Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3296


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZOGGIA, CASELLATO, MARCHI, MORETTO, SALVATORE PICCOLO, ROMANINI
Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, per la semplificazione dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano
Presentata il 9 settembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di semplificare e al tempo stesso di consentire più agevolmente l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano.
      Com’è noto, infatti, nella cosiddetta legge Delrio sulle città metropolitane, ovvero la legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato previsto che in linea generale il sindaco metropolitano sia, di diritto, il sindaco del comune capoluogo. Tuttavia, la stessa legge all'articolo 1, comma 22, ha stabilito che lo statuto della città metropolitana possa prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale.
      Tale elezione diretta, tuttavia, è stata subordinata dalla legge stessa al rispetto di una serie articolata di condizioni necessarie: occorre, innanzitutto, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni e a tale fine il comune capoluogo deve proporre l'articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale. È necessario, poi, che la proposta del consiglio comunale sia sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e sia approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.
      Il medesimo comma 22 ha poi previsto, in alternativa ai suddetti criteri, che per le sole città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti sia condizione necessaria, affinché si possa procedere all'elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.
      Com’è noto la governance e l'articolazione delle nuove città metropolitane sono state negli ultimi mesi oggetto di approfonditi dibattiti, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2014, sia tra gli operatori del diritto sia tra amministratori di diversi livelli: da più parti ci si è, ad esempio, interrogati sull'adeguatezza del sindaco del comune capoluogo a rappresentare democraticamente cittadini appartenenti all'area della città metropolitana, ma residenti in comuni diversi dal comune capoluogo; ciò anche alla luce del fatto che in molte città metropolitane, fatta forse eccezione per la sola città metropolitana di Roma capitale, il rapporto tra la popolazione residente nell'intera provincia e la popolazione residente nel comune capoluogo è nettamente a favore degli abitanti della provincia e dunque esterni al comune capoluogo. Non c’è dubbio che in tale ultima ipotesi l'affidamento di un ente di area vasta dotato di indirizzo politico a un organo che è stato eletto da una minoranza della popolazione della città metropolitana potrebbe porre qualche problema di tenuta democratica, mentre qualora si accedesse all'elezione diretta il deficit democratico sarebbe senz'altro colmato.
      Obiettivo della presente proposta di legge è dunque quello, nel quadro già tracciato dalla legge Delrio, di semplificare le ipotesi e le modalità di accesso al suffragio universale per l'elezione del sindaco e del consiglio metropolitano, mantenendo due sole condizioni ritenute indispensabili perché ciò possa avvenire: ossia che sia lo statuto a decidere quando non sia il sindaco del comune capoluogo a esercitare le funzioni di sindaco metropolitano e che permanga la riserva di legge a favore della legge statale per la disciplina del sistema di elezione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole da: «È inoltre condizione necessaria,» fino alla fine del comma sono soppresse.

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