Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge | Allegato 1 |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3290 |
1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di equità e di pari trattamento fra i cittadini, la presente legge, nel rispetto dei vincoli di bilancio e degli impegni presi in sede di Unione europea ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reca disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico, nonché misure per riconoscere il valore universale della maternità e dei lavori di cura e assistenza svolti in ambito familiare.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le persone che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni hanno la possibilità di accedere al pensionamento flessibile, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, con età anagrafica minima di 62 anni.
2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata alla presente legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.
3. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è diminuita di 0,3 punti nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasei anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti nel caso in cui il
1. I lavoratori che assistono familiari disabili con connotazione di gravità ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continuativa, in quanto non in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita, possono, su richiesta, ottenere:a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fino a un massimo di cinque anni;
b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza del familiare;
c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;
d) solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.
1. La lavoratrice madre matura un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni.
2. Il diritto di cui al comma 1 è goduto dal lavoratore padre in caso di totale assenza della madre.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede ai sensi del comma 2.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
Tabella A
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