Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3263 |
1. È istituita la figura professionale dell'operatore socio-sanitario, ai sensi dell'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001.
2. L'operatore socio-sanitario è l'operatore che svolge, su indicazione del personale infermieristico, l'attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sociale e sanitario, nonché a favorirne il benessere e l'autonomia. In particolare, le attività dell'operatore socio-sanitario si concretano in assistenza, sostegno diretto e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico-sanitario anche a carattere sociale e supporto gestionale, organizzativo e formativo alle attività stesse.
1. L'operatore socio-sanitario opera presso tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie in ambito ospedaliero, domiciliare, residenziale e semi-residenziale, negli istituti pubblici e privati, profit e non profit, nei comuni, negli enti locali e nei loro soggetti consorziati e in tutte le altre amministrazioni pubbliche.
a) l'ausiliario socio-sanitario specializzato;
b) l'operatore tecnico addetto all'assistenza;
c) l'operatore socio-assistenziale;
d) l'addetto all'assistenza di base e l'assistente domiciliare e dei servizi tutelari.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti, disciplina l'unificazione delle categorie professionali di cui al comma 2 nel ruolo unico dell'operatore socio-sanitario, stabilendo i criteri di equiparazione, di inquadramento e di formazione.
1. La formazione professionale e scientifica dell'operatore socio-sanitario è demandata alle regioni, anche a statuto autonomo, e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano. La qualifica di operatore socio-sanitario si consegue attraverso la frequentazione di percorsi formativi definiti sulla base delle seguenti aree:
a) area medico-scientifica;
b) area socio-culturale, istituzionale e legislativa;
c) area psicologica e sociale;
d) area igienico-sanitaria.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo con il Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i percorsi formativi di abilitazione e di aggiornamento della professione di operatore socio-sanitario, in conformità ai criteri generali stabiliti dalla presente legge e nel rispetto del principio di omogeneità ed efficacia dello strumento nazionale.1. Le regioni, anche a statuto autonomo, e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante uno stanziamento annuale di risorse a valere sui rispettivi bilanci.