Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Progetto di Legge Allegato 1
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3330


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
di concerto con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015
Presentato il 29 settembre 2015


      

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Onorevoli Deputati! L'Accordo firmato il 2 marzo 2015 dalle autorità fiscali di Italia e di Monaco in materia di scambio di informazioni fiscali è composto da 14 articoli e da un Protocollo che regolamenta le richieste di gruppo, group requests.
      L'Accordo è basato sui più aggiornati standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in quanto conforme al Modello di Tax information exchange agreement (TIEA). Inoltre, il Protocollo, che costituisce parte integrante dell'Accordo in quanto prevede l'effettuazione di richieste di gruppo (group requests), consente di conseguire in materia di scambio di informazioni effetti equivalenti a quelli dell'articolo 26 del Modello dell'OCSE, Tax convention on income and on capital, e al relativo Commentario.
      L'intesa raggiunta è pienamente in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali (G20, OCSE – Global forum on taxation e Unione europea) in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale.
      L'Accordo e il relativo Protocollo costituiscono un avanzamento molto significativo del livello di cooperazione amministrativa tra i due Paesi e forniscono la base giuridica, finora inesistente, per poter attivare lo scambio di informazioni di natura fiscale con Monaco.
      Poiché il menzionato Protocollo integra, sostanzialmente, i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di rientro dei capitali (voluntary disclosure), esso consentirà ai contribuenti italiani aventi disponibilità finanziarie in Monaco, che aderiranno al programma di collaborazione volontaria, di fruire di una più agevole regolarizzazione in termini di riduzione delle sanzioni amministrative previste dalla richiamata normativa.
      In merito allo specifico contenuto dell'Accordo, si delinea quanto segue.
      Ai sensi dell'articolo 1, le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte indicate al successivo articolo 3, che per l'Italia sono: IRPEF, IRES, IRAP, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.
      All'articolo 2 si precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora dette informazioni non siano detenute dalle autorità nazionali o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata.
      L'articolo 4 ha contenuto essenzialmente definitorio di alcuni termini utilizzati nel TIEA. Articolo centrale dell'Accordo è l'articolo 5, redatto secondo il modello TIEA elaborato dall'OCSE, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Si evidenziano, in particolare, il paragrafo 2 che stabilisce l'obbligo di fornire informazioni anche allorquando la Parte interpellata non ha un proprio interesse fiscale all’ ottenimento delle informazioni richieste (cosiddetto domestic tax interest) e il paragrafo 4 che prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
      Nell'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.
      Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all'ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali.
      Garanzie di riservatezza sono, inoltre, previste nelle norme di cui all'articolo 8.
      L'articolo 9 stabilisce un criterio generale per la ripartizione dei costi sostenuti dai Paesi contraenti per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni previsto dalle norme pattizie.
      Le Parti contraenti si impegnano, all'articolo 10, ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
      Qualora sorgano controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, l'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro risoluzione.
      L'articolo 12 detta talune disposizioni finalizzate a eliminare eventuali casi di doppia imposizione. Il paragrafo 1 prevede l'applicazione del credito di imposta, secondo la formulazione standard utilizzata generalmente dall'Italia nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. Il paragrafo 2 regolamenta i casi di doppia residenza fiscale attraverso l'applicazione delle cosiddette tie-breaker rules.
      L'articolo 13 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo. Il paragrafo 2 consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo in riferimento ad atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma dell'Accordo stesso.
      L'articolo 14 disciplina l'ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte.
      Il Protocollo, che costituisce parte integrante dell'Accordo, è finalizzato a consentire lo scambio di informazioni anche relativamente a gruppi di contribuenti (group requests), in base a schemi di comportamento che facciano verosimilmente presumere la volontà di sottrarsi agli obblighi fiscali.
      Per ciò che riguarda il dispositivo del Protocollo che si sottopone all’iter di ratifica parlamentare, questo è composto da 2 articoli, preceduti da una serie di considerando.
      I considerando evidenziano il collegamento del Protocollo con gli impegni delle Parti contraenti a livello internazionale in tema di scambio di informazioni, nonché con la normativa domestica per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186.
      L'articolo 1 del Protocollo consentirà, una volta entrato in vigore, l'effettuazione di group requests su elementi esistenti alla data della firma dell'Accordo in attesa dell'applicazione di un accordo in materia di scambio automatico di informazioni finanziarie sulla base del modello comune di comunicazione (Common reporting standard) dell'OCSE.
      L'articolo 2 identifica l'ambito applicativo con una casistica che include la definizione dei conti chiusi, dei conti sostanzialmente svuotati e dei conti inattivi.

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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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