Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2607-2972-3099-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 2607, d'iniziativa dei deputati
BRAGA, MARIANI, SPERANZA, REALACCI, BORGHI, SERENI, MARTELLA, GRASSI, ROSATO, FREGOLENT, CINZIA MARIA FONTANA, BINI, MARANTELLI, BRATTI, TINO IANNUZZI, CARRESCIA, COMINELLI, MANFREDI, ZARDINI, GIOVANNA SANNA, DALLAI, GHIZZONI, FEDI, CAUSI, OLIVERIO, CENNI, FAMIGLIETTI, GASPARINI, GUERRA, FONTANELLI, BARUFFI, BASSO, BONOMO, ALBANELLA, BONACCORSI, MALPEZZI, MURA, ERMINI, GNECCHI, SBROLLINI, MINNUCCI, NACCARATO, CARRA, CAPONE, MIGLIORE, LODOLINI, GIULIETTI, PATRIARCA, LATTUCA, RICHETTI, ROTTA, PETITTI, MONTRONI, PRINA, TIDEI, FRAGOMELI, PIAZZONI, LENZI, ROSTAN, CASTRICONE, PAOLA BRAGANTINI, NARDUOLO, GIULIANI, SENALDI, MASSA, ROMANINI, ZANIN, GINOBLE, FOSSATI, MURER, VALERIA VALENTE
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile
Presentata il 7 agosto 2014
n. 2972, d'iniziativa dei deputati
SEGONI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BASILIO, BECHIS, BRUNO, CIPRINI, CRISTIAN IANNUZZI, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, ROSTELLATO, TURCO
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile
Presentata il 19 marzo 2015

La Commissione permanente VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 4 agosto 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 2607, 2972 e 3099. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

e
n. 3099, d'iniziativa dei deputati
ZARATTI, PELLEGRINO
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile
Presentata il 5 maggio 2015
(Relatrice per la maggioranza: MARIANI)
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo unificato n. 2607 e abb. e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            il provvedimento è omogeneo, concernendo il riordino del sistema nazionale della protezione civile;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 alcuni princìpi e criteri direttivi di delega finiscono, di fatto, per costituire ulteriori oggetti di delega; ciò si riscontra, in particolare, alle lettere a), b) e), g) del comma 2 e alle lettere b), c), d) del comma 3; inoltre la lettera d) del comma 3, che prevede l’«adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori» appare di incerta portata applicativa, dal momento che gli indirizzi giurisprudenziali richiamati potrebbero risultare non univoci;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            la lettera a) del comma 3 attribuisce una facoltà di opzione al legislatore delegato, consentendogli, a fini di semplificazione normativa, di seguire uno specifico metodo di redazione dei decreti legislativi, indicato nella lettera medesima, «o, in alternativa o in aggiunta» rispetto a tale metodo, di elaborare una tavola di raffronto; al riguardo si segnala che in un obiter dictum la Corte costituzionale ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007);

            appare di non chiara portata normativa la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 che rimette a decreti legislativi di attuazione della delega (e quindi ad una fonte di rango primario) l'individuazione dei criteri per l'adozione di iniziative di ricognizione, modifica e integrazione dei provvedimenti di attuazione (e quindi di fonti di rango secondario) in materia di protezione civile «con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri» chiamate a definire gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 343/2001; appare peraltro in contraddizione con la natura della delega legislativa l'affidamento dell'individuazione di criteri di riordino di un ambito normativo – sia pure, come si è detto, di rango secondario – ai decreti legislativi, e non alla legge di delega;

            al comma 6 dell'articolo 1 andrebbe approfondita, in assenza di precedenti in tal senso, la ratio della previsione dell'obbligo di presentare una relazione motivata alle Camere per procedere all'adozione di decreti legislativi integrativi o correttivi; appare inoltre ultronea, perché riferita ad aspetti endoprocedimentali, la previsione che la relazione sia presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            si provveda ad una riformulazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, facendo venire meno la facoltà di opzione attualmente attribuita al legislatore delegato;

            si provveda ad una riformulazione del comma 4 dell'articolo 1 al fine di chiarirne, con riferimento agli aspetti segnalati in premessa, la portata normativa.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare i princìpi e criteri direttivi richiamati in premessa che, di fatto, costituiscono ulteriori oggetti di delega, avendo cura di distinguere chiaramente oggetti e princìpi di delega;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare, per le motivazioni espresse in premessa, il comma 6 dell'articolo 1.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2607 Braga ed abb., recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile»;

          considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia «protezione civile», di competenza concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

          ricordata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2006 che ha affermato che le previsioni contemplate nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e nell'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono «espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative» delineato dopo il 2001;

          rilevato, altresì, che la materia «ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera g) del secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;

          preso atto, quanto al numero 2) della lettera h) del comma 1 nonché alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 del testo, che il contenuto di tali disposizioni è riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente», che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera s), del secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2607, C. 2972 e C. 3099, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

          considerato che il provvedimento reca un'ampia delega legislativa per la ricognizione, il coordinamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di protezione civile, al fine di provvedere al riordino e all'integrazione delle disposizioni normative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e la relativa funzione;

          rilevato che nell'ambito della delega rientra, tra l'altro, l'organizzazione di un sistema policentrico, con l'attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale;

          osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera n), nell'ambito del riordino, fa esplicito riferimento al ruolo e alla responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile e alle relative, specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali ed alla relativa disciplina e regolamentazione;

          segnalata l'opportunità che siano precisate le eventuali ricadute del processo di riforma sul personale operante nelle attività di protezione civile a livello centrale e territoriale, assicurando la valorizzazione delle professionalità degli operatori,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire meglio, nell'ambito delle disposizioni di delega, le implicazioni del riordino e della riorganizzazione delle attribuzioni in materia di protezione civile per il personale delle amministrazioni pubbliche operante nell'ambito di tali attività, anche in relazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera n), che richiamano espressamente il ruolo, le responsabilità e le specifiche professionalità degli operatori di protezione civile.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2607 Braga e abb. «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile»;

          valutata positivamente la prevista partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, anche attraverso l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone fragili e con disabilità;

          condiviso l'obiettivo di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nel settore, anche tramite la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, al fine di favorirne l'integrazione in tutte le attività di protezione civile,

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

        premesso che:

            l'accentuarsi di fenomeni climatici e meteorologici sempre più esasperati, rende il ruolo della protezione civile sempre più strategico, anche per un comparto produttivo quale quello agricolo;

            la delega modifica e integra disposizioni legislative nei seguenti ambiti: nella definizione delle attività di protezione civile articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi; organizzazione di un sistema policentrico; attribuzione delle funzioni di protezione civile ai diversi ambiti statutari distinguendo le funzioni di carattere politico, quelle amministrative, differenziando le responsabilità, compiti e poteri autoritativi; partecipazione e collaborazione delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile; istituzione di meccanismi e procedure di revisione e valutazione periodica dei piani comunali di protezione civile e altre norme per l'ottimale funzionamento della protezione civile;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2607 e abb., recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile», come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente;

            rilevato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alla materia «protezione civile», ascritta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente tra Stato e Regioni;

            considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera b), prevede l'organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, e che preveda la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale;

            preso atto che il testo unificato prevede il coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di approvazione dei decreti delegati nella forma dell'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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TESTO UNIFICATO della Commissione
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base al principio di leale collaborazione e nel rispetto dei princìpi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, nei seguenti ambiti:

          a) definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita, per ripristinare la funzionalità dei servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi medesimi;

          b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, prevedendo la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a princìpi innovativi;

          c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi, per promuovere l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo, secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento; a tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale e titolare delle politiche di protezione civile, svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale in materia presso l'Unione europea e presso altri organismi internazionali e per coordinare l'esercizio delle funzioni attribuite ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti e ai presidenti delle regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che nell'immediatezza dell'evento calamitoso assume la responsabilità del soccorso tecnico urgente, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;

          d) disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni

di fragilità sociale e con disabilità, nonché di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;

          e) disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca alle attività di protezione civile, ai fini dell'integrazione in esse di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali;

          f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali, nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;

          g) disciplina dello stato di emergenza, garantendo la tempestività e l'omogeneità della valutazione delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione, e previsione del potere di ordinanza in deroga all'ordinamento giuridico vigente, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea, unitamente alle modalità di attivazione operativa, anche preventiva, del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza e responsabilità e all'effettiva operatività, anche per interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalità di impiego di personale qualificato proveniente da enti locali a supporto delle amministrazioni locali colpite;

          h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza, che deve essere temporalmente

limitata in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di controllo successivo in relazione:

              1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

              2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico;

              3) alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i princìpi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;

          i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile, prevedendo che le loro dotazioni siano rimesse alla legge di stabilità e definendo le procedure da seguire qualora, in ragione del numero e dell'entità degli eventi calamitosi verificatisi, risulti necessario integrarle, garantendo la trasparenza e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari;

          l) disciplina delle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciale e disciplina dei relativi obblighi di rendicontazione, delle procedure di controllo successivo e del subentro

delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale, nonché nei procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose instaurati durante lo stato di emergenza e in relazione ad esso;

          m) disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, consistenti in interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di riduzione del rischio residuo e delle altre misure per favorire il superamento dello stato di emergenza, nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa;

          n) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema di protezione civile e degli operatori del sistema medesimo e delle relative specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali e alla relativa disciplina e regolamentazione;

          o) individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dalla Costituzione e ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e prossimità, provvedono ad assicurare il coordinamento delle disposizioni concernenti le materie oggetto della presente legge nonché la coerenza terminologica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative;

          b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1, ai fini della più efficace ed effettiva attribuzione delle connesse responsabilità gestionali e amministrative, nelle diverse attività di protezione civile;

          c) raccordo delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;

          d) omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile, al fine di garantire un quadro coordinato e chiaro in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          e) individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alla loro intensità ed estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali parametrare le

diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati;

          f) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie oggetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e degli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito delle materie oggetto della presente legge, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica;

          g) introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di emergenza e di superamento dell'emergenza, garantendo la continuità amministrativa e la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;

          h) integrazione della disciplina del Servizio nazionale della protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile dell'Unione europea;

          i) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie oggetto della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto, della disposizione dell'Unione europea, della giurisprudenza dell'Unione europea o costituzionale o, in alternativa o in aggiunta, redazione di una tabella di raffronto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale in allegato al relativo decreto legislativo;

          b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

          c) verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;

          d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori;

          e) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

      4. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare le materie oggetto della presente legge, definiscono altresì i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei medesimi decreti legislativi, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando altresì gli ambiti nei quali le regioni esercitano la potestà legislativa e regolamentare, fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
      5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale, ai fini della predisposizione dei relativi schemi, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi inutilmente i termini di cui al

    presente comma, i decreti legislativi sono comunque adottati.
      6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

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