Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3254 |
1. Per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e di sicurezza nella conduzione di veicoli su strada e, in particolare, per favorire la diffusione dell'uso condiviso di automobili o motocicli privati tra più persone non subordinato alla durata del noleggio, è stabilito, a carico delle società che gestiscono e che forniscono servizi di car sharing o di scooter sharing, il divieto di tariffazione oraria in caso di noleggio di automobili o motocicli privati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società fornitrici di servizi di car sharing o di scooter sharing provvedono a dare attuazione al divieto di cui al comma 1 e determinano le tariffe e i costi per il noleggio di automobili e motocicli privati esclusivamente sulla base del criterio del chilometraggio.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la disciplina sanzionatoria per la mancata osservanza del divieto di cui all'articolo 1, comma 1.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni stabilite ai sensi del comma 1 confluiscono nel Fondo di garanzia per le vittime della strada.