Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1035


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, PRODANI, ARTINI, BARBANTI
Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro e della partecipazione dei minori ai medesimi, nonché disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio del gioco lecito
Presentata il 22 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La recente e consistente diffusione di sale da gioco con macchinari comunemente definiti slot machine, diffusione avvenuta anche in molti bar e luoghi aperti al pubblico, come anche il moltiplicarsi di sale per le scommesse e di lotterie di ogni genere presenti nei più diversi esercizi pubblici, rendono necessaria una normativa che preveda dei limiti a tali attività e alla loro diffusione. Con l'aggravarsi della crisi economica, infatti, è aumentato vertiginosamente il giro di affari legato al gioco.
      Secondo i dati recentemente forniti dall'ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il comparto dei giochi nel periodo da gennaio a ottobre del 2012 ha visto una raccolta di 62 miliardi e 355 milioni di euro, con una previsione annuale di circa 85 miliardi di euro, quasi il 4 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nazionale, che arriva a coprire il 12 per cento della spesa delle famiglie italiane. Nel nostro Paese esistono 400.000 apparecchi da intrattenimento e 6.181 locali o agenzie autorizzati, frequentati da 15 milioni di giocatori abituali.
      Una diffusione così capillare del gioco deve essere accompagnata dal potenziamento dei poteri e delle possibilità di intervento da parte delle autorità di sorveglianza, che vadano ben oltre il semplice controllo fiscale.
      Inoltre, se un'importante parte dei ricavi economici dello Stato originano da giochi d'azzardo e da lotterie, lo Stato stesso non può ignorare la necessaria protezione dei soggetti più deboli. Infatti in un periodo di grandi incertezze, con una crisi economica e occupazionale che colpisce duramente la società a ogni livello, sono sempre di più le persone che, maggiormente esposte all'illusione di facili vincite in danaro, sono vittime della dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP). Quest'ultima recentemente è stata riconosciuta, anche dal Ministero della salute, come causa di psicodipendenza a tutti gli effetti. Come tale è già assistita dalla sanità pubblica presso numerosi servizi per le tossicodipendenze Ser.T. delle singole aziende sanitarie locali, con un conseguente ulteriore aggravio della spesa sanitaria, ed è stata inclusa nei livelli di assistenza sanitaria (LEA) dall'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 (decreto Balduzzi).
      L'obiettivo di questa proposta di legge, quindi, è quello di contrastare la diffusione della dipendenza da GAP vietando qualsiasi forma di pubblicità per i giochi con vincita in danaro, prevedendo misure stringenti sul controllo dell'età del giocatore – a tutela dei minorenni – e riconoscendo ai sindaci la competenza per l'autorizzazione all'esercizio dei giochi, previo parere del questore e fatte salve le competenze previste dagli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di pubblici esercizi e di licenze per i concessionari del gioco.
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PROPOSTE DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di propaganda pubblicitaria).

      1. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente:
      «4. È vietata la propaganda pubblicitaria, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, dei giochi che prevedono vincite in denaro. Il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 100.000 a 500.000 euro. Qualora la violazione sia reiterata più di due volte, è revocata la licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile».

      2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia dal 1 gennaio 2014.
      3. I commi 4-bis, 6 e 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.

Art. 2.
(Disposizioni sul divieto del gioco lecito per i minori).

      1. Al fine di garantire l'applicazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro, i gestori di sale da gioco e di esercizi commerciali che offrono giochi pubblici o scommesse devono verificare preventivamente l'effettiva età del fruitore.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabilite le modalità per rendere inaccessibili ai minori i siti internet che offrono giochi pubblici con vincite in denaro privi di sistemi di verifica preventiva e diretta dell'età dell'utente.
Art. 3.
(Autorità competente per l'autorizzazione all'esercizio del gioco lecito).

      1. L'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. L'autorizzazione è concessa per tre anni e può essere rinnovata alla scadenza. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è concessa qualora il locale o l'esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, da luoghi di culto, da impianti sportivi, da centri giovanili o da altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette.

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