Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3277 |
1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. A ciascuna unità di personale in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è attribuito un trattamento economico accessorio mensile di importo fisso non inferiore all'indennità di amministrazione prevista dalla contrattazione collettiva per gli impiegati civili dello Stato».
1. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,».
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.