Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3263


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GREGORI, FASSINA, FRATOIANNI, MELILLA, PAGLIA, PALAZZOTTO, PLACIDO, SANNICANDRO, ZARATTI, PANNARALE, RIZZETTO, NICCHI, RICCIATTI, ZACCAGNINI, ANDREA MAESTRI
Istituzione della figura professionale di operatore socio-sanitario
Presentata il 29 luglio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La figura dell'operatore socio-sanitario è stata riconosciuta a livello nazionale in base a quanto previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso l'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001. Manca tuttavia una disciplina organica stabilita con legge che garantisca la dignità a questa importante professione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e, soprattutto, che razionalizzi e organizzi in maniera efficace la sua attività e formazione. La presente proposta di legge, costituita da quattro articoli, ha tali finalità. L'articolo 1 prevede gli obiettivi legati all'istituzione di un ruolo unico nazionale dell'operatore socio-sanitario. In particolare, si stabilisce che l'operatore socio-sanitario è l'operatore che svolge, su indicazione del personale infermieristico, l'attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sociale e sanitario, nonché a favorirne il benessere e l'autonomia. L'articolo 2, definisce la figura professionale dell'operatore socio-sanitario: egli opera presso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie in ambito ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale, negli istituti pubblici e privati, profit e non profit, nei comuni, negli enti locali e nei loro soggetti consorziati e in tutte le altre amministrazioni pubbliche. L'articolo 3 riguarda la formazione che viene primariamente affidata alle regioni e alle province autonome. L'articolo 4, infine, riguarda la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Obiettivi).

      1. È istituita la figura professionale dell'operatore socio-sanitario, ai sensi dell'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001.
      2. L'operatore socio-sanitario è l'operatore che svolge, su indicazione del personale infermieristico, l'attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sociale e sanitario, nonché a favorirne il benessere e l'autonomia. In particolare, le attività dell'operatore socio-sanitario si concretano in assistenza, sostegno diretto e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico-sanitario anche a carattere sociale e supporto gestionale, organizzativo e formativo alle attività stesse.

Art. 2.
(Figura professionale).

      1. L'operatore socio-sanitario opera presso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie in ambito ospedaliero, domiciliare, residenziale e semi-residenziale, negli istituti pubblici e privati, profit e non profit, nei comuni, negli enti locali e nei loro soggetti consorziati e in tutte le altre amministrazioni pubbliche.


      2. Ai sensi del comma 1, confluiscono nella figura dell'operatore socio-sanitario le seguenti figure professionali:

          a) l'ausiliario socio-sanitario specializzato;

          b) l'operatore tecnico addetto all'assistenza;

          c) l'operatore socio-assistenziale;

          d) l'addetto all'assistenza di base e l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari.

      3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti, disciplina l'unificazione delle categorie professionali di cui al comma 2 nel ruolo unico dell'operatore socio-sanitario, stabilendo i criteri di equiparazione, di inquadramento e di formazione.

Art. 3.
(Formazione).

      1. La formazione professionale e scientifica dell'operatore socio-sanitario è demandata alle regioni, anche a statuto autonomo, e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano. La qualifica di operatore socio-sanitario si consegue attraverso la frequentazione di percorsi formativi definiti sulla base delle seguenti aree:

          a) area medico-scientifica;

          b) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;

          c) area psicologica e sociale;

          d) area igienico-sanitaria.

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo con il Ministro della salute, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i percorsi formativi di abilitazione e di aggiornamento della professione di operatore socio-sanitario, in conformità ai criteri generali stabiliti dalla presente legge e nel rispetto del principio di omogeneità ed efficacia dello strumento nazionale.
      3. L'operatore socio-sanitario è soggetto al programma di formazione continua e dei crediti previsti dal sistema dell'educazione continua in medicina (ECM).
Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Le regioni, anche a statuto autonomo, e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante uno stanziamento annuale di risorse a valere sui rispettivi bilanci.

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