Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3212 |
a) la chiara indicazione che l'ordinamento delle autonomie locali nella regione Sardegna è basato sui comuni, enti necessari, politicamente e statutariamente autonomi e dotati di poteri e funzioni stabiliti dalla Costituzione, dallo Statuto e dalla legge statale e regionale;
b) l'assunto per il quale nell'ordinamento delle autonomie locali si inserisce la città metropolitana, quale forma tipica di aggregazione di comuni;
c) il riconoscimento statutario del consiglio delle autonomie locali, quale organo di rappresentanza istituzionale dei comuni sardi con funzioni consultive e di proposta. Riservando alla legge regionale la disciplina dei poteri e della composizione del consiglio delle autonomie locali, la disposizione introduce nello Statuto la facoltà, per quest'organo, di proporre alla giunta di promuovere giudizio dinanzi alla Corte costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell'autonomia dei comuni della Sardegna.
Rispetto all'essenziale previsione statutaria dell'articolo 45 («La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.») si interviene valorizzando l'iniziativa degli organi politici comunali, il ruolo del referendum popolare e fissando dei limiti al potere di nuova istituzione.
L'articolo 6 della proposta di legge costituzionale prevede che sia la fusione di comuni, sia la creazione di un nuovo comune avvenga per legge regionale rinforzata, richiedendo per la sua approvazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio regionale. Esso prescrive, inoltre, che l'istituzione di un nuovo comune avvenga solo in caso di popolazione almeno pari a 10.000 abitanti. La scissione di un'entità comunale non potrà dunque avvenire se il risultato di essa dia origine anche a una sola comunità di consistenza demografica inferiore a 10.000 abitanti.
Rispetto al dettato vigente, il legislatore regionale ha l'obbligo, nell’iter della fusione o della creazione dei comuni, di sentire non solo i consigli comunali, ma anche il Consiglio delle autonomie locali.
L'aspetto più innovativo riguarda però due elementi della disciplina. Anzitutto, il potere di iniziativa, prima in capo solo al
1. All'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, di seguito denominato «Statuto», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e regolamentari» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il potere regolamentare è esercitato dalla Giunta regionale».
1. All'articolo 28 dello Statuto, dopo le parole: «del Consiglio» sono inserite le seguenti «, al Consiglio delle autonomie locali, nei limiti stabiliti dall'articolo 44,».
1. La rubrica del titolo V dello Statuto è sostituita dalla seguente: «Rapporti tra la Regione e le autonomie locali».
1. L'articolo 43 dello Statuto è sostituito dal seguente:
«Art. 43. – In conformità all'articolo 118 della Costituzione, i compiti e le
1. L'articolo 44 dello Statuto è sostituito dal seguente:
«Art. 44. – L'ordinamento delle autonomie locali della Regione si basa sui comuni, anche aggregati nella forma di città metropolitana, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto nonché la disciplina disposta dalla legge regionale.
Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza istituzionale dei comuni con funzioni consultive e di proposta.
Ha diritto di iniziativa legislativa per le leggi che determinano l'ordinamento e le funzioni delle autonomie locali, gli organi di governo, la legislazione elettorale e le
1. L'articolo 45 dello Statuto è sostituito dal seguente:
«Art. 45. – La Regione, con legge approvata a maggioranza assoluta, sentiti i Consigli comunali interessati e il Consiglio delle autonomie locali, può disporre la fusione di comuni esistenti o la creazione di nuovi comuni con un minimo di 10.000 abitanti.
L'iniziativa legislativa può essere esercitata anche da tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, o da un numero di elettori pari almeno a un decimo delle popolazioni interessate in ogni comune.
La proposta è sottoposta a referendum consultivo delle popolazioni interessate, da tenere prima del voto definitivo del Consiglio regionale, il quale è valido se vi partecipa la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali».