Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2705 |
1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubbliche e private, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono dotarsi di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata e, in caso di strutture pubbliche, anche da personale dell'amministrazione comunale.
1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale devono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere dotate di un sistema di telecamere a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture, conforme a quanto prescritto dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il controllo delle telecamere a circuito chiuso di cui al comma 1 è effettuato dalle Amministrazioni comunali e dalle aziende sanitarie locali.
1. Le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali, assicurano che le strutture di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, possiedano i requisiti urbanistici, edilizi, di prevenzione antincendio, di igiene e di sicurezza organizzativo-funzionali e di gestione del personale previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla tipologia e al tipo di utenza, e provvedono all'installazione di telecamere a circuito chiuso nelle strutture di loro competenza.
2. Le strutture private adibite all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle amministrazioni comunali in caso di asili nido e di scuole dell'infanzia e alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-assistenziali.
3. Le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie locali, provvedono a definire i criteri tecnico-organizzativi per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, assicurando, in particolare, che la visione, la gestione e la custodia delle registrazioni realizzate nelle strutture ivi previste, siano affidate in via esclusiva al personale dei comuni e delle aziende sanitarie locali competenti per la vigilanza e per il controllo sulle medesime strutture.
4. L'installazione di sistemi di videosorveglianza con telecamere a circuito chiuso presso gli istituti scolastici deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e tenere conto della delicatezza del trattamento di dati relativi a minori.
1. L'amministrazione comunale adotta specifici accorgimenti e misure e, in particolare, definisce, in accordo con il dirigente
scolastico, gli orari di funzionamento delle telecamere a circuito chiuso in caso di attività svolte all'interno dell'istituto scolastico da personale esterno durante l'orario di attivazione delle telecamere.