Frontespizio Relazione
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-2794-A-ter

PROPOSTE DI LEGGE
n. 9, D'INIZIATIVA POPOLARE
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 6 marzo 2012 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento
n. 200, d'iniziativa dei deputati
DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 15 marzo 2013
n. 250, d'iniziativa dei deputati
VENDOLA, MIGLIORE, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, DANIELE FARINA, CLAUDIO FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO, ZAN
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 15 marzo 2013
n. 273, d'iniziativa del deputato BRESSA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 15 marzo 2013
n. 274, d'iniziativa del deputato BRESSA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri
Presentata il 15 marzo 2013
n. 349, d'iniziativa dei deputati
PES, GOZI, PELUFFO, SCALFAROTTO
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di concessione della cittadinanza
Presentata il 19 marzo 2013
n. 369, d'iniziativa del deputato ZAMPA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri
Presentata il 20 marzo 2013
n. 404, d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza
Presentata il 21 marzo 2013
n. 463, d'iniziativa dei deputati
BERSANI, CHAOUKI, SPERANZA, KYENGE, ROBERTA AGOSTINI, AMODDIO, ANTEZZA, ASCANI, BARUFFI, BASSO, BELLANOVA, BENI, BERRETTA, BIFFONI, BINI, BIONDELLI, BLAZINA, BOBBA, BOCCI, BOCCIA, BOLOGNESI, BONOMO, MICHELE BORDO, BRAGA, BRUNO BOSSIO, CAPODICASA, CARRA, CARROZZA, CENNI, COCCIA, COPPOLA, COSCIA, DAL MORO, DAMIANO, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FABBRI, GIANNI FARINA, FEDI, FERRANTI, FIANO, CINZIA MARIA FONTANA, GADDA, GASBARRA, GASPARINI, GHIZZONI, GINEFRA, GIORGIS, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, LORENZO GUERINI, IACONO, TINO IANNUZZI, LENZI, LEONORI, LODOLINI, MADIA, MAESTRI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MARIANI, MARIANO, MARTELLA, MARTELLI, MARZANO, MICCOLI, MOGHERINI, MOGNATO, MONACO, MONGIELLO, MOSCATT, MURA, MURER, NACCARATO, NARDUOLO, PASTORINO, PATRIARCA, SALVATORE PICCOLO, GIUDITTA PINI, PISTELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RACITI, RAMPI, REALACCI, RICHETTI, ROCCHI, ROMANINI, ROSATO, ROSTAN, SANI, SCANU, SCUVERA, SERENI, TARANTO, TENTORI, TIDEI, TULLO, VELO, VERINI, VILLECCO CALIPARI, ZAMPA, ZAPPULLA, ZARDINI, ZOGGIA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza
Presentata il 21 marzo 2013
n. 494, d'iniziativa del deputato VACCARO
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 25 marzo 2013
n. 525, d'iniziativa dei deputati
MARAZZITI, SANTERINI, REALACCI, BOBBA, VERINI, BINETTI, CATANIA, ANTIMO CESARO, FAUTTILLI, GALGANO, GIGLI, MATARRESE, MOLEA, NISSOLI, SBERNA, SCHIRÒ PLANETA, TINAGLI, VECCHIO, VEZZALI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 25 marzo 2013
n. 604, d'iniziativa dei deputati
FEDI, PORTA, LA MARCA, GARAVINI, GIANNI FARINA, ROSATO, VALERIA VALENTE, BENAMATI, D'INCECCO, NISSOLI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza
Presentata il 29 marzo 2013
n. 606, d'iniziativa dei deputati
LA MARCA, GARAVINI, PORTA, FEDI, GIANNI FARINA, ROTTA, BINDI, FERRARI, BELLANOVA, VERINI, BRAGA, DONATI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti
Presentata il 29 marzo 2013
n. 647, d'iniziativa dei deputati
CARUSO, GIGLI, PASTORELLI, RABINO, SOTTANELLI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata il 4 aprile 2013
n. 707, d'iniziativa del deputato GOZI
Disciplina della cittadinanza
Presentata il 10 aprile 2013
n. 794, d'iniziativa dei deputati
BUENO, MERLO, BORGHESE
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di reintegrazione della cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti
Presentata il 17 aprile 2013
n. 836, d'iniziativa dei deputati
CARUSO, CARELLA, GIGLI, MAGORNO, RABINO, SOTTANELLI
Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti
Presentata il 23 aprile 2013
n. 886, d'iniziativa dei deputati
PORTA, OTTOBRE, BUENO, MERLO, GIANNI FARINA, FEDI, GARAVINI, GNECCHI, LA MARCA
Modifica all'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
Presentata il 7 maggio 2013
n. 945, d'iniziativa del deputato POLVERINI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza
Presentata il 14 maggio 2013
n. 1204, d'iniziativa dei deputati
SORIAL, DADONE, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, ROSTELLATO, RUOCCO, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VIGNAROLI, VILLAROSA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita e di acquisto della cittadinanza
Presentata il 14 giugno 2013
n. 1269, d'iniziativa dei deputati
MERLO, BORGHESE
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di reintegrazione della cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti
Presentata il 25 giugno 2013
n. 1443, d'iniziativa del deputato CENTEMERO
Modifica all'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne e dei loro discendenti che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero
Presentata il 30 luglio 2013
n. 2376, d'iniziativa del deputato BIANCONI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza
Presentata il 14 maggio 2014
n. 2495, d'iniziativa del deputato DORINA BIANCHI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto, concessione e riacquisto della cittadinanza
Presentata il 26 giugno 2014
n. 2794, d'iniziativa dei deputati
FITZGERALD NISSOLI, GITTI, PICCHI, ABRIGNANI, ADORNATO, AIRAUDO, ALFREIDER, ALLASIA, ALLI, ALTIERI, AMATO, AMENDOLA, AMODDIO, ANTEZZA, ANZALDI, ARCHI, ARLOTTI, ARTINI, ASCANI, ATTAGUILE, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASSO, BATTAGLIA, BAZOLI, BENAMATI, BERGAMINI, BERGONZI, BERLINGHIERI, BERNARDO, BERSANI, DORINA BIANCHI, BIANCOFIORE, BIANCONI, BIASOTTI, BINETTI, BOCCADUTRI, PAOLA BOLDRINI, BOMBASSEI, FRANCO BORDO, BORGHESE, BORGHESI, BORGHI, BOSCO, BOSSA, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, PAOLA BRAGANTINI, BRANDOLIN, BRUNETTA, BRUNO, BUENO, BURTONE, BUSIN, BUTTIGLIONE, CALABRÒ, CAMANI, CANI, CAON, CAPARINI, CAPELLI, CAPEZZONE, CAPODICASA, CAPONE, CAPUA, CARBONE, CARELLA, CARFAGNA, CARIELLO, CARRA, CARRESCIA, CARUSO, FRANCO CASSANO, CASTIELLO, CASTRICONE, CATALANO, CATANIA, CATANOSO GENOESE, CAUSIN, CENSORE, CENTEMERO, CERA, ANTIMO CESARO, LUIGI CESARO, CHAOUKI, CHIARELLI, CIMBRO, CIMMINO, CIPRINI, CIRACÌ, CIRIELLI, COCCIA, COPPOLA, COVA, COVELLO, COZZOLINO, CRIMÌ, CUPERLO, CURRÒ, D'AGOSTINO, D'ALIA, DAMBRUOSO, D'ARIENZO, DE MITA, DELLAI, DI GIOIA, DI LELLO, DI SALVO, FABRIZIO DI STEFANO, MARCO DI STEFANO, D'INCECCO, DISTASO, D'OTTAVIO, EPIFANI, FABBRI, FAENZI, FALCONE, FAMIGLIETTI, FANTINATI, DANIELE FARINA, GIANNI FARINA, FAUTTILLI, FAVA, FEDI, FEDRIGA, FIANO, FRAGOMELI, FUCCI, FURNARI, FUSILLI, GADDA, GALGANO, CARLO GALLI, GIAMPAOLO GALLI, RICCARDO GALLO, GALPERTI, GANDOLFI, GARAVINI, GAROFALO, GAROFANI, GEBHARD, GELLI, GIAMMANCO, GIGLI, GINOBLE, GIANCARLO GIORDANO, ALBERTO GIORGETTI, GIANCARLO GIORGETTI, GNECCHI, GRIMOLDI, GIUSEPPE GUERINI, GUIDESI, IACONO, CRISTIAN IANNUZZI, INVERNIZZI, LA MARCA, LA RUSSA, LABRIOLA, LAFFRANCO, LAINATI, LATRONICO, LIBRANDI, LO MONTE, LOCATELLI, LODOLINI, LONGO, MAGORNO, MAIETTA, MANCIULLI, MANZI, MARAZZITI, MARCHETTI, MARCOLIN, MARCON, MARGUERETTAZ, MARIANI, MAROTTA, MARTELLA, MARTI, ANTONIO MARTINO, MARZANO, MATARRELLI, MATARRESE, MATTIELLO, MAZZIOTTI DI CELSO, MAZZOLI, MELILLA, GIORGIA MELONI, MERLO, MINARDO, MISIANI, MOLEA, MOLTENI, MONCHIERO, MONGIELLO, MORETTO, MOSCATT, MOTTOLA, MUCCI, MURER, NARDUOLO, NASTRI, NESI, NICCHI, NICOLETTI, NIZZI, OCCHIUTO, OLIARO, OLIVERIO, OTTOBRE, PAGANI, PAGANO, PAGLIA, PALESE, PALMA, PALMIERI, PALMIZIO, PANNARALE, PARRINI, PASTORELLI, PASTORINO, PATRIARCA, PELILLO, PELLEGRINO, PETRENGA, PETRINI, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, SALVATORE PICCOLO, PICCONE, PIEPOLI, PILI, PILOZZI, GIANLUCA PINI, GIUDITTA PINI, PINNA, PIRAS, PISANO, PISICCHIO, PISO, PIZZOLANTE, PLANGGER, POLIDORI, POLLASTRINI, POLVERINI, PORTA, PRATAVIERA, PRESTIGIACOMO, PREZIOSI, PRODANI, QUARTAPELLE PROCOPIO, QUINTARELLI, RABINO, RACITI, RAGOSTA, RAMPELLI, RAMPI, RAVETTO, RIBAUDO, RIGONI, RIZZETTO, ROCCELLA, ROCCHI, ROMANINI, ANDREA ROMANO, FRANCESCO SAVERIO ROMANO, ROMELE, RONDINI, ROSATO, PAOLO ROSSI, ROSTAN, ROSTELLATO, ROTONDI, SALTAMARTINI, SAMMARCO, FRANCESCO SANNA, GIOVANNA SANNA, SANNICANDRO, SANTELLI, SANTERINI, SARRO, ELVIRA SAVINO, SBERNA, SBROLLINI, SCANU, SCHIRÒ, SCHULLIAN, SCOPELLITI, SCOTTO, SCUVERA, SEGONI, SGAMBATO, SIMONETTI, SIMONI, SOTTANELLI, SQUERI, TABACCI, TACCONI, TANCREDI, TERROSI, TINAGLI, TOTARO, TURCO, VACCARO, VALENTINI, VARGIU, VAZIO, VECCHIO, VELLA, VENITTELLI, VENTRICELLI, VERINI, VEZZALI, VILLECCO CALIPARI, VITELLI, ZACCAGNINI
Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte dei soggetti nati in Italia da almeno un genitore italiano, che l'hanno perduta a seguito di espatrio
Presentata il 22 dicembre 2014
(Relatore di minoranza: INVERNIZZI)


      

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Onorevoli Colleghi! Edulcorare le modalità di acquisizione della cittadinanza con l'introduzione dello ius soli in questo particolare e delicato momento storico rappresenta un attentato alla sovranità del nostro Paese.
      Una follia da irresponsabili che non trova alcuna giustificazione razionale.
      Il dramma dell'immigrazione e dei suoi risvolti sociali sta toccando picchi emergenziali.
Altri Stati, anche se solo parzialmente colpiti da questo fenomeno, hanno reagito annunciando misure che sono al limite della violazione dei diritti umani.
      Basti pensare alla proposta Cameron volta a trasformare le leggi in modo tale da rendere la Gran Bretagna un territorio non attraente per chi emigra. Un messaggio chiaro: la Gran Bretagna non può permettersi un afflusso così massiccio di immigrati. La Gran Bretagna quindi promette di varare norme straordinarie per rendere la vita agli immigrati difficile. La civile Gran Bretagna non teme accuse di violazione dei diritti umani sa che prima di ogni altro diritto alla base di tutto vi è la salvaguardia dell'identità nazionale.
      Come è avvenuto in passato in altre situazioni emergenziali (ad esempio nei fenomeni di contrasto al terrorismo negli anni di piombo, di contrasto alla mafia, di contrasto al terrorismo islamico) ci saremmo aspettati una legislazione speciale, accompagnata da deroghe ai trattati internazionali finalizzate alla sicurezza interna (ad esempio come avvenne durante il G8 Italia per quanto riguarda il trattato di Schengen) per consentire la reale tutela dell'interesse dei cittadini e degli stranieri regolarmente presenti nonché diminuire realmente la pressione migratoria e, quindi, le tragedie umanitarie «degli sbarchi».
      In Italia non solo non facciamo nulla per arginare questo enorme flusso di immigrati verso le nostre coste ma in modo irresponsabile variamo modifiche normative che appaiono un chiaro segnale di resa.
      Nel corso della legislatura una legge delega ha previsto l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina (una proposta del Movimento 5 Stelle) e pochi giorni dopo il Ministro dell'interno è stato costretto a rendere noto che sulle coste dell'Africa ben 600.000 persone erano pronte ad imbarcarsi per arrivare via mare in Italia.
      Con l'operazione prima Mare Nostrum e poi Triton abbiamo toccato il fondo: siamo andati a prelevare gli immigrati direttamente in mare alimentando paradossalmente il business dei mercanti di uomini.
      Fino a quando «mafia capitale» non ha fatto emergere con tutta chiarezza come le associazioni criminali gestiscano attraverso il complesso sistema delle cooperative il business dell'immigrazione, avevate provato a farci credere che alloggiare gli immigrati in alberghi, fornendogli vitto e paghetta fosse soltanto frutto della vostra immensa umanità.
      Anche questa volta state giocando con la buona fede dei cittadini. Parlate della ingiustizia di negare la cittadinanza a chi è nato in Italia.
      Costruite l'alibi alle vostre cattive azioni dando dei cattivi ai leghisti capaci di negare anche ai poveri bambini la cittadinanza.
      Ma l'unico vero vostro obiettivo è dare a più persone possibili i diritti politici.
      Gli immigrati per voi sono la nuova classe operaia (che avete abbandonato), i proletari (che avete tradito), insomma non persone ma detentori di schede elettorali.
      State barattando la sovranità popolare e l'identità nazionale solo per un facile consenso elettorale.
      Quando si affronta il tema del diritto alla cittadinanza non si può ragionare sotto la spinta di argomentazioni suggestive ma non razionali.
      L'utilizzo strumentale di argomentazioni finalizzate a facilitare e incrementare l'acquisizione della cittadinanza, quale strumento essenziale di una effettiva integrazione nella società, anche attraverso l'utilizzo di patinate immagini di bambini nati e cresciuti in Italia e privati di questo diritto, è socialmente pericoloso.
      Si sostiene da più parti che i bambini che crescono in Italia, che frequentano la scuola, si sentono diversi perché non sono cittadini.
      Riflettiamo: non partecipano alla vita sociale, non usufruiscono di tutti i servizi? Tra l'altro un bambino può essere consapevole di cosa significhi essere cittadino.
      Su questo punto si deve evitare la facile demagogia.
      Non esistono bambini diversi, ma bambini che nascono in Italia da genitori che non sono e che non vogliono essere italiani. Vi sono bambini che vivono regolarmente in questo Paese ma magari si sentono filippini, arabi o turchi e vogliono tornare a casa loro.
      Occorre fare attenzione a quello che è accaduto negli altri Paesi europei, proprio con le nuove generazioni.
      Il tema è quanto integrazione e cittadinanza siano differenti.      
      È necessario un percorso in cui un ragazzo, con pari diritti, quando ha la capacità politica, quindi quando può partecipare attivamente alla vita politica e civile di questo Paese, cioè al compimento della maggiore età, che comporta per la legge italiana la capacità di intendere e di volere, se vuole e decide di essere cittadino italiano, lo diventa, quindi per volontà e per scelta.
      Prevedere, difatti, la cittadinanza a chi nasca sul suolo italiano ius soli, sarebbe molto più pericoloso degli sbarchi di massa.
      Infatti non solo il nascituro diverrebbe italiano con tutti i diritti ma permetterebbe a genitori, fratelli e altri parenti di entrare nel nostro Paese con possibilità di permanenza illimitata. Una ondata di nuovi disperati preventivamente legalizzati ma senza specializzazione alcuna e senza lavoro, prede della povertà e dello sfruttamento.
      La cittadinanza non rappresenta un mezzo per una migliore integrazione, ma la conclusione di un percorso di integrazione già avvenuta.
      La cittadinanza rappresenta l'attribuzione di uno status che non tutti gli stranieri vogliono ottenere.
      Essendo, infine, tutti i diritti sociali ed economici garantiti sia ai cittadini sia agli stranieri residenti nel nostro Paese ed essendo solo i diritti politici esclusivamente appartenenti a chi ha la cittadinanza italiana, ciò non incide su chi non ha raggiunto ancora la maggiore età.
      È importante sottolineare che storicamente tutti i Paesi europei hanno adottato lo ius sanguinis mentre lo ius soli costituisce una caratteristica propria di quei Paesi, come gli Stati Uniti d'America, che hanno avuto la esigenza di attrarre immigrazione per popolare un vasto territorio e coprire enormi esigenze di forza lavoro.
      Nella scelta tra i due criteri occorre quindi superare le questioni di puro diritto e ragionare sull'opportunità storica e strategica di applicare un principio piuttosto che un altro ad un determinato territorio in risposta alle esigenze specifiche del territorio stesso.
      Anche negli altri Paesi europei che riconoscono lo ius soli esso viene applicato solo in base a parametri piuttosto restrittivi, e mai tout court.
      Esiste una differenza fondamentale tra il nostro Paese e gli altri. I grandi Paesi europei che riconoscono lo ius soli o riconoscono la cittadinanza a chi arrivava da altri Paesi erano Paesi organizzati in maniera imperiale.
      Si può rimanere in questo Paese – come in tutti gli altri Paesi – in maniera regolare, godendo di tutti i diritti sociali senza, per questo, essere cittadini.
      Ciò che distingue il cittadino dallo straniero regolarmente residente è il diritto politico, la partecipazione e il sentirsi parte di una comunità.
      Sul tema della cittadinanza sarebbe opportuno introdurre mediante modifiche all'articolo 9, un percorso virtuoso per l'integrazione degli stranieri e apolidi presenti regolarmente nel nostro Paese introducendo anche l'obbligatorietà di un test di naturalizzazione propedeutico all'acquisto della cittadinanza.
      Un percorso di reale integrazione e assimilazione nella società italiana e nelle sue varie e fondamentali realtà locali, in modo da vivere attivamente nel nostro Paese, evitando ghettizzazioni che possono portare a disagi e, in alcuni casi, a fenomeni di devianza.
      La cittadinanza implica una serie di doveri che debbono essere precisati. Quindi, pare ovvio che si debbano pagare le tasse e rispettare gli obblighi fiscali. Appare ovvio che chi vuole diventare cittadino conosca la nostra lingua. Meno ovvio, ma assolutamente irrinunciabile, è la convinzione che le pari opportunità non siano solo belle parole, ma principi che vanno applicati, così come la pari dignità tra uomo e donna.
      Sappiamo che in alcune culture non è così scontato che la donna abbia gli stessi diritti degli uomini. Sappiamo che esistono condizioni di sottomissione, che ci sono situazioni nelle quali le donne non possono frequentare le scuole. Sappiamo che esistono la poligamia e l'infibulazione.
      Non possiamo accettare che la cittadinanza non sia che la fine di un percorso diretto anche ad interiorizzare e credere fermamente ai valori scritti nella tradizione politico-culturale che ha segnato l'affermarsi di principi e valori per noi oramai irrinunciabili.
      Il metodo da noi individuato per raggiungere questo scopo è quello di richiedere all'immigrato che intenda diventare cittadino italiano il superamento di un esame che ne dimostri il reale livello di integrazione nella nostra società, esame che, oltre a comprendere una prova di lingua italiana e locale, in base alla regione di residenza, comprenda anche domande di cultura generale, storia, cultura e tradizioni e sistemi istituzionali, sia nazionali sia locali. L'esame non è da considerare come un ulteriore aggravio delle procedure per l'ottenimento della cittadinanza, ma come una reale attestazione della volontà dell'immigrato di aver fatto propria la conoscenza del nostro Paese in modo da comprenderne al pari di qualsiasi altro cittadino gli usi e i costumi, le leggi, i diritti e i doveri che derivano dall'appartenere alla nostra nazione, per poter convivere quanto meglio possibile con la popolazione autoctona.
      Su questo tema sono ormai numerosi i Paesi che si sono orientati in tale direzione e a titolo esemplificativo citiamo, a livello europeo, la Gran Bretagna e, in ambito extraeuropeo, gli Stati Uniti d'America.
      In Gran Bretagna il «test di naturalizzazione» è stato inserito nella parte prima della legge del 2002 su «Nazionalità, immigrazione e asilo» (Nationality, Immigration and Asylum Act 2002) successivamente integrata e modificata. Dal 1 novembre 2005 è perciò obbligatorio per il richiedente la cittadinanza britannica il superamento di un esame che comprende una prova di lingua inglese e, a seconda della zona di residenza, di gaelico scozzese o di gallese, e di nozioni sulle istituzioni britanniche e sulla democrazia parlamentare, sulla storia del Regno Unito, sulla conoscenza della legge in generale, inclusi i diritti e i doveri dei cittadini, sul mercato del lavoro e sulle fonti d'informazione, nonché informazioni su come soddisfare esigenze quotidiane quali la ricerca di una casa o pagare una bolletta.
      Negli Stati Uniti d'America, la procedura per il rilascio della cittadinanza prevede, come elencato nella «Guida alla naturalizzazione» edita dal Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America – Servizio immigrazione e naturalizzazione, che il richiedente, oltre al possesso di buoni requisiti morali e all'assenza di precedenti penali, debba superare un esame che dimostri la conoscenza della lingua inglese con la capacità di leggere, scrivere e comprendere frasi di uso quotidiano; inoltre è richiesta la conoscenza delle nozioni fondamentali della storia e delle istituzioni americane.
      L'acquisto della cittadinanza non deve essere un tortuoso percorso burocratico, ma deve essere il naturale coronamento della legittima aspirazione del richiedente, a seguito di un soggiorno legale di durata ragionevole sul territorio.
      È proprio per queste ragioni che sarebbe opportuno prevedere anche una disposizione atta ad introdurre una particolare disciplina per la revoca della cittadinanza quando ricorrano determinate condizioni. In un'ottica di realizzazione di un percorso virtuoso sull'acquisto della cittadinanza la revoca della stessa concessa agli stranieri che si sono macchiati di crimini quali gravi violazioni del dovere di fedeltà nei confronti della Repubblica, sancito positivamente dall'articolo 54 della Costituzione, l'omicidio doloso, la violenza sessuale, l'associazione a delinquere di stampo mafioso, la riduzione in schiavitù, i reati di pedofilia e il traffico di droga, è un atto dovuto.
      Nella liberale Svizzera, l'articolo 48 della legge sulla cittadinanza prevede che l'Ufficio federale possa revocare la cittadinanza se la condotta del neo cittadino è di grave pregiudizio agli interessi e alla buona reputazione dello Stato elvetico.
      Avendo a cuore il destino della nostra Repubblica e la sicurezza dei suoi cittadini, dobbiamo mettere al centro del patto di cittadinanza i doveri e, in primo luogo, il dovere di lealtà verso chi ha accolto generosamente i nuovi venuti, come anche il dovere di rispetto nei confronti dei più importanti beni tutelati dal diritto penale.
      Del resto, nel nostro ordinamento l'articolo 6 della legge n. 91 del 1992 già prevede che siano di ostacolo alla concessione della cittadinanza il compimento di certi reati e soprattutto «motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica».
      Al riguardo va ricordato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che è legittimo il diniego della cittadinanza italiana qualora l'amministrazione abbia accertato la mancata integrazione dello straniero in Italia e la sua vicinanza ad associazioni estremistiche.
      Lo stesso giudice ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge del 1992 nella parte in cui consente di porre a fondamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana anche il semplice sospetto di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, nel caso di specie l'appartenenza del richiedente a organizzazioni di terrorismo internazionale.
      L'articolo 22 della Costituzione stabilisce che «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome»: una norma che implicitamente riconosce che la cittadinanza può essere revocata, tranne che per motivi politici (e certamente non attiene alla politica la contiguità con organizzazioni terroristiche, salvo che non si voglia legittimare il terrorismo, o il compimento dei reati più gravi). Né si potrebbe addurre l'articolo 3 della Costituzione per una presunta disparità di trattamento tra cittadini iure sanguinis e iure legis, posta la diversità delle situazioni e dei presupposti della cittadinanza, soprattutto se si dovesse introdurre, quale condizione per la concessione della cittadinanza, un giuramento di rispetto dei valori costituzionali.
      Infatti è ben diversa la posizione del cittadino iure sanguinis, il quale appartiene per nascita a una comunità, rispetto a quella dello straniero che acquista iure legis la cittadinanza. Quest'ultimo è accolto in fidem da una comunità e qualora si macchi di gravi reati vìola un dovere di lealtà, sul quale si fonda l'acquisizione della cittadinanza.
      A questo proposito appare opportuno evidenziare che anche in altri settori del diritto si rinviene una significativa differenza, quanto alla decadenza dagli status, a seconda che essi siano acquisiti per il mero fatto della nascita o siano, invece, acquisiti per legge. Al riguardo va ricordato, ad esempio, che in caso di indegnità l'adottato decade dallo status familiae e cessa, dunque, di essere figlio, mentre il figlio iure sanguinis non decade mai dal proprio status di figlio legittimo.
      Allo stesso modo è logico e legittimo che possa decadere dallo status civitatis il cittadino straniero accolto dalla comunità italiana, mentre a tale decadenza non vada incontro colui che fin dalla nascita ha goduto della cittadinanza italiana.
      Ai fini dell'acquisto della cittadinanza, non basta la permanenza sul territorio della Repubblica ma occorre, in primo luogo, che tale permanenza sia stabile. Questo, al fine di evitare che possa accedere alla cittadinanza lo straniero che, pur avendone la possibilità, non abbia chiesto il permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo, ma si sia avvalso, invece, di permessi di soggiorno temporanei.
      È, infatti, evidente che la richiesta di un permesso di soggiorno di lunga durata è un segno evidente e tangibile della volontà di far parte stabilmente della comunità italiana.
      I dati forniti dal Ministro dell'interno mostrano, infatti, che molti stranieri, di fatto, considerano il soggiorno in Italia come una sosta temporanea in attesa di spostarsi verso altri Paesi, comunitari e non comunitari.
      Siamo inoltre del parere che il processo della vera integrazione finalizzato all'acquisizione della vera cittadinanza, una cittadinanza realmente fondata sulla condivisione dei valori culturali del popolo al quale si vuole appartenere, passi inevitabilmente dalla frequentazione di un corso annuale funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza, finalizzato all'approfondimento della storia della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della nostra Costituzione e soprattutto dalla sottoscrizione di una Carta dei Valori nella quale si dichiara di riconoscere il principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti.
      È, inoltre, fondamentale che chi chiede la cittadinanza abbia mantenuto, nei cinque anni successivi all'ottenimento del permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo, tutti gli stessi requisiti di reddito, alloggio ed assenza di carichi pendenti, necessari per ottenere quel permesso. Da ultimo, la grave congiuntura economico-finanziaria che sta attraversando il nostro Paese ha determinato e determinerà rilevanti ricadute negative sull'occupazione. I lavoratori più a rischio – anche per la tipologia delle loro mansioni e dei relativi contratti – saranno sicuramente i lavoratori stranieri. Tale situazione creerà rilevanti problemi non solo sotto il profilo strettamente occupazionale, ma anche dal punto di vista della sicurezza pubblica, considerato il rischio attuale che molti stranieri, perdendo il posto di lavoro – in assenza di altri ammortizzatori sociali quali la famiglia e la comunità di appartenenza – finiscano per incrementare le fila della criminalità.
      Riteniamo, infatti, improcrastinabile l'avvio di uno studio sui flussi migratori che proceda: alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali; sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza; sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di Paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri; al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori; all'analisi della capacità recettiva del Paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti; all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi; all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai Paesi di provenienza; alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di ricongiungimento familiare.
      In materia di cittadinanza la realtà è, che ci vuole tempo, ci vuole la volontà di integrarsi e la convinzione che si lascia qualcosa di sé per acquisire qualcosa di nuovo.

Cristian INVERNIZZI,
Relatore di minoranza.

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