volte ad assicurare la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione anche con finalità di contrasto della corruzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

         La III Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3098 recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», approvato dal Senato;

            apprezzato il percorso di consultazione pubblica che ha determinato l'adozione del provvedimento in titolo nel contesto del complessivo processo di riforma dello Stato in atto;

            valutati positivamente gli effetti virtuosi che le disposizioni del provvedimento relative a tutte le pubbliche amministrazioni – con particolare riferimento alla istituzione di una Carta della cittadinanza digitale (articolo 1), alla prevenzione della corruzione, ai principi di pubblicità e di trasparenza (articolo 6), alla riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato (articolo 7) – potranno produrre sull'Amministrazione degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi inclusa la rete diplomatico-consolare;

            ritenuta significativa, con riferimento all'articolo 9 del provvedimento, in tema di dirigenza pubblica, modificato al Senato, la previsione dell'esclusione della carriera diplomatica dalle carriere speciali che potranno eventualmente confluire nel ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e ciò in ragione della specificità di tale carriera quanto alle modalità di nomina e di preposizione, non assimilabili alla direzione di uffici e strutture che insistono sul territorio nazionale;

            valutata, infine, positivamente, in tema di formazione dei pubblici dipendenti, la riforma, di cui al medesimo articolo 9, della Scuola nazionale dell'amministrazione all'interno della quale, con il decreto-legge n. 90 del 2014, è confluita anche la formazione del personale diplomatico, prima curata dall'Istituto diplomatico «Mario Toscano» e per il cui ordinamento, viene operato un espresso riferimento alle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
                 


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

            considerato che il disegno di legge è stato presentato dal Governo al Parlamento, nel luglio del 2014, a chiusura di una consultazione pubblica lanciata con una lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini e si inserisce all'interno del più complessivo processo di riforma dello Stato che il Governo sta attuando;

            rilevato che l'articolo 3 novella la legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), introducendo il nuovo istituto del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche;

            considerato che il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche si intende formato quando l'amministrazione richiesta non comunichi il proprio assenso, concerto o nulla osta entro, di regola, trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte dell'amministrazione procedente;

            rilevato che, quando ad essere richieste sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il provvedimento in esame prevede, per la formazione del silenzio-assenso, un termine ordinario più lungo (sessanta giorni);

            ritenuto opportuno che il termine più lungo (di sessanta giorni) sia previsto anche quando ad essere richieste sono le amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, alle quali attualmente non si applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 sul silenzio-assenso tra pubblica amministrazione e privati;

            richiamato l'articolo 7, che reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche anche alla disciplina degli enti pubblici non economici nazionali, tra cui è annoverata anche l'Agenzia industrie difesa;

            evidenziato che l'articolo 11, comma 4, disciplina l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, mettendo tali servizi a disposizione, oltre che dei figli minori di dipendenti dell'amministrazione della difesa, anche dei figli minori di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, dei figli minori di dipendenti delle amministrazioni

locali e dei minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali;

            considerato che la misura di cui al citato comma 4 è finanziata con l'incremento dell'apposito Fondo – per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 – mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 3, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina del nuovo istituto del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni, che anche per le pubbliche amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione possa applicarsi il termine più lungo, pari a sessanta giorni;

            b) sia valutata l'esigenza di prevedere che tra gli organizzatori dei servizi per l'asilo e l'infanzia sia ricompreso anche il Corpo della Guardia di finanza, nonché l'esigenza di reperire le risorse finanziarie destinate a coprire gli oneri derivanti dalla nuova disciplina dei servizi socio-educativi per la prima infanzia senza ridurre la consistenza del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

                 


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il progetto di legge n. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                gli eventuali costi degli adeguamenti tecnologici richiesti alle singole amministrazioni per il passaggio al nuovo sistema (dotazione di infrastrutture hardware e di servizi software) derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), in materia di Carta di cittadinanza digitale, potranno essere valutati solo in fase di esame dei decreti delegati, fermi restando i limiti di spesa già previsti;

                la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), che prevede la collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, non mira a creare un nuovo ufficio dirigenziale, in quanto i compiti indicati dovranno essere assegnati ad un dirigente individuato nell'ambito del contingente stabilito per gli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico;

              all'articolo 5, comma 2, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004, che consente l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso, non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, giacché la predetta disposizione è stata superata dall'articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990, inserito nel 2005, che peraltro, a differenza della precedente, non prevede alcuna forma di indennizzo per il destinatario del provvedimento amministrativo;
all'articolo 6, la destinazione dei risparmi derivanti dalla riduzione di tariffe e di prezzi collegati alle attività di intercettazione potrà essere decisa con successiva valutazione politica;

                la riorganizzazione del sistema camerale prevista dall'articolo 8 comporterà risparmi concernenti le spese di funzionamento, utili a far fronte alla realizzazione di progetti in corso;

                le spese derivanti dal funzionamento delle nuove Commissioni per la dirigenza, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), numeri da 1) a 3), appaiono sostenibili con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

                all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 4), la previsione dell'obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa ha natura meramente ricognitiva;

                i rapporti finanziari derivanti dal riordino del sistema di formazione dei dirigenti, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c),

numero 3), e lettera d), saranno disciplinati successivamente alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, che già intrattiene rapporti convenzionali con istituzioni nazionali e internazionali, fermo restando che le attività di formazione verranno svolte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

                la sperimentazione in materia di co-working e smart-working, di cui all'articolo 11, comma 1, sarà attuata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

                all'articolo 11, comma 4, l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione per la copertura delle spese per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia può ritenersi congruo, sotto il profilo della spendibilità, in ragione della modesta entità dell'onere oggetto di copertura;

                all'articolo 13, comma 1, lettera b), le assunzioni di vincitori di concorsi pubblici collocati in graduatorie già approvate, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, dovranno comunque essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente;
il progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), non appare suscettibile di determinare incrementi della spesa complessiva a parità di funzioni svolte dalle amministrazioni interessate;

                la delega conferita dall'articolo 16, per la modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, dovrà essere attuata senza nuovi o maggiori oneri, come espressamente previsto dalla relativa clausola di invarianza finanziaria;

            considerato che, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
                 


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 3098, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

            evidenziato come il provvedimento intenda avviare un processo di generale riforma delle pubbliche amministrazioni, volta a migliorare l'efficienza e la trasparenza degli uffici pubblici, nonché a semplificare il quadro normativo e degli adempimenti, nella prospettiva di rendere più semplici i rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni e di migliorare la qualità dei servizi da queste offerti ai cittadini stessi e alle imprese;

            rilevato, in tale contesto, come il provvedimento riguardi gli ambiti di competenza della Commissione finanze solo nella misura in cui le previsioni in esso contenute coinvolgono l'amministrazione finanziaria, la quale sarà anch'essa interessata da tale importante processo di riforma;

            segnalata l'esigenza che gli interventi di riforma tengano adeguatamente in considerazione le peculiari caratteristiche e funzioni delle agenzie fiscali e le specifiche professionalità di cui esse necessitano per poter svolgere le loro funzioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 5), il quale chiede di precisare le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, valuti la Commissione di merito l'esigenza di prevedere che la vigilanza sulle agenzie fiscali avvenga di concerto tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di tenere meglio conto delle peculiarietà delle agenzie fiscali, sia per quanto riguarda le loro dimensioni, le caratteristiche organizzative e l'articolazione territoriale, sia per quel che concerne la specificità dei poteri e delle funzioni pubbliche assegnate, sia per la loro strategicità ai fini del funzionamento del sistema tributario e della tutela degli interessi erariali;

            b) con riferimento all'articolo 8, il quale prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura, prevedendo, al comma 1, lettera a), la determinazione del diritto annuale a carico delle imprese, tenuto conto della sua riduzione, disposta dall'articolo 28 del decreto-legge n. 90 del 2014, e contemplando inoltre, al comma 1, lettera g), l'introduzione di una disciplina transitoria che dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, si ribadisce l'esigenza, già segnalata dalla Commissione finanze nel parere espresso sul citato decreto-legge n. 90 del 2014, di definire la rideterminazione del diritto annuale riconosciuto alle camere di commercio in termini tali da evitare conseguenze negative sull'operatività delle stesse camere di commercio;

            c) con riferimento all'articolo 9, il quale reca una delega per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica, prevedendo in tale ambito, tra l'altro, la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali, valuti la Commissione di merito l'esigenza, sia per quanto riguarda i processi di selezione del personale, sia per quanto riguarda i relativi percorsi di formazione, sia per quanto concerne l'attribuzione degli incarichi, di tenere conto della particolare condizione delle Agenzie fiscali, le quali si avvalgono per lo svolgimento delle loro funzioni, sia a livello dirigenziale, sia a livello non dirigenziale, di professionalità caratterizzate da un notevole grado di specializzazione, per le quali occorre dunque prevedere specifici meccanismi di selezione, formazione e attribuzione degli incarichi, fermo restando il rigoroso rispetto dei princìpi di legalità, trasparenza e accesso tramite pubblico concorso;

            d) con riferimento all'articolo 13, il quale individua i princìpi e criteri direttivi cui debbono uniformarsi i decreti attuativi della delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, prevedendo tra l'altro, al comma 1, lettera b), l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche e la revisione delle modalità di espletamento degli stessi, valuti anche in questo caso la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto del fatto che le agenzie fiscali si avvalgono di professionalità connotate da un notevole grado di specializzazione, per reperire le quali occorre dunque prevedere specifici meccanismi di selezione, fermi restando i princìpi di legalità, trasparenza e accesso tramite pubblico concorso.

                 


PARERI DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            letto il testo del disegno di legge n. 3098;

            valutati con favore i pilastri della proposta di legge, che attengono alla trasparenza, alla semplificazione, al contenimento dei costi e alla razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa, soprattutto in chiave di risparmio del tempo del cittadino per gli adempimenti e di velocizzazione delle decisioni amministrative, anche mediante l'uso della tecnologia digitale; di accesso ai documenti amministrativi per i membri del Parlamento; e di riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni in materia di contrasto della corruzione;

            osservato, peraltro, che molti dei principi contenuti nella legge sono già esplicitati o comunque sottesi alla legge sulla trasparenza amministrativa n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, specie con riguardo alla conferenza di servizi e al criterio della concentrazione temporale degli apporti alla decisione pubblica delle diverse amministrazioni (si vedano, a esempio, gli articoli 14-bis e seguenti);

            considerato che, con particolare riferimento ai profili di più stretta competenza della Commissione cultura, appare meritevole di approfondimento il tema – legato all'articolo 10 del testo – dello stato giuridico dei ricercatori, che potrebbe essere ricondotto a fattispecie unitaria, onde consentire una maggiore mobilità. Si potrebbe ipotizzare la creazione di una struttura presso la Presidenza del Consiglio, con funzioni di coordinamento e regia degli enti di ricerca;

            viste altresì le disposizioni relative al Comitato paralimpico nazionale (articolo 7, comma 1, lettera e)), e quelle sul silenzio-assenso nell'ambito delle procedure amministrative inerenti ai beni d'interesse storico, paesaggistico e culturale (articolo 3);

            a tale ultimo proposito, si prevede che le amministrazioni debbano comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, salva la possibilità di interruzione del termine per esigenze istruttorie o per la presentazione di proposte di modifica, ipotesi nella quale il pronunciamento deve intervenire nei trenta giorni che seguono la ricezione degli elementi richiesti. Decorso inutilmente il termine, l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito. Tale regola si applica anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali, ma in tal caso il termine è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente,

salvo che termini diversi siano stabiliti da disposizioni di legge o dai provvedimenti del Consiglio dei ministri in caso di disaccordo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) che nell'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 17-bis, al comma 3, siano soppresse le parole: «, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali»; al comma 4, dopo le parole «provvedimenti espressi» siano aggiunte le seguenti «e per gli atti inerenti alla tutela dei beni culturali e del paesaggio»;

            2) che nell'articolo 7, comma 1, lettera d), dopo le parole «amministrazioni civili dello Stato» siano aggiunte le seguenti «fatta eccezione per quelle preposte alla tutela dei beni culturali e del paesaggio»;

        e con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione affari costituzionali se:

                a) con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 17-bis, anche alla luce delle numerose novità normative, già previste dal Governo e dal Parlamento per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure nel settore dei beni culturali e del paesaggio, sia ragionevole sostenere che la soluzione per migliorare ulteriormente il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale risieda più in un potenziamento delle risorse strumentali e umane a disposizione che non nella introduzione di meccanismi automatici quali quello del «silenzio-assenso»;

                b) in riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera e), sussista la necessità di chiarire se, una volta scorporato il Comitato paralimpico nazionale dal CONI, quest'ultimo conservi un potere di vigilanza sul predetto comitato o se invece lo scorporo comporterà la sottoposizione del Comitato paralimpico ai soli controlli di legge (per esempio, della Corte dei conti);

                c) sia opportuno rafforzare la specificità del ruolo del dirigente scolastico anche al fine di commisurarne lo stato giuridico ed economico a quello della dirigenza statale, di cui all'articolo 9.

(Parere espresso il 17 giugno 2015)

    La VII Commissione,

            visto il nuovo testo del disegno di legge n. 3098;

                considerato che all'articolo 13, comma 1, lettera b-bis) – introdotto durante l'esame del provvedimento presso la Commissione

di merito – si prevede quale criterio direttivo di delegazione il superamento del mero voto di laurea per l'accesso ai concorsi pubblici e la possibilità di valutarlo in rapporto a fattori inerenti all'istituzione che lo ha assegnato e al voto medio di classi omogenee di studenti;

                considerato altresì che nel sistema costituzionale italiano l'accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico per titoli ed esami è un cardine di parità di trattamento, di imparziale selezione del personale e di trasparente riconoscimento del merito (si vedano le sentenze della Corte costituzionale nn. 453 del 1990, 333 del 1993 e 104 del 2007);

                ritenuta incongrua l'introduzione di elementi che misurando il voto di laurea (quale requisito di accesso al concorso) su fattori inerenti all'istituzione che rilascia il titolo di studi, determinerebbero una potenziale differenziazione per via legale tra gli atenei;

                ritenuto che in ogni caso non può essere compromesso, a legislazione vigente, il valore legale del titolo di studio, che consiste in un requisito necessario per l'accesso ai pubblici concorsi e agli esami di Stato per le professioni regolamentate;

                constatata l'opportunità di non condizionare la partecipazione ai concorsi pubblici a un voto minimo di laurea, in ragione della sua naturale e inevitabile variabilità tra i diversi atenei e corsi di studio, così da ampliare le opportunità di partecipazione ai concorsi – obiettivo che potrebbe essere perseguito anche riducendo al minimo indispensabile i casi nei quali tale partecipazione sia condizionata a una specifica laurea – e da rimettere interamente al concorso pubblico la valutazione dei candidati, nell'ambito di procedure e meccanismi anonimi resi più efficienti e trasparenti da una serie di disposizioni introdotte durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito;

                valutato positivamente l'inserimento, all'articolo 13, comma 1, lettera b-quinquies) – anch'esso introdotto durante l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito – della valorizzazione del titolo di dottore di ricerca quale criterio direttivo di delegazione;

                preso atto però che la Commissione di merito non ha recepito le condizioni poste dalla Commissione Cultura nel parere del 17 giugno 2015,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia soppressa la lettera b-bis) dell'articolo 13, comma 1;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la I Commissione Affari Costituzionali di riconsiderare il proprio orientamento in ordine al contenuto dell'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 3, e dell'articolo 7, comma 1, lettera d).

(Parere espresso il 9 luglio 2015)

                 


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3098 Governo, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», approvato dal Senato;

            rilevato che:

                l'articolo 2, comma 1, lettera g), prevede, tra i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo per la disciplina in materia di conferenza di servizi, la disposizione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;

                l'articolo 3, comma 3, prevede che la nuova disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche, introdotta al comma 1, si applica anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche;

                l'articolo 5, comma 1, lettera b), prevede, al numero 2), la soppressione del comma 2 dell'articolo 21 della legge 7 agosto del 1990, n. 241, che estende le sanzioni previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso, anche ai casi in cui si dia inizio all'attività sottoposta a segnalazione certificata di inizio attività in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con la normativa vigente;

                l'articolo 7 prevede, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agro-alimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare;

            valutato che:

                andrebbero necessariamente riviste le richiamate disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera g), nel senso di valutare attentamente l'effettiva opportunità, nell'ambito della conferenza dei

servizi, della formazione del silenzio-assenso nei casi di acquisizioni di assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, in considerazione dell'indebolimento della tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, nonché del depotenziamento in materia di controlli ambientali, che ne conseguirebbe, soprattutto in presenza di procedimenti di particolare rilevanza quale la valutazione di impatto ambientale (VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

                la soppressione delle sanzioni in caso di inizio di attività svolta in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), rischia di avallare comportamenti elusivi delle prescrizioni della normativa;

                il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato e all'eventuale assorbimento dello stesso in altra Forza di polizia, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), dovrebbe essere funzionale all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività svolte dal medesimo Corpo, del quale andrebbe salvaguardata l'alta specializzazione delle funzioni in tema di controllo e tutela dell'ambiente e del territorio;

                è fondamentale procedere al riordino dei corpi di polizia provinciale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo in considerazione le riorganizzazioni delle funzioni in capo alle amministrazioni locali disposta dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di controllo ambientale e territoriale;

                evidenziato che andrebbe avviata una riflessione sull'allocazione delle funzioni in materia di controllo ambientale disposta dalla citata legge n. 56 del 2014,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, comma 1, lettera g), si escludano espressamente i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA dalla previsione della formazione del silenzio assenso delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza dei servizi, non si siano espresse nelle forme di legge;

            2) all'articolo 3, si circoscriva l'ambito di applicazione del nuovo istituto generale del silenzio assenso, prevedendolo esclusivamente per le amministrazioni statali e comunque escludendo espressamente l'adozione del silenzio assenso nei provvedimenti per i quali è previsto il parere degli organi preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini;

            3) all'articolo 5, comma 1, lettera b), sia soppresso il numero 2);

            4) all'articolo 7, comma 1, lettera a), si preveda il riordino delle funzioni di polizia in materia di tutela dell'ambiente, del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, della specializzazione acquisita in campo ambientale dal medesimo Corpo e delle funzioni, anche di polizia giudiziaria, attribuite, valutando al contempo le possibili relazioni tra le funzioni delle varie forze di polizia, le competenze degli enti di area vasta di cui alla legge n. 56 del 2014 e le funzioni delle agenzie ambientali, con particolare riferimento alla qualifica di ufficiali ed ausiliari di polizia giudiziaria, e coordinando le numerose disposizioni in materia di polizia degli enti locali e le attività di controllo in materia ambientale attribuite alle province.

                 


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (atto Camera n. 3098 Governo, approvato dal Senato)

            premesso che:

                il testo in esame delinea una riforma complessiva della pubblica amministrazione, che si inserisce in un più ampio quadro di riforma dello Stato e degli enti pubblici, al quale è riconducibile la legge n. 56 del 2014 sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e la proposta di riforma della Costituzione;

                in particolare il disegno di legge rivede gli elementi fondamentali della struttura e dell'attività delle amministrazioni pubbliche, intervenendo sui processi di funzionamento e sull'accesso dei cittadini a dati, documenti e servizi delle amministrazioni (capo I), sull'organizzazione (capo II), sulla disciplina del personale e della dirigenza (capo III) e sulla semplificazione normativa, anche per quanto concerne i profili di rilevante interesse economico dell'attività delle amministrazioni, quali le società partecipate e i servizi pubblici locali (capo IV);

                per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, l'articolo 1 conferisce al Governo un'ampia delega per garantire ai cittadini il diritto di accedere ai dati e documenti in possesso dell'amministrazione e ai servizi da queste forniti in modalità digitale; al riguardo si afferma che il digitale è il canale principale per tutte le attività delle pubbliche amministrazioni, in modo da favorire il più ampio accesso a dati e documenti e la più efficace prestazione di servizi, riducendo al minimo la necessità per i cittadini di recarsi presso gli uffici pubblici; per raggiungere tali obiettivi si prevede la definizione di un livello minimo di servizi, anche attraverso l'obbligo per gli uffici pubblici di garantire la connettività di banda larga e ultralarga, e l'accesso alla rete internet e si stabilisce che l'accesso e il riuso di tutte le informazioni detenute dalla pubblica amministrazione debba avere luogo in formato aperto; il complesso delle disposizioni della delega delinea con chiarezza il principio che prestare e ricevere servizi in forma digitale sono il primo un dovere in capo alla pubblica amministrazione e il secondo un diritto per i cittadini;

                nell'ambito delle disposizioni concernenti la riforma dell'organizzazione dello Stato, si prevede, sulla base del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), la riorganizzazione delle amministrazioni competenti nel settore degli autoveicoli, con specifico riferimento alle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (PRA), attualmente gestito dall'ACI, e della Direzione

generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui si prospetta l'eventuale accorpamento; a tal fine si prevede l'introduzione di un'unica modalità di archiviazione, finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; per il conseguimento di tale finalità il criterio di delega fa riferimento anche all'eventuale collegamento e all'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture; si stabilisce infine che lo svolgimento delle funzioni in questione debba essere assicurato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

                le disposizioni di cui alla richiamata lettera c) risultano condivisibili nella misura in cui la loro attuazione, attraverso la semplificazione delle strutture, delle modalità di acquisizione dei dati e del rilascio del documento unico, si tradurrà in una effettiva riduzione degli adempimenti e dei costi connessi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli che gravano sui cittadini,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la formulazione del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), chiarendo se si intende pervenire all'accorpamento delle strutture interessate e, comunque, assicurando il collegamento e l'interoperabilità dei dati da esse detenuti, che, nella formulazione attuale, sono definiti come «eventuali».


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (atto Camera n. 3098 Governo, approvato dal Senato);

            osservato che, in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera m), appare opportuno precisare gli effetti della revoca o dell'annullamento d'ufficio di atti endoprocedimentali;

            rilevato che, in riferimento all'articolo 3, comma 2, in cui si prevede l'intervento generalizzato del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, in caso di mancato accordo tra amministrazioni, appare opportuno chiarire l'attribuzione del potere di adozione del provvedimento finale, nonché coordinare detta previsione con le discipline di settore approfondendo la valutazione d'impatto costituzionale in casi di dissenso di amministrazioni regionali o di province autonome in ambiti di competenza regionale concorrente o residuale;

            sottolineata, in riferimento agli articoli 2 e 3, l'opportunità del generale coordinamento tra le disposizioni in materia di conferenza di servizi – da adottarsi, ai sensi dell'articolo 2, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge – e le disposizioni in materia di silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, aventi – ai sensi dell'articolo 3 – efficacia immediata a decorrere dall'entrata in vigore della legge;

            evidenziata, in riferimento all'articolo 14, l'opportunità di un rafforzamento di principi e criteri di delega particolarmente utili al contrasto – anche alla luce dei ripetuti rilievi della Corte dei conti – di anomalie emergenti nei rapporti finanziari tra enti locali e società partecipate;

            rilevata, in riferimento all'articolo 15, l'opportunità di precisare le linee direttrici per la delega al Governo – ai sensi del comma 1, lettera n) – della «individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti» in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale;

            sottolineata, infine, in riferimento all'articolo 16, l'opportunità di precisare i principi e i criteri per la individuazione delle disposizioni da modificare o abrogare, con riferimento anche alla definizione delle «condizioni» per l'adozione dei provvedimenti attuativi, la cui mancanza dà luogo ad abrogazione espressa e specifica,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) in riferimento all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità dell'integrazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla lettera b) con il richiamo allo «statuto delle imprese» di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché alle esperienze degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) e delle agenzie per le imprese;

            b) in riferimento all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire l'ambito oggettivo della delega (disciplina di SCIA e silenzio assenso e introduzione di disciplina per attività soggette a comunicazione preventiva), nonché i principi e i criteri di delega per la individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, di silenzio assenso, di autorizzazione espressa e di comunicazione preventiva;

            c) in riferimento all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le previsioni di cui al comma 1, lettera a), con il richiamo delle funzioni assegnate agli enti camerali, anche sul versante del supporto e della promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie territoriali, nonché con l'adozione del metodo dei costi standard ai fini di una determinazione del fabbisogno finanziario del sistema camerale adeguata alle sue finalità istituzionali, e valuti altresì l'opportunità – in riferimento al comma 1, lettera b) – di una riconsiderazione delle soglie dimensionali minime per gli enti camerali;

            d) in riferimento all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare, a valle di un percorso di riordino, l'esigenza di dotare gli enti di ricerca, pur nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, di uno «statuto speciale», nonché gli effettivi ambiti applicativi del richiamato coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

                 


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3098, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

            considerato che la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche in attuazione del provvedimento in esame completa e integra le misure già adottate in materia di lavoro pubblico, organizzazione delle amministrazioni pubbliche, nonché di semplificazione e di trasparenza amministrativa contenute nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

            osservato che, al fine di garantire una efficace realizzazione del processo di riforma, si rende necessario creare una discontinuità rispetto a prassi e comportamenti consolidati, assicurando il coinvolgimento e la partecipazione consapevole dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che garantiscano, in condizioni spesso difficili, la prestazione di servizi essenziali per i cittadini e le imprese;

            segnalata, in questa ottica, l'esigenza di recuperare la centralità della contrattazione collettiva nella definizione della disciplina dei rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, in linea con lo spirito della privatizzazione dei medesimi rapporti;

            considerato che il processo di semplificazione e di innovazione prefigurato nel provvedimento in esame richiede che si compia un ulteriore sforzo per creare le condizioni, anche sul piano finanziario, necessarie a un progressivo superamento del blocco della contrattazione collettiva, essendo auspicabile l'apertura di una stagione contrattuale per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con riferimento alla definizione degli istituti da applicare nei loro rapporti di lavoro e dei correlati trattamenti economici;

            ricordato, a tale riguardo, che nel proprio parere sul Documento di economia e finanza 2015, la Commissione ha segnalato al Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della prossima manovra finanziaria e nel quadro delle compatibilità finanziarie individuate in quella sede, le risorse da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

            rilevata, altresì, l'opportunità di una riforma del sistema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni che garantisca la trasparenza e la semplificazione delle procedure, consentendo in questo modo la razionalizzazione e la riduzione del ricorso a contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, in linea con quanto previsto, in via generale, dalla normativa europea, che richiama la centralità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

            segnalata l'esigenza che, nell'ambito dei molteplici processi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dal provvedimento, siano individuate misure adeguate a garantire la continuità occupazionale e a salvaguardare le competenze e le professionalità presenti in ciascuna amministrazione;

            osservato come, per garantire il buon esito della riforma, assumano valore strategico le disposizioni concernenti la revisione della disciplina della dirigenza pubblica, prevista dall'articolo 9, rispetto alla quale si rende necessario individuare nel presente provvedimento e nell'attuazione della delega un giusto equilibrio tra efficienza dell'attività e imparzialità dell'amministrazione, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 97 della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, nelle disposizioni che contengono riferimenti alle «amministrazioni pubbliche» e, in particolare in quelle che intervengono sulla disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle medesime amministrazioni, contenute nell'articolo 13, se con tale locuzione si richiami una delle definizioni già presenti nell'ordinamento, quali quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ovvero si intenda introdurre una nuova definizione normativa;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, interventi tesi ad assicurare la conoscibilità, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, anche attraverso la costituzione di un'apposita banca dati;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera a), la continuità occupazionale del personale in servizio e l'informazione delle associazioni sindacali rappresentative, prevedendo altresì l'applicazione, per il personale trasferito, dei criteri di definizione dei trattamenti giuridici ed economici previsti dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), che la riorganizzazione delle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli e l'eventuale accorpamento di funzioni previsti dalla disposizione siano attuati garantendo gli attuali livelli occupazionali e previo esame congiunto con le associazioni sindacali rappresentative dei settori interessati;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, nell'ambito della ridefinizione dei compiti e delle funzioni affidati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), permangono affidati al sistema camerale altri compiti e funzioni, con particolare riferimento a quelli in materia di sostegno all'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'alternanza tra scuola e lavoro, nonché di servizi volti a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare, nell'ambito del riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 8, la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali, tenendo conto della sostenibilità del sistema, nonché dell'avvio dei nuovi servizi;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la dipendente di una pubblica amministrazione vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, possa presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, e che, entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione, l'amministrazione di appartenenza disponga il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire le disposizioni dell'articolo 11 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di tutela della genitorialità nel quadro di un più sistematico intervento volto a promuovere e garantire l'equilibrio di genere nel settore pubblico, anche mediante l'adozione di uno specifico decreto legislativo;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 1 dell'articolo 11 con il seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio

e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini sia individualmente, sia nelle loro forme associative», nonché di stabilire che la direttiva di cui al comma 3 del medesimo articolo 11 sia adottata anche dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la tutela della genitorialità, che, nei casi di assegnazione temporanea dei lavoratori genitori di figli minori fino a tre anni di età, ai sensi dell'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, le amministrazioni di provenienza e di destinazione possano esprimere un dissenso solo in casi o per esigenze eccezionali;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di perseguire, nell'ambito del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13, una maggiore convergenza tra la disciplina del lavoro pubblico e del lavoro privato, limitando la inderogabilità delle disposizioni di legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali e dalla normativa europea o internazionale, riequilibrando in questo modo il rapporto fra legge e contrattazione collettiva;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la disciplina transitoria di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), al fine di prevedere che sia favorita l'assunzione non solo dei vincitori, ma anche degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore del provvedimento, nonché di introdurre meccanismi di proroga delle graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al medesimo comma per un periodo di tempo pari agli anni di riduzione delle capacità assunzionali operate nei confronti delle predette amministrazioni;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 13, comma 1, lettera d), che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni presti le proprie funzioni di supporto tecnico non solo nei confronti del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma, più in generale, di tutte le amministrazioni da essa rappresentate, chiarendo altresì che tali funzioni si estendono anche al controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un allineamento dei limiti ordinamentali di carattere generale per il collocamento a riposo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche all'età prevista per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e il riconoscimento per le lavoratrici in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto di

proseguire, in ogni caso, il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare, nell'ambito dell'attuazione della delega di cui all'articolo 13, strumenti anche di carattere previdenziale per favorire il rinnovamento generazionale nelle pubbliche amministrazioni;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito del criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera r), la nomina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale per il lavoro delle persone con disabilità, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni di categoria, con compiti di elaborazione di linee guida e indirizzi per garantire il rispetto del diritto al lavoro dei disabili e promuovere gli accomodamenti ragionevoli, di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, nonché di monitoraggio del rispetto dell'obbligo di trasmissione annuale delle comunicazioni di cui alla medesima lettera r).

                 


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

            valutata positivamente, all'articolo 9, la previsione di collocare la dirigenza pubblica ai livelli statale, regionale, degli enti locali in ruoli unici, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua;

            ritenuto corretto, in tale contesto, inserire nel ruolo unico regionale le figure dirigenziali non sanitarie del SSN ed escludere dal ruolo la dirigenza sanitaria (medica, veterinaria, non medica) in forza delle sue caratteristiche peculiari di requisiti professionali e funzioni operative nel sistema che richiedono specifici percorsi di reclutamento, inquadramento, progressione di carriera e valutazione;

            espresso altresì apprezzamento, all'articolo 9, per la disposizione di cui alla lettera o), che per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende sanitarie prevede un elenco unico nazionale e, all'articolo 13, per la previsione della concentrazione presso l'INPS della funzione di controllo delle assenze dal lavoro per malattia e della gestione dei necessari addetti;

            ritenuto infine che le predette previsioni, seppur pienamente condivisibili, necessitino tuttavia di maggiori precisazioni nei criteri direttivi della delega su alcuni punti considerati di primaria importanza,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere dopo le parole: «medica, veterinaria e sanitaria» le seguenti: «non medica»;

            b) all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «allo scopo individuando un ruolo speciale e istituendo una area negoziale contrattuale specifica per tali figure dirigenziali»;

            c) all'articolo 9, comma 1, lettera o), dopo le parole: «in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale», aggiungere le seguenti: «comunque non inferiori ai requisiti previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 158 del 2012»;

            d) all'articolo 9, comma 1, lettera o), dopo le parole: «rappresentanti dello Stato e delle regioni» aggiungere le seguenti: «in possesso di meriti professionali e scientifici»;

            e) all'articolo 9, comma 1, lettera o), si preveda che la procedura di selezione e di conferimento dell'incarico al Direttore generale sia avviata da una richiesta di manifestazione di interesse rivolta agli iscritti nell'elenco nazionale relativamente all'incarico da coprire, sulla base del cui esito la regione svolge la selezione con le procedure previste dal decreto-legge n. 158/2012 (cosiddetto «decreto Balduzzi»);

            f) all'articolo 9, comma 1, lettera o), si preveda, un riferimento esplicito alla natura degli obiettivi sanitari da raggiungere, il cui mancato conseguimento comporta la decadenza dall'incarico del direttore generale, facendo riferimento alla normativa vigente e in particolare all'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992;

        e con le seguenti osservazioni:

            1) all'articolo 9, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità che il principio di semplificazione e ampliamento delle procedure di mobilità venga inteso anche nel senso di consentire, in ambito sanitario, il trasferimento volontario del dirigente;

            2) all'articolo 9, comma 1, lettera o), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la selezione per i direttori sanitari e amministrativi delle ASL sia effettuata prendendo in considerazione tutti gli elenchi regionali o solo quello della regione sede della ASL richiedente;

            3) all'articolo 13, comma 1, lettera f), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere come principio di delega l'inserimento, nelle liste speciali ad esaurimento costituite presso l'INPS, anche dei medici che svolgono l'accertamento medico legale delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici per conto delle ASL, purché in servizio alla data del 31 dicembre 2007.

                 


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3098, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», approvato dal Senato;

            considerato che l'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale e che tra i criteri di delega è previsto il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare; ciò è conseguente – in base alla formulazione del testo – alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, con l'eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia. La norma fa salvi, comunque, gli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite; il comma 4 del medesimo articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai presidenti delle regioni e delle province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione;

            rilevato che la difesa dell'ambiente e del patrimonio agroalimentare italiano costituiscono priorità assolute per il Paese, consapevoli che il benessere, anche economico, passa attraverso una crescita sostenibile e rispettosa delle tradizioni alimentari del Paese;

            considerato che sussiste l'esigenza di razionalizzare e semplificare il sistema dei controlli nel comparto agroalimentare in modo da rendere più efficace l'effettuazione dei controlli ispettivi, l'utilizzo delle risorse facenti capo ai diversi organismi impegnati per il contenimento della spesa pubblica, la riduzione delle possibili sovrapposizioni nello svolgimento delle azioni ispettive, la scelta dei target ottimali aziendali che presentano profili di rischio elevati;

            condivisa l'opportunità di non disperdere, quindi, nell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in un'altra Forza di polizia, il patrimonio di competenze acquisito negli anni a tutela della qualità dell'agroalimentare italiano, anche in ragione dell'intensificarsi dei fenomeni legati alla contraffazione dei marchi italiani e della necessità di garantire un presidio del territorio a tutela dell'ambiente e della biodiversità;

            considerato, inoltre, che occorre tenere in considerazione l'esigenza di garantire che il territorio possa avvalersi costantemente della presenza delle forze di polizia specializzate per il presidio dell'ambiente, anche in ragione della complessità morfologica del territorio italiano, e della tutela dell'agroalimentare italiano;

            esaminate, inoltre, con favore, le modifiche apportate all'articolo 8 nel corso dell'esame presso il Senato, che reca una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica e riordino delle disposizioni legislative che attualmente regolano la materia. I criteri, come rielaborati dal Senato, prevedono, tra le novità più significative, che non venga più soppresso ma rideterminato il contributo annuale a carico delle imprese, che la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali debba porsi entro un puntuale numero massimo (60, rispetto alle attuali 105) e una puntuale soglia dimensionale minima (80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese) e che, infine, anche i compiti e le funzioni non siano più oggetto di riduzione ma di ridefinizione;

            considerato, inoltre, che le altre disposizioni recate dal provvedimento, vertendo su materie riguardanti il funzionamento complessivo della pubblica amministrazione, interessano direttamente anche l'intero apparato amministrativo che fa capo al Dicastero agricolo, compresi gli enti di ricerca,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            introduca la Commissione di merito norme che specifichino, nella definizione dei criteri e principi direttivi che debbono presiedere all'accorpamento del Corpo forestale in altra Forza di polizia, la necessità di garantire l'unitarietà e la territorialità del Corpo forestale dello Stato, evitando soluzioni che portino alla sua frammentazione;

        e con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare norme per mantenere una continuità nel presidio del territorio da parte del Corpo forestale dello Stato, con la presenza di specifiche stazioni e di personale tecnico specializzato, un'elevata professionalità e specializzazione delle forze operanti ed un efficiente coordinamento a livello nazionale, salvaguardando la specializzazione dei centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità del Corpo forestale dello Stato;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare un percorso di stabilizzazione del personale operaio assunto a tempo indeterminato e del personale operaio assunto a tempo determinato che abbia prestato servizio almeno 150 giornate lavorative negli ultimi tre anni entro il limite definito dal comma 4, dell'articolo 1 della legge

5 aprile 1985, n. 124, fino ad esaurimento del ruolo stesso, generando un risparmio di spesa sulle retribuzioni da parte dello Stato, riducendo sostanzialmente la carenza organica del Corpo forestale dello Stato e mantenendo invariata la spesa attuale al netto degli eventuali oneri contributivi, anche in considerazione della mancata applicazione a tale personale delle norme previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 519 e 521 (finanziaria 2007);

            valuti infine la Commissione di merito l'opportunità introdurre norme che modifichino l'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di incarichi a soggetti in quiescenza, per introdurre, senza oneri per lo Stato, limitazioni all'applicazione di detta norma nei piccoli comuni e nei territori rurali e montani, trattandosi di aree nelle quali in moltissimi casi i pensionati sono gli unici soggetti disponibili, anche per l'età media delle popolazioni in tali situazioni, soprattutto per la gestione di IPAB ed enti di servizio pubblico a significativa valenza sociale.

                 


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

            richiamati i contenuti dell'articolo 10, recante principi e criteri direttivi di delega per favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca;

            apprezzate in particolare le disposizioni finalizzate alla definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, in conformità a quanto stabilito dalla Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/UE della Commissione europea, e dal documento European Framework for Research Careers, volto a stabilire un quadro comune comunitario di classificazione delle carriere nell'ambito degli enti pubblici di ricerca;

            rilevata tuttavia l'opportunità di chiarire la coerenza di tali disposizioni con la previsione, di cui all'articolo 9, relativa all'istituzione di un ruolo unico dei dirigenti dello Stato, in cui confluiscono tra gli altri i dirigenti appartenenti ai ruoli degli enti pubblici di ricerca, per i quali la norma non esplicita il riferimento ai dirigenti amministrativi;

            vista la delega per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale recata dall'articolo 15;

            valutato positivamente, nei criteri di delega per la disciplina di tali servizi, il richiamo espresso ai principi generali dell'ordinamento europeo di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;

            ricordato peraltro che in tale ambito, il Protocollo sui servizi di interesse generale, allegato al Trattato di Lisbona sottolinea il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale, facendo in modo che siano il più vicini possibile alle esigenze degli utenti, differenziate sulla base delle diverse situazioni geografiche, sociali e culturali;

            sottolineata pertanto l'opportunità di garantire – nella revisione della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale – adeguati elementi di flessibilità, al fine di assicurare la più ampia tutela delle esigenze diversificate degli utenti, nel rispetto delle specificità delle comunità locali,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
                 


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge del Governo n. 3098, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

            rilevato che:

                le disposizioni recate dal progetto di legge appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e m), della Costituzione (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale);

            osservato che:

                l'articolo 7 prevede una delega al Governo per il riordino, tra l'altro, delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite;

            rilevato inoltre che:

                l'articolo 9 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, prevedendo, al comma 1, lettera b), numero 2), princìpi e criteri direttivi per la disciplina dell'inquadramento dei dirigenti regionali, tra l'altro stabilendo l'istituzione – sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – di un ruolo unico dei dirigenti regionali, nonché, alla lettera c), numeri 2) e 3), princìpi e criteri direttivi per l'accesso alla dirigenza pubblica;

                ricordato, a tale proposito, che, secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del impiego pubblico regionale deve essere ascritta all'ambito materiale «ordinamento civile» (di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione) per quanto concerne gli aspetti della disciplina del rapporto di lavoro in relazione ai quali ha operato la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, vincolante anche per le regioni (si vedano, tra le tante, Corte costituzionale, sentenze nn. 2 del 2004, 380

del 2004, 233 del 2006, 95 del 2007 e 19 del 2013), risultando invece ascrivibile alla competenza regionale residuale a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», la sola disciplina dei rimanenti profili «pubblicistico-organizzativi» del rapporto di lavoro e che a tale ultimo ambito materiale deve essere ascritta anche «la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale» (si vedano, tra le tante, Corte costituzionale, sentenze nn. 4 del 2004, 380 del 2004, 233 del 2006, 95 del 2008, 100 del 2010);

                ricordato, peraltro, che la predetta potestà legislativa regionale, come precisato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 215, 252 e 293 del 2009), è vincolata, oltre che al rispetto delle disposizioni costituzionali in materia di pubblico impiego (tra cui il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi) anche al rispetto dei «princìpi generali di organizzazione pubblica» e che il ruolo unificante del legislatore statale in questo ambito trova fondamento nello stesso principio di unità e di indivisibilità della Repubblica sancito dall'articolo 5 della Costituzione, che si traduce nella necessità di assicurare linee di indirizzo comuni dell'organizzazione amministrativa, strumentali al perseguimento dell'obiettivo ultimo della realizzazione di un esercizio unitario della funzione pubblica in tutto il territorio nazionale, nonché nella finalità di «promuovere, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione e di rimuovere ostacoli all'esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale (articolo 120 della Costituzione)» (Corte costituzionale, sentenza n. 388 del 2004);

                osservato infine che la disposizione di cui all'oggetto (analogamente ad altra ritenuta conforme a Costituzione dalla richiamata sentenza n. 388 del 2004) «non si ingerisce nelle scelte delle amministrazioni regionali e degli enti locali circa le loro esigenze di munirsi di nuovo personale (né quanto al numero, né quanto alla qualità di tale personale)» (...) libere essendo le amministrazioni pubbliche locali di specificare in modo dettagliato il tipo di personale del quale intendono valersi nonché la sede di destinazione,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 7, appare necessario prevedere un costante confronto, anche nelle competenti sedi parlamentari, in materia di vigilanza dell'ambiente, del territorio e del mare al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, senza sacrificare le competenze regionali, e valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 4), che reca princìpi e criteri direttivi con riferimento all'inquadramento dei segretari comunali e provinciali, prevedendo, tra l'altro, l'abolizione della suddetta figura ed il suo passaggio nell'ambito del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) della medesima lettera, si dovrebbe precisare che le disposizioni di cui all'oggetto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con quanto disposto dai rispettivi statuti speciali, dalle relative norme di attuazione, e dalle leggi regionali adottate in materia.



TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione
Capo I
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Capo I
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 1.
(Carta della cittadinanza digitale).
Art. 1.
(Carta della cittadinanza digitale).

      1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a riformulare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;           a) individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;
          b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;           b) individuare strumenti per ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;
          c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base;           c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonché prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base;
          d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;           d) identica;
            d-bis) definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale;
          e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;           e) identica;
          f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;           f) identica;
            f-bis) favorire l'accesso semplificato ai diritti e ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;
          g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;           g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo l'uso di software open source, nonché obiettivi di risparmio energetico;
          h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;           h) identica;
          i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD;           i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente princìpi di carattere generale;
          l) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati a maggiore efficienza ed economicità;           l) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;
          m) coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;           m) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, ampliando l'ambito soggettivo al fine di realizzare la prevalenza della normativa sull'amministrazione digitale rispetto a normative di settore e garantendone la più ampia applicazione;
            m-bis) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche;
            m-ter) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità;
          n) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.           n) identica.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

      2. Identico.

      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.       3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 2.
(Conferenza di servizi).
Art. 2.
(Conferenza di servizi).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;           a) identica;
          b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;           b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;
          c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;           c) identica;
          d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;           d) identica;
          e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:           e) identica;
              1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;  
              2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);
          f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;           f) identica;
          g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;           g) identica;
          h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;           h) identica;
          i) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;           i) identica;
          l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;           l) identica;
          m) possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;           m) possibilità per le amministrazioni di sollecitare l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;
          n) definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti;           n) definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame;
          o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;           o) identica;
          p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;           p) identica;
          q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.           q) identica.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

      2. Identico.

      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.       3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 3.
(Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche).
Art. 3.
(Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici).

      1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 17-bis. – (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche). – 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.       «Art. 17-bis. – (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). – 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
      2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.       2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
      3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.       3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
      4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi».       4. Identico».
 
Art. 3-bis.
(Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi).
 

      1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

            a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
            b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
            c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
            d) previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio dei ministri e da esercitare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con possibilità di delega al prefetto;
            e) previsione, per l'ipotesi in cui nel procedimento siano coinvolte amministrazioni delle regioni o degli enti locali, di forme di raccordo per la definizione dei termini di cui alla lettera c) e dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d);
            f) previsione dell'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'unità tecnica, composta da personale in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative appartenente alle amministrazioni statali interessate nonché da personale in servizio presso gli enti territoriali, designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui il Presidente del Consiglio dei ministri o il prefetto possono avvalersi nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d).
Art. 4.
(Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva).
Art. 4.
(Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.       2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e previo parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.       3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 5.
(Autotutela amministrativa).
Art. 5.
(Autotutela amministrativa).

      1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:           a) identica;
      «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
      4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»;
            a-bis) all'articolo 20, comma 3, le parole: «ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-quinquies»;
          b) all'articolo 21:           b) identica;
              1) al comma 1, la parola: «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;               
              2) il comma 2 è abrogato;               
            b-bis) all'articolo 21-quater, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.»;
          c) all'articolo 21-nonies:           c) identico:
              1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,»;               1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, esclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, »;
              2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:               2) identico.
      «2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

      2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136 è abrogato.

      2. Identico.

Art. 6.
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza).
Art. 6.
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, rispettivamente in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ed in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati sottoposti al controllo pubblico, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, commi 35 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;           a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
          b) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;           (vedi lettera c-quater))
            b-bis) previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti:
                1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
                2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
                3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati regolarmente;
                4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
          c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;           c) identica;
            c-bis) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
            c-ter) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
(vedi lettera b))           c-quater) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;
            c-quinquies) individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
            c-sexies) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le prefetture – uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.
          d) riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.           soppressa

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

        2-bis. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
            b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno al 50 per cento;
            c) definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazione in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative;
            d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento;
            e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i princìpi di cui al presente comma.
 

      2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 2-bis o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.       3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2-bis, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Capo II
ORGANIZZAZIONE
Capo II
ORGANIZZAZIONE
Art. 7.
(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato).
Art. 7.
(Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia;           a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e
  dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la
  corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche;
            a-bis) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;
          b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:           b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, applicare i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, definire:
              1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;               1) identico;
              2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;               2) identico;
              3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;               3) identico;
              4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;               4) identico;
              5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;               5) identico;
              6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti;               6) identico;
                6-bis) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, anche modificandone la forma giuridica; introduzione di modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando comunque la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;
          c) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati detenuti dalle diverse strutture; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;           c) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
          d) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;           d) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, anche modificando la normativa in materia di poteri sostitutivi, e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;
          e) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa.           e) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.
 

      1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche, statali e locali, inclusi gli uffici e organismi oggetto di riordino in conformità al predetto comma 1, al fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza, non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

      2. Identico.

      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.       3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
      4. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia, nonché quelle attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.       4. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
 
Art. 7-bis.
(Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della Repubblica italiana).
 

      1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2:
                1) al secondo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
                2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
        «Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati»;
                3) il quarto comma è abrogato;
            b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
        «Art. 2-bis. – 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.
        2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine;
            c) all'articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».
Art. 8.
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Art. 8.
(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;           a) identica;
          b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari;           b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;
          c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;           c) identica;
          d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;           d) identica;
          e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli standard;           e) identica;
          f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza ponderata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;           f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle aziende speciali e delle società controllate; individuazione di criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;
            f-bis) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge;
          g) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, e il mantenimento dei livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.           g) identica.

      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

      2. Identico.

      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.       3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Capo III
PERSONALE
Capo III
PERSONALE
Art. 9.
(Dirigenza pubblica).
Art. 9.
(Dirigenza pubblica).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a o); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;           a) identica;
          b) con riferimento all'inquadramento:           b) identico:
              1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali, ad esclusione della carriera diplomatica; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;               1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del personale delle carriere ad ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
              2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;               2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso, ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
              3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;               3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, fermo restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera;
              4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data               4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; previsione della possibilità, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa a un dirigente di ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformità al titolo XI del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;

          c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:

          c) identico:

              1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previo superamento di un esame; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;               1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;
              2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;               2) identico;
              3) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto delle regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;           c-bis) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
          d) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette attività di formazione;           d) identica;
          e) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato;           e) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria;
          f) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; valutazione di congruità successiva, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un           f) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in
termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui alla lettera a) del presente comma;
          g) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;           g) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purché motivata e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;
          h) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;           h) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni;
          i) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;           i) identica;
          l) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;           l) identica;
          m) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;           m) identica;
          n) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;           n) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;
          o) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati individuati e previo colloquio; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.           o) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e
  imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; definizione delle modalità per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera o) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con

Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.       3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
 
Art. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di natura e durata degli incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato).
 

      1. Dopo l'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è inserito il seguente:

 

      «Art. 16-bis.1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni e assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.

        2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
        3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
        4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma, lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita, desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.
        5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione delle stesse, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio».
Art. 10.
(Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca).
Art. 10.
(Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca).

      1. Al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico:

          a) definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli EPR, garantendo il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla formazione ed all'aggiornamento professionale;           a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca;
          b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, delle missioni per la ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;           b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;
          c) definizione di regole improntate a princìpi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;           c) identica;
          d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»;           d) identica;
          e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.           e) identica.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

      2. Identico.

      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.       3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 11.
(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche).
Art. 11.
(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche).

      1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale, fissando obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

      1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.

      2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.       2. Identico.
      3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti indirizzi per l'attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle misure di cui ai commi 1 e 2 e per l'adozione di codici di condotta e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.       3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
        3-bis. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, adeguano i rispettivi ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3.
      4. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:       4. Identico.
          a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
          b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».  
 

      4-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        «1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale».
 

      4-ter. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali».

 
Art. 11-bis.
(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate).
 

      1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

        «Art. 1393. – (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). – 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Capo IV
DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Capo IV
DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
Art. 12.
(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione).
Art. 12.
(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 13, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:

      1. Identico.

          a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
          b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
          c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

      2. Identico.

          a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;  
          b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;  
          c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;
          d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;  
          e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.  

      3. Il Governo si attiene altresì ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 13 a 15.

      3. Identico.

      4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.       4. Identico.
        4-bis. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, e successive modificazioni, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
      5. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.       5. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.       6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 13.
(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Art. 13.
(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

      1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro dodici mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

      1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

          a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;           a) identica;
            a-bis) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi;
          b) accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali da parte delle province o degli enti individuati in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;           b) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate partecipazione ed economicità delle svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;
            b-bis) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
            b-ter) con riferimento all'espletamento delle procedure di selezione per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previsione dell'accorpamento delle strutture responsabili dell'organizzazione delle attività concorsuali, con adeguate garanzie di indipendenza e di competenza in materie di risorse umane e di metodologie di selezione, con possibile organizzazione dei concorsi su base territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
            b-quater) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
          c) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;           c) identica;
          d) attribuzione all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma, nonché di funzioni di supporto tecnico al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposita convenzione, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema di controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;           d) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;
          e) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;           e) identica;
          f) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;           f) identica;
          g) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;           g) identica;
          h) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime;           h) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
          i) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;           i) identica;
          l) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;           l) identica;
          m) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;           m) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;
          n) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;           n) identica;
          o) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;           o) identica;
          p) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;           p) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;
          q) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;           q) identica;
          r) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.           r) identica.
 

      1-bis. Le deleghe di cui all'articolo 9 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 12, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1.

             1-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo le parole: «titolo gratuito e» sono inserite le seguenti: «, per gli incarichi dirigenziali e direttivi,».
Art. 14.
(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche).
Art. 14.
(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche).

      1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

      1. Identico:

          a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, nonché alla quotazione in borsa, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;           a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;
          b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;           b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei princìpi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;
          c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;           c) identica;
          d) definizione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;           d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti delle società e della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;
          e) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;           e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori;
          f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;           f) identica;
          g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;           g) identica;
          h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;           h) identica;
          i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;           i) identica;
          l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;           l) identica;
          m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:           m) identico:
              1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;               1) identico;
              2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;               2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
              3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;               3) identico;
              4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;               4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
                4-bis) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei princìpi di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, basato sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;
              5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.               5) identico;
                5-bis) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.
Art. 15.
(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale).
Art. 15.
(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale).

      1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

      1. Identico:

          a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;           a) identica;
          b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza;           b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;
          c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;           c) individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;
          d) definizione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;           d) rinvio alle normative di settore per l'armonizzazione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
          e) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;           e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
          f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;           f) identica;
          g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;           g) identica;
          h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;           h) identica;
          i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;           i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi;
          l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;           l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;
          m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;           m) identica;
          n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;           n) identica;
          o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;           o) identica;
            o-bis) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi;
            o-ter) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all'articolo 14, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;
          p) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;           p) identica;
          q) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;           q) identica;
          r) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.           r) identica;
            r-bis) definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;
            r-ter) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei princìpi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.
 
Art. 15-bis.
(Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di princìpi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
            b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai princìpi della concentrazione e dell'effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;
            c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonché le funzioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei princìpi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
            d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;
            e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
            f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;
            g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti princìpi:
                1) specificità e concretezza della notizia di danno;
                2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;
                3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
                4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;
                5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
                6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;
            h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari;
            i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche;
            l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i princìpi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:
                1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai princìpi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialità e terzietà del giudice;
                2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile;
            m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai princìpi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
            n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai princìpi della nomofilachia e della certezza del diritto;
            o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;
            p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità.
 

      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì a:

            a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile;
            b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
            c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate;
            d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale.
 

      4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.

        5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto può essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
        6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.
        7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 16.
(Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi).
Art. 16.
(Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi).

      1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;           a) identica;
          b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica.           b) identica;
            b-bis) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
            b-ter) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;
            b-quater) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;
            b-quinquies) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia.

      2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

      2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.       3. Identico.
Art. 17.
(Clausola di salvaguardia).
Art. 17.
(Clausola di salvaguardia).

      1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Identico.

Art. 18.
(Disposizioni finanziarie).
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera a), dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Identico.

      2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.  
      3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.  
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