Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3135


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BOLOGNESI, ARLOTTI, BORGHI, CAPOZZOLO, CARLO GALLI, GANDOLFI, GRIBAUDO, MAESTRI, MATTIELLO, MISIANI, RUBINATO
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti il controllo parlamentare sulle nomine agli incarichi di vertice delle Forze armate e di polizia e dei Servizi di informazione per la sicurezza
Presentata il 21 maggio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge prevede che l'esecutivo segua una procedura trasparente e condivisa nella nomina dei vertici di comparti di estrema importanza per il Paese, come quelli della difesa, di Polizia e dei Servizi di informazione per la sicurezza.
      Nella scelta dei candidati, i Governi hanno sempre esercitato una discrezionalità pressoché assoluta sulle modalità seguite per l'individuazione delle persone da scegliere e sulla verifica del possesso dei necessari requisiti professionali. Anche se legittimata sul piano formale, questa è stata – fino ad oggi – una prassi totalmente priva di trasparenza che riteniamo sia giunto il momento di cambiare.
      Per questo si prevede che l'esecutivo proceda alla nomina degli incarichi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari a cui saranno trasmessi i nominativi di tre candidati con relativo curriculum e relazione sui criteri di selezione seguiti. La vincolatività del parere dà alle Commissioni un concreto potere istruttorio e di controllo parlamentare sulla qualità delle designazioni governative. Avranno quindi la possibilità di accertare le effettive capacità professionali dei candidati esprimendo un parere vincolante sul soggetto, tra quelli proposti, più qualificato e idoneo alla nomina.
      La trasparente procedura di designazione introdotta da questa proposta di legge prevede anche cause di incompatibilità ad assumere l'incarico: non può essere designato chi nei dieci anni precedenti ha collaborato organicamente con imprese nazionali o straniere produttrici o importatrici di armi oppure centri studi militari privati italiani o stranieri, sia iscritto o abbia aderito ad associazioni, organizzazioni o strutture che subordinino la partecipazione a un giuramento o che abbiano finalità incompatibili o inconciliabili con quelle dello Stato rilevabili dalla Costituzione. Una previsione normativa, quest'ultima, che intende recidere, all'origine, qualsiasi collegamento oggettivo a interessi – affaristici, politici o strategici – che potrebbero, direttamente o indirettamente, influenzare il candidato nello svolgimento del suo incarico al vertice della Difesa, delle Forze armate, dei Servizi di informazione per la sicurezza e delle altre strutture previste. A ulteriore garanzia della corretta designazione a un incarico di vertice in cui si devono garantire la sicurezza e l'ordine pubblico del Paese, facendo riferimento alla sentenza n. 5881 del 6 ottobre 2003 della IV sezione del Consiglio di Stato, si prevede che il candidato dichiari la sua eventuale appartenenza a una loggia massonica.
      La prassi di nomina prevista non è totalmente inedita. La proposta di legge, infatti, si ispira all’advice and consent statunitense che consente alle Commissioni senatoriali del Congresso di vagliare le nomine proposte dal Presidente con il potere di svolgere indagini per accertare le peculiari qualità professionali del candidato e per analizzare il patrimonio personale e ogni eventuale incompatibilità, sia attuale sia connessa a precedenti attività.
      Dobbiamo cambiare un sistema obsoleto, politicizzato e clientelare che fino ad oggi ci ha obbligato a conoscere chi guiderà i vertici di settori così importanti il giorno dopo sui mass media, senza alcuna partecipazione nelle scelte del Parlamento e, quindi, dei cittadini.
      Verifica, confronto, merito e condivisione: queste sono le parole chiave della presente proposta di legge che ha come obiettivo un sistema di nomine trasparente, regolamentato e meritocratico che sappia scegliere gli uomini e le donne migliori al servizio del Paese.
      Di seguito si illustrano gli articoli.
      L'articolo 1 introduce nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, di seguito «codice dell'ordinamento militare», l'articolo 25-bis che regola il procedimento per la nomina a parere parlamentare del Capo di stato maggiore della difesa. Il Ministro della difesa predispone un elenco di tre candidati alla nomina da sottoporre alla deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri. All'elenco è allegata una relazione contenente: i criteri seguiti e la motivazione della scelta dei soggetti indicati; il curriculum professionale di ciascuno; la dichiarazione resa dai tre candidati di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla presente proposta di legge. L'elenco dei nominativi e la relativa relazione, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono inviati alle Camere per l'espressione del parere parlamentare delle competenti Commissioni. Il parere è espresso entro venti giorni dalla data dell'assegnazione. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei candidati.
      Qualora le Commissioni ritengano che nessuno dei candidati indicati sia idoneo, esprimono parere contrario. In questo caso, il Governo predispone e invia un nuovo elenco per l'espressione del parere vincolante che deve essere reso entro venti giorni. Tale procedura è prevista anche nel caso in cui sia proposta la conferma del titolare dell'incarico, il quale non può essere nominato per più di due volte consecutive.
      L'articolo 2 inserisce nel codice dell'ordinamento militare l'articolo 25-ter che stabilisce le cause di incompatibilità alla nomina: essere stato, nei dieci anni precedenti, dipendente, consulente o collaboratore di imprese nazionali o straniere produttrici o importatrici di armamenti; presidente o componente, anche onorario, di fondazioni o istituzioni private di studi militari; essere iscritto o avere aderito ad associazioni o organizzazioni che subordinino la partecipazione a un giuramento o abbiano finalità incompatibili con quelle dello Stato rilevabili dalla Costituzione. Qualora la sussistenza di una delle cause di incompatibilità sia accertata successivamente alla nomina, il soggetto decade dall'incarico. Sulla base della citata sentenza n. 5881 del 2003, l'articolo prevede che il candidato deve dichiarare la sua appartenenza alla massoneria nel momento in cui riceve la comunicazione ufficiale della sua candidatura, pena la decadenza dall'incarico.
      La stessa procedura di nomina previo parere parlamentare vincolante e le identiche cause di incompatibilità sono previste per i candidati all'incarico di Segretario generale della difesa (articolo 3), Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nonché Comandante generale dell'Arma dei carabinieri (articolo 4).
      L'articolo 5 introduce la stessa procedura di nomina previo parere parlamentare vincolante per il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, inserendo l'articolo 4-bis della legge 23 aprile 1959, n. 189, e richiamando le citate cause di incompatibilità.
      L'articolo 6 applica l'identica procedura di nomina per il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e le medesime cause di incompatibilità apportando modifiche alla legge 1 aprile 1981, n. 121.
      L'articolo 7 prevede uguale procedura di nomina e regime di incompatibilità all'incarico per i vertici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e delle Agenzie informazioni e sicurezza esterna (AISE) e interna (AISI) apportando alcune modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Procedimento per la nomina del Capo di stato maggiore della difesa).

      1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa espressione del parere parlamentare secondo le disposizioni dell'articolo 25-bis»;

          b) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
      «Art. 25-bis. – (Procedimento per la nomina). – 1. Il Capo di stato maggiore della difesa è nominato nell'ambito di un elenco composto da tre nominativi predisposto dal Ministro della difesa e sottoposto, su sua proposta, alla deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri.
      2. All'elenco di cui al comma 1 è allegata una relazione, predisposta dal Ministro della difesa, contenente:

          a) i criteri seguiti per la formazione dell'elenco e la motivazione della scelta dei soggetti in esso indicati;

          b) il curriculum di ciascuno dei soggetti indicati nell'elenco, indicante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la nomina, la formazione culturale e professionale, gli incarichi svolti o in atto e ogni altro elemento ritenuto rilevante;

          c) la dichiarazione, resa da ciascuno dei soggetti indicati nell'elenco, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità indicate nell'articolo 25-ter o in altra causa di incompatibilità prevista dalla legge.

      3. L'elenco di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro venti giorni dalla data dell'assegnazione. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei soggetti indicati nell'elenco, secondo le norme dei rispettivi Regolamenti parlamentari, per assumere informazioni sull'esperienza e sul profilo professionale dei soggetti medesimi e sugli indirizzi di gestione, direzione e comando che gli stessi intendono perseguire.
      4. Il parere espresso dalle Commissioni parlamentari è vincolante. In esso è indicato il soggetto ritenuto più idoneo per la nomina all'incarico, nell'ambito dell'elenco trasmesso dal Governo. Qualora le Commissioni ritengano che nessuno dei candidati compresi nell'elenco sia idoneo per la nomina, esprimono parere contrario.
      5. In caso di parere contrario, il Governo, con la procedura prevista dai commi 1 e 2, predispone un nuovo elenco e lo trasmette alle Camere per l'espressione del parere ai sensi dei commi 3 e 4, che deve essere reso entro venti giorni dalla trasmissione.
      6. La procedura prevista dal presente articolo si applica anche qualora sia proposta la conferma del titolare dell'incarico.
      7. Lo stesso soggetto non può essere confermato nell'incarico per più di due volte consecutive».

Art. 2.
(Cause di incompatibilità per la nomina a Capo di stato maggiore della difesa).

      1. Dopo l'articolo 25-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:
      «Art. 25-ter. – (Cause di incompatibilità). – 1. Fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legge, non può rivestire l'incarico di Capo di stato

maggiore della difesa colui che, nei dieci anni precedenti, sia stato:

          a) dipendente, consulente o collaboratore di imprese nazionali o straniere produttrici o importatrici di armamenti;

          b) presidente o componente, anche onorario, di fondazioni o istituzioni private di studi militari, italiane o straniere, ovvero dipendente, consulente, collaboratore o membro del comitato scientifico delle medesime;

          c) iscritto o abbia aderito ad associazioni, organizzazioni o strutture che subordinino la partecipazione a un giuramento o che abbiano finalità incompatibili o inconciliabili con quelle dello Stato rilevabili dalla Costituzione.

      2. Le cause di incompatibilità previste dalle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere dichiarate dal candidato nel momento in cui riceve la comunicazione ufficiale della sua candidatura.
      3. Il candidato ha l'obbligo di dichiarare la sua appartenenza alla massoneria nel momento in cui riceve la comunicazione ufficiale della sua candidatura, pena la decadenza dall'incarico.
      4. Qualora la sussistenza di una delle cause di incompatibilità previste dal presente articolo o da altre disposizioni di legge sia accertata successivamente alla nomina, il soggetto decade dall'incarico, fatta salva la responsabilità per le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 2, lettera c), e per ogni altra responsabilità prevista dalla legge».

Art. 3.
(Procedimento per la nomina del Segretario generale della difesa).

      1. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 40, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 25-bis»;

          b) dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:
      «Art. 40-bis. – (Disposizioni comuni in materia di nomina e di cause di incompatibilità). – 1. Per la nomina del Segretario generale della difesa si applicano il procedimento e le disposizioni relative all'espressione del parere parlamentare nonché i limiti alla conferma nell'incarico previsti dall'articolo 25-bis.
      2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 25-ter in materia di incompatibilità».

Art. 4.
(Procedimento per la nomina dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri).

      1. Dopo l'articolo 32 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
      «Art. 32-bis. – (Disposizioni comuni in materia di nomina e di cause di incompatibilità). – 1. Per la nomina dei Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri si applicano il procedimento e le disposizioni relative all'espressione del parere parlamentare nonché i limiti alla conferma nell'incarico previsti dall'articolo 25-bis e le disposizioni in materia di incompatibilità previste dall'articolo 25-ter».

Art. 5.
(Procedimento per la nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e regime di incompatibilità).

      1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 4-bis»;

          b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
      «Art. 4-bis. – 1. Per la nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza si applicano il procedimento e le disposizioni relative all'espressione del parere parlamentare previsti all'articolo 25-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La predisposizione dell'elenco di nomi e la sua proposta al Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 25-bis, spettano al Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 25-ter del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di incompatibilità».

Art. 6.
(Procedimento per la nomina del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e regime di incompatibilità).

      1. Alla legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 5-bis»;

          b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
      «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di nomina e di cause di incompatibilità). – 1. Per la nomina del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza si applicano il procedimento e le disposizioni relativi all'espressione del parere parlamentare nonché i limiti alla conferma nell'incarico previsti all'articolo 25-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La predisposizione dell'elenco di nomi e la sua proposta al Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1 del medesimo

articolo 25-bis, spettano al Ministro dell'interno.
      2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 25-ter del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di incompatibilità».
Art. 7.
(Procedimento per la nomina agli incarichi di vertice di DIS, AISE e AISI e regime di incompatibilità).

      1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti: «La direzione generale del DIS è affidata a un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 7-bis. La revoca spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR»;

          b) il primo periodo del comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dai seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 7-bis. La revoca spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR»;

          c) il primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina il direttore dell'AISI, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR, previa espressione del parere parlamentare ai sensi dell'articolo 7-bis. La revoca spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR»;

          d) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
      «Art. 7-bis. – (Disposizioni comuni in materia di nomine e di cause di incompatibilità). – 1. Per la nomina del direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI si applicano il procedimento e le disposizioni relativi all'espressione del parere parlamentare previsti dall'articolo 25-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'elenco dei nomi di cui al comma 1 del medesimo articolo 25-bis è predisposto e presentato alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR; non si fa luogo alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
      2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 25-ter del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di incompatibilità».

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