Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3135 |
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa espressione del parere parlamentare secondo le disposizioni dell'articolo 25-bis»;
b) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
«Art. 25-bis. – (Procedimento per la nomina). – 1. Il Capo di stato maggiore della difesa è nominato nell'ambito di un elenco composto da tre nominativi predisposto dal Ministro della difesa e sottoposto, su sua proposta, alla deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri.
2. All'elenco di cui al comma 1 è allegata una relazione, predisposta dal Ministro della difesa, contenente:
a) i criteri seguiti per la formazione dell'elenco e la motivazione della scelta dei soggetti in esso indicati;
b) il curriculum di ciascuno dei soggetti indicati nell'elenco, indicante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la nomina, la formazione culturale e professionale, gli incarichi svolti o in atto e ogni altro elemento ritenuto rilevante;
c) la dichiarazione, resa da ciascuno dei soggetti indicati nell'elenco, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità indicate nell'articolo 25-ter o in altra causa di incompatibilità prevista dalla legge.
3. L'elenco di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro venti giorni dalla data dell'assegnazione. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei soggetti indicati nell'elenco, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti parlamentari, per assumere informazioni sull'esperienza e sul profilo professionale dei soggetti medesimi e sugli indirizzi di gestione, direzione e comando che gli stessi intendono perseguire.
4. Il parere espresso dalle Commissioni parlamentari è vincolante. In esso è indicato il soggetto ritenuto più idoneo per la nomina all'incarico, nell'ambito dell'elenco trasmesso dal Governo. Qualora le Commissioni ritengano che nessuno dei candidati compresi nell'elenco sia idoneo per la nomina, esprimono parere contrario.
5. In caso di parere contrario, il Governo, con la procedura prevista dai commi 1 e 2, predispone un nuovo elenco e lo trasmette alle Camere per l'espressione del parere ai sensi dei commi 3 e 4, che deve essere reso entro venti giorni dalla trasmissione.
6. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche qualora sia proposta la conferma del titolare dell'incarico.
7. Lo stesso soggetto non può essere confermato nell'incarico per più di due volte consecutive».
1. Dopo l'articolo 25-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 25-ter. – (Cause di incompatibilità). – 1. Fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge, non può rivestire l'incarico di Capo di stato
a) dipendente, consulente o collaboratore di imprese nazionali o straniere produttrici o importatrici di armamenti;
b) presidente o componente, anche onorario, di fondazioni o istituzioni private di studi militari, italiane o straniere, ovvero dipendente, consulente, collaboratore o membro del comitato scientifico delle medesime;
c) iscritto o abbia aderito ad associazioni, organizzazioni o strutture che subordinino la partecipazione a un giuramento o che abbiano finalità incompatibili o inconciliabili con quelle dello Stato rilevabili dalla Costituzione.
2. Le cause di incompatibilità previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere dichiarate dal candidato nel momento in cui riceve la comunicazione ufficiale della sua candidatura.
3. Il candidato ha l'obbligo di dichiarare la sua appartenenza alla massoneria nel momento in cui riceve la comunicazione ufficiale della sua candidatura, pena la decadenza dall'incarico.
4. Qualora la sussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo o da altre disposizioni di legge sia accertata successivamente alla nomina, il soggetto decade dall'incarico, fatta salva la responsabilità per le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 2, lettera c), e per ogni altra responsabilità prevista dalla legge».
1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 25-bis»; b) dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. – (Disposizioni comuni in materia di nomina e di cause di incompatibilità). – 1. Per la nomina del Segretario generale della difesa si applicano il procedimento e le disposizioni relative all'espressione del parere parlamentare nonché i limiti alla conferma nell'incarico previsti dall'articolo 25-bis.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 25-ter in materia di incompatibilità».
1. Dopo l'articolo 32 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. – (Disposizioni comuni in materia di nomina e di cause di incompatibilità). – 1. Per la nomina dei Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri si applicano il procedimento e le disposizioni relative all'espressione del parere parlamentare nonché i limiti alla conferma nell'incarico previsti dall'articolo 25-bis e le disposizioni in materia di incompatibilità previste dall'articolo 25-ter».
1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 4-bis»;
b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – 1. Per la nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza si applicano il procedimento e le disposizioni relative all'espressione del parere parlamentare previsti all'articolo 25-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La predisposizione dell'elenco di nomi e la sua proposta al Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 25-bis, spettano al Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 25-ter del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di incompatibilità».
1. Alla legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 5-bis»;
b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di nomina e di cause di incompatibilità). – 1. Per la nomina del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza si applicano il procedimento e le disposizioni relativi all'espressione del parere parlamentare nonché i limiti alla conferma nell'incarico previsti all'articolo 25-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La predisposizione dell'elenco di nomi e la sua proposta al Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1 del medesimo
1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti: «La direzione generale del DIS è affidata a un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 7-bis. La revoca spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR»;
b) il primo periodo del comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dai seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 7-bis. La revoca spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR»;
c) il primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina il direttore dell'AISI, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 7-bis. La revoca spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR»;
d) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. – (Disposizioni comuni in materia di nomine e di cause di incompatibilità). – 1. Per la nomina del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI si applicano il procedimento e le disposizioni relativi all'espressione del parere parlamentare previsti dall'articolo 25-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'elenco dei nomi di cui al comma 1 del medesimo articolo 25-bis è predisposto e presentato alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR; non si fa luogo alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 25-ter del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di incompatibilità».