Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge | Allegato 1 |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3321 |
1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la costituzione e di favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.
3. La finalità di cui al comma 1 può essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) beneficio comune: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui all'articolo 1, comma 1;
b) altri portatori di interesse: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività
delle società di cui all'articolo 1, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;c) standard di valutazione esterno: modalità e criteri di cui all'allegato A annesso alla presente legge che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
d) aree di valutazione: ambiti settoriali, identificati nell'allegato B annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.
1. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.
2. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.
4. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società benefit» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
1. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il
perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'articolo 1, comma 1, conformemente a quanto previsto dallo statuto.1. Ai fini di cui alla presente legge, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato B annessi alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.
2. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora
esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi. 1. La società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività di cui al comma 1, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.
Allegato A
(Articolo 2, comma 1, lettera c))
Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:
1. esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3. credibile perché sviluppato da un ente che:
a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;
4. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.
Allegato B
(Articolo 2, comma 1, lettera d))
La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:
1. governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori interesse e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. altri portatori di interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali nonché sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.