Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3361 |
1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 44 della Costituzione, reca disposizioni per la tutela del suolo e della popolazione, mediante l'individuazione, il recupero e la conseguente utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati con la loro messa a disposizione in favore di terzi non proprietari che si impegnino a coltivarli.
2. Ai fini della presente legge si definiscono abbandonati i terreni agricoli, già coltivati, che non sono stati destinati ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, con proprio decreto, il Registro nazionale dei terreni agricoli abbandonati, di seguito denominato «Registro nazionale», nel quale sono censiti i terreni agricoli abbandonati.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, a istituire i rispettivi registri dei terreni agricoli abbandonati, di seguito denominati «registri regionali».
1. Chi intende promuovere un'attività agricola avvalendosi di terreni abbandonati deve farne richiesta al comune in cui essi sono situati. La richiesta è corredata di idonea documentazione e di un progetto analitico.
2. Il richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel comune dove è situato il terreno abbandonato o in un comune limitrofo per un tempo non inferiore a cinque anni.
3. Il comune, eseguiti gli adempimenti previsti dalla presente legge, accoglie il progetto qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive e risulta di particolare utilità sociale per la comunità locale, anche tenuto conto delle esigenze degli eventuali terreni limitrofi coltivati.
1. Il comune acquisisce ogni utile informazione su coloro che dai pubblici registri risultino proprietari dei terreni abbandonati oggetto della richiesta di utilizzazione di cui all'articolo 3 o sui loro eredi qualora i proprietari risultino deceduti.
2. Acquisite le informazioni di cui al comma 1, il comune provvede a notificare
1. Il comune, decorsi i termini per eventuali opposizioni di cui all'articolo 4, o dopo che le medesime siano state rigettate, esamina la richiesta di utilizzazione dei terreni abbandonati, previa assunzione, se del caso, di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.
2. Ove il progetto di utilizzazione del terreno abbandonato sia approvato, esso è inviato, con le osservazioni necessarie ad evidenziare l'utilità generale del medesimo, al competente assessore regionale o della provincia autonoma, ovvero, in caso di pluralità di competenze, al presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, che designa l'assessore incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere espresso entro sessanta giorni, non dispensa dalle autorizzazioni, dalle approvazioni e dai pareri eventualmente richiesti sul progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento.
3. In presenza di una pluralità di richieste di utilizzazione sono preferite quelle presentate da coltivatori diretti.
1. Il presentatore della richiesta di utilizzazione è immesso nel possesso del terreno abbandonato mediante verbale di assegnazione, nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità cui è tenuto l'assegnatario.
2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività e, comunque, non può superare i due terzi del canone medio praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche.
3. I proventi del canone di affitto sono tenuti a disposizione dei proprietari del terreno abbandonato per tre anni dal primo pagamento. Decorso tale termine, essi sono acquisiti dal comune, che può utilizzarli per indennizzare l'assegnatario che abbia apportato al terreno migliorie di natura durevole.
4. Il presentatore del progetto approvato deve dare avvio all'attività alla quale si è impegnato entro centoventi giorni dall'immissione nel possesso del terreno abbandonato.
5. Ove le attività previste nel progetto non siano esercitate per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, l'assegnatario decade dall'assegnazione.
6. Il possesso continuato del terreno assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.
1. Decorsi cinque anni dall'immissione dei terzi nel possesso dei terreni abbandonati, il proprietario può chiedere la riconsegna dei terreni e intervenire con azione di rivendica.
2. Costituisce condizione dell'azione di cui al comma 1 aver rimborsato od offerto agli assegnatari il rimborso delle spese di investimento nei terreni, comprensive del lavoro dell'assegnatario e dei suoi familiari.
1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altro genere di tributo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo si provvede, nel limite di 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:
«3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche
1. All'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,» sono inserite le seguenti: «delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,».
2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14 per cento».
1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, esclusi i pellet» sono soppresse.
1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – (Agevolazioni per gli imprenditori agricoli). – 1. Gli imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume di affari inferiore a 60.000 euro, possono determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento e, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli, costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario».
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano requisiti e procedure semplificati, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la lavorazione, il confezionamento e la vendita diretta di quantitativi limitati di prodotti
agricoli di esclusiva produzione degli agricoltori.1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nel settore agricolo, in alternativa a quanto disposto dal comma 2, i coltivatori che svolgono attività agricola stagionale che si avvalgano della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono tenuti soltanto a comunicare agli organi preposti i nomi di tali soggetti entro la data di inizio dell'attività. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti le modalità e i contenuti della comunicazione di cui al primo periodo.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo».
1. Le indennità di maternità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola
all'ex Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) da coltivatrici dirette nonché da coadiutrici agricole sono comprese, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del medesimo testo unico.1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,» sono inserite le seguenti: «in forma intermittente,»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota a carico del datore di lavoro nell'ambito della contribuzione destinata al fondo pensione complementare, prevista dal relativo contratto collettivo applicato nell'azienda».
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.