Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3254


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GALATI
Introduzione del divieto di tariffazione oraria nell'uso condiviso di veicoli privati tra più persone
Presentata il 27 luglio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Negli ultimi anni, anche per effetto della recente crisi economica e finanziaria che ha inciso fortemente sui redditi delle famiglie, abbiamo assistito alla progressiva diffusione della cosiddetta sharing economy, cioè dell'economia della condivisione, il modello economico emergente e sempre più diffuso a livello internazionale, che si basa su un insieme di pratiche di scambio e di condivisione di beni e servizi. Si tratta di una grande opportunità di risparmio sia economico che energetico, alla quale si fa ricorso sempre più in tutto il mondo. Una formula che deve però essere conciliata con le esigenze di sicurezza e con un sistema favorevole al rispetto delle regole, in specie quando il modello della condivisione o il cosiddetto consumo collaborativo sono applicati alle formule di circolazione stradale autostradale, quali il car sharing o lo scooter sharing.
      Sebbene quest'ultima sia una realtà emergente e positiva sotto molti punti di vista, a cominciare appunto dal risparmio energetico, passando poi alla limitazione e alla riduzione del numero di automobili nei centri urbani e alla riduzione delle emissioni e dell'impatto ambientale della circolazione automobilistica, a una maggiore sicurezza stradale, ai ridotti costi del servizio a carico dell'utente, alla possibilità di circolare anche in zone a traffico limitato e di sostare gratuitamente nei centri urbani e, dunque, alla sostenibilità economica del sistema, l'utilizzo delle automobili in condivisione determina problemi per la sicurezza stradale nella misura in cui i relativi tariffari fanno riferimento, da una parte, al chilometraggio e, dall'altra, al tempo di utilizzo. I due criteri sono applicati nella maggior parte dei casi in modo combinato.
      È proprio il criterio di durata o di tariffa oraria, applicato al noleggio o all'utilizzo della vettura o del motociclo, che pone i principali problemi di sicurezza; in altri termini, stante il fatto che all'aumentare del tempo di utilizzo delle vetture o dei motocicli aumenta proporzionalmente anche il costo, ciò induce il conducente a marciare il più possibile velocemente, al fine di ottimizzare al massimo il costo di utilizzo del servizio e di percorrere un tragitto quanto più possibile lungo a parità di prezzo.
      Sebbene i conducenti siano responsabili in modo esclusivo e personale della guida dei veicoli, per eventuali sanzioni per violazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e delle altre leggi vigenti, e nonostante la subordinazione della concessione del veicolo, da parte delle società che gestiscono e prestano il servizio, esclusivamente a una persona abilitata e munita di regolare patente di guida, la tariffa oraria costituisce un rischio oggettivo per la sicurezza nella circolazione stradale in quanto induce a guidare alla massima velocità consentita, anziché a quella media.
      In considerazione, inoltre, del fatto che, per loro stessa natura, le automobili in condivisione sono destinate a utenti afferenti a fasce di reddito medio-basse, che utilizzano l'automobile in condivisione anche per ragioni di natura economica e quindi per ridurre l'impatto dei costi di mobilità urbana sui bilanci familiari, si propone con la presente proposta di legge una revisione della determinazione delle tariffe, eliminando il riferimento al tempo di utilizzo e alla durata del noleggio e ancorando le tariffe esclusivamente al criterio del chilometraggio. L'utente che usufruisce della vettura o del motociclo in condivisione non acquisterà, dunque, un pacchetto di minuti, ma esclusivamente un determinato chilometraggio. Questa soluzione potrà favorire una maggiore serenità nella conduzione del veicolo, senza indurre il conducente a «spingere sull'acceleratore» per risparmiare sul noleggio, come attualmente avviene.
      Con la presente proposta di legge si introduce un semplice accorgimento regolamentare che può favorire una giusta ed equilibrata integrazione tra le nuove opportunità della mobilità in condivisione con le esigenze di sicurezza delle città.
      D'altra parte, i dati dell'Istituto nazionale di statistica sugli incidenti stradali in Italia ci dicono che sulle strade urbane si sono verificati solo nel 2013 136.438 incidenti stradali, con 184.683 feriti e 1.421 morti. Di questi incidenti, una significativa componente (15.980 casi) ha quale causa il procedere con velocità troppo elevata. Dati inaccettabili che impongono al legislatore l'obbligo morale di adottare ogni formula o strumento per contrastare questo tragico fenomeno.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di tariffazione oraria nell'uso condiviso di veicoli privati tra più persone).

      1. Per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e di sicurezza nella conduzione di veicoli su strada e, in particolare, per favorire la diffusione dell'uso condiviso di automobili o motocicli privati tra più persone non subordinato alla durata del noleggio, è stabilito, a carico delle società che gestiscono e che forniscono servizi di car sharing o di scooter sharing, il divieto di tariffazione oraria in caso di noleggio di automobili o motocicli privati.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società fornitrici di servizi di car sharing o di scooter sharing provvedono a dare attuazione al divieto di cui al comma 1 e determinano le tariffe e i costi per il noleggio di automobili e motocicli privati esclusivamente sulla base del criterio del chilometraggio.

Art. 2.
(Sanzioni).

      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la disciplina sanzionatoria per la mancata osservanza del divieto di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. I proventi derivanti dalle sanzioni stabilite ai sensi del comma 1 confluiscono nel Fondo di garanzia per le vittime della strada.

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