Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2799-A


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BOCCADUTRI
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici
Presentata il 23 dicembre 2014
(Relatrice: PICCIONE)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 30 luglio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n.2799. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del progetto di legge n. 2799, recante modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                i partiti politici non iscritti nel registro tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici potranno accedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, secondo e terzo periodo, al beneficio, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà per il personale, di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 2013, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo articolo 16;

                con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), appare necessario prevedere l'indisponibilità, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo del personale interessato, di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

            All'articolo 1, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

                All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo

un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 2799, recante modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici;

            considerato che, al fine di garantire la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 consente a detta Commissione di avvalersi, oltre che del personale di segreteria messo a disposizione dalle due Camere, di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione e di due unità, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile, prevedendo che detto personale sia collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e benefici del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza;

            rilevato che il comma 4 dell'articolo 1 introduce limitati correttivi alle disposizioni del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, che hanno esteso ai partiti e ai movimenti politici le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, anche al fine di superare problematiche applicative insorte in sede di attuazione delle medesime disposizioni;

            segnalata l'opportunità di un migliore coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, primo periodo, del provvedimento in esame e quelle dell'articolo 20, comma 3, lettera b), dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 179), attualmente all'esame di questa Commissione, che, nell'ambito del consolidamento della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni, include i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali tra i soggetti beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie;

            ravvisata l'opportunità di prevedere una modifica dell'articolo 4, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, al fine di

coordinarne le disposizioni alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 4, primo periodo,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare anche l'articolo 4, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimendo le parole: «del beneficio di cui all'articolo 16, nonché» e le parole: «in tale ultimo caso».

    

TESTO
della proposta di legge n.2799
    
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Coadiutori).
Art. 1
(Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici).
 

      1. All’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Dopo il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza».           a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario »;
            b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ».
 

      2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo

  9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.
        3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, l'approva entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, le parole: «, 12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 13 del 2014.
Art. 2.
(Collocamento in posizione di fuori ruolo).
 

      1. L'ottavo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dai seguenti: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza secondo le vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti e non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il tempo

      Vedi articolo 1, comma 1, lettera b).

trascorso fuori ruolo è escluso dal calcolo del periodo massimo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      Identico.

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