Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3220 |
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016 alle pubbliche amministrazioni, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, compresi le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, di seguito denominati «pubbliche amministrazioni», è fatto divieto di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto tali autovetture.
2. Restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
3. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio o di rappresentanza a soggetti diversi da quelli individuati dal comma 2.
4. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni della presente legge sono nulli e costituiscono illecito disciplinare, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da 1.000 a 5.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
5. Le autovetture acquistate in violazione delle disposizioni della presente legge sono poste in vendita con le modalità
1. Sulla base del censimento delle autovetture di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2014, le autovetture delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, sono dismesse tramite vendita effettuata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, nonché i proventi della dismissione delle autovetture di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.