Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3361


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SCHULLIAN, ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER, OTTOBRE, MARGUERETTAZ
Disposizioni per l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e interventi in favore dell'agricoltura e delle aree montane
Presentata il 12 ottobre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! L'abbandono delle zone rurali e, in particolare, della coltivazione dei fondi agricoli specialmente nelle zone montane, iniziato verso la fine del XIX secolo, ha provocato una serie di gravi conseguenze ambientali, sociali ed economiche per l'intero paese.
      Le cause di questo fenomeno sono molteplici e, negli anni, esse sono state oggetto di varie e accurate inchieste. Le particolari condizioni climatiche dovute all'altitudine determinano un periodo vegetativo nettamente abbreviato, mentre le caratteristiche geomorfologiche e ambientali si riflettono ampiamente sull'attività degli agricoltori e, in generale, sulla vita quotidiana nei piccoli centri di montagna. La produzione di beni alimentari quale obiettivo principale dell'attività agricola si compie quindi in condizioni molto più difficoltose e con un costo del lavoro conseguentemente più alto rispetto alla pianura e una capacità competitiva minore sul mercato nazionale e internazionale.
      In molte zone d'Italia un'estrema parcellizzazione dei fondi agricoli ha reso il reddito pressoché insufficiente per effettuare investimenti necessari (per esempio nel parco macchine) o per mantenere una famiglia. Con queste premesse, il peso degli oneri tributari e il costante venire meno di servizi (scolastici, sanitari, chiusura di uffici postali eccetera), comune a tutte le zone rurali, ha spinto negli anni molti ad abbandonare l'attività agricola e forestale o, in molti casi, la montagna stessa, a favore di prospettive di vita più allettanti e di un possibile miglioramento della propria posizione sociale. L'abbandono dell'attività agricola, e quindi dei terreni, avviene soprattutto durante il cambio generazionale o in mancanza di un successore. In termini economici gli effetti negativi dell'abbandono dell'attività agricola nelle zone montane sono molti: la conseguenza più evidente è senza dubbio l'accentuazione di eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico nelle zone di pianura adiacenti alle aree abbandonate. Oltre all'attività agricola vengono trascurate anche le opere realizzate nel passato per la regimazione delle acque irrigue e per la messa a coltura dei pendii, quali i terrazzamenti. Assieme alla mancata manutenzione di opere idrauliche realizzate per la regolazione dei corsi d'acqua, come argini e canali, questo permette alla forza delle acque, non più moderata, di moltiplicarsi, divenendo così un pericoloso agente erosivo capace di causare smottamenti, frane e alluvioni. Anche l'eliminazione degli sfalci e l'inselvatichimento dei campi, con l'erba lunga e secca che permane sul terreno, rendono più difficile la percolazione delle acque nella falda.
      La cessazione dell'attività agricola e pastorale è inoltre preludio alla ricostruzione forestale, e i campi e pascoli, invasi da vegetazione arbustiva anche alloctona, perdono potenzialità produttiva, mentre con l'espansione delle specie animali selvatiche aumentano i danni alle colture e le richieste di risarcimento. Tutto ciò altera il paesaggio tradizionale e culturale, con conseguente perdita di elementi di grande valore, diminuisce la biodiversità e determina una limitazione della fruibilità turistica del territorio. Nella spirale di spopolamento pare quindi evidente il ruolo stabilizzante e preservativo dell'agricoltura quale settore collegato saldamente alla terra e alla coltivazione di quest'ultima.
      Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, intervenire in tutela della terra e dei suoi abitanti procedendo all'individuazione, al recupero e al conseguente utilizzo dei terreni abbandonati o perché non più coltivati o perché in evidente stato di abbandono da parte di chi ne ha la disponibilità, prevedendo anche la messa a disposizione degli stessi in favore di terzi non proprietari al fine di promuoverne l'impiego. Si considerano abbandonati i terreni, già coltivati, che non siano stati destinati ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.
      Al fine di individuare i terreni agricoli non coltivati, con l'articolo 2 della presente proposta, si prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, istituisca, con proprio regolamento, il Registro nazionale dei terreni agricoli abbandonati. Successivamente, entro tre mesi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano saranno tenute ad istituire i registri regionali, nei quali sono iscritti i terreni abbandonati.
      L'articolo 3 disciplina la richiesta di utilizzo delle terre dichiarate abbandonate. Infatti con la presente proposta si intende istituire un meccanismo che permetta, a chi voglia promuovere un'attività agricola avvalendosi di terreni abbandonati, di farne richiesta al comune in cui essi si trovano, presentando istanza corredata di un progetto analitico. Il comune accoglie il progetto qualora ne riconosca la particolare utilità sociale per la comunità locale, anche in considerazione delle esigenze dei terreni limitrofi coltivati.
      Il comune, in base all'articolo 4, procederà alla ricerca e all'interpello dei proprietari delle terre oggetto della richiesta, nonché dei loro eredi se gli stessi risultino deceduti, e provvederà a notificare ai proprietari la richiesta, avvertendo che, ove questi non assumano, entro sessanta giorni, l'impegno ad uno stabile utilizzo delle terre, queste verranno dichiarate soggette ad utilizzo mediante assegnazione a terzi richiedenti. La proposta prevede che la richiesta sia resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta degli intestatari. Contro la richiesta di utilizzo del terreno è ammessa opposizione degli aventi diritto dinnanzi al tribunale in composizione monocratica.
      L'articolo 5 disciplina la valutazione del progetto da parte del comune. Ove il progetto sia approvato, esso viene inviato al competente assessore della regione o, in caso di pluralità di competenze, al Presidente della Giunta regionale, che designa l'assessore incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Detto parere, che deve essere espresso entro sessanta giorni, non dispensa da tutte le autorizzazioni, approvazioni e pareri eventualmente previsti per il merito del progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento.
      L'articolo 6 prevede che il presentatore della richiesta sia immesso nel possesso mediante verbale di assegnazione, nel quale sono specificati il canone d'affitto, gli obblighi e le responsabilità che a lui incombono. Il canone d'affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività e, comunque, non può superare i due terzi di quello praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche. I canoni sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per la durata di tre anni dal primo pagamento. Decorso tale tempo, essi sono acquisiti dal comune, che può destinarli ad indennizzare l'assegnatario per eventuali migliorie di natura durevole da lui apportate al fondo. Il presentatore del progetto deve iniziare l'attività non oltre centoventi giorni dall'immissione in possesso e, nel caso in cui questa non venisse esercitata per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, decade dall'assegnazione. L'articolo stabilisce che il possesso continuato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.
      L'articolo 7 disciplina la rivendica del fondo da parte degli aventi diritto. Decorsi cinque anni dall'immissione dei terzi nel possesso dei terreni, il proprietario può chiedere la riconsegna degli stessi e intervenire con azione di rivendica.
      Costituisce condizione dell'azione l'avere eseguito od offerto agli assegnatari il rimborso, delle spese di investimento nei terreni, comprensive del lavoro proprio e dei familiari dell'assegnatario. Tali spese sono determinate con regolamento regionale o, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, provinciale, sulla base della coltura avviata, dello stato del terreno al momento dell'assegnazione, dell'accessibilità del terreno, dell'utilizzabilità di macchine agricole ai fini della coltivazione e di altri elementi oggettivi individuati dal regolamento stesso. Il regolamento prevede anche la riduzione del rimborso in relazione al periodo di assegnazione e in considerazione della coltura avviata.
      Con il capo II della proposta si prevedono alcune norme di semplificazione in favore dell'agricoltura specialmente nelle aree montane.
      L'articolo 8 interviene in materia di ricomposizione fondiaria prevedendo che tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane siano esenti dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. La ricomposizione fondiaria mira al raggiungimento di adeguate dimensioni per i terreni da coltivare, favorendo le sistemazioni familiari, ed è una concreta misura contro l'abbandono delle campagne e il conseguente dissesto idrogeologico. Nelle zone montane questo tipo di interventi assume una particolare importanza in quanto solo un adeguato mantenimento delle superfici destinate a prato o a pascolo o alle colture frutti-viticole consente la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente montano, cosa che è possibile solo in presenza di aziende agricole vitali e adeguatamente accorpate. L'Agenzia delle entrate ha calcolato minori entrate per una cifra di 14 milioni di euro.
      L'articolo 9, invece, introduce una norma di semplificazione e agevolazione in favore dell'istituto del maso chiuso nel caso dell'apertura della successione, prevedendo che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, siano esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. Il maso chiuso (Geschlossener Hof) è un istituto tipico dell'area alpina germanofona, particolarmente diffuso in Tirolo, che ha garantito in Alto Adige, a differenza delle altre regioni italiane, la salvaguardia dei territori agricoli montani, impedendo la parcellizzazione delle superfici, causa frequente dell'abbandono, da parte della popolazione, di queste zone dove l'agricoltura è definita difficile, in alcuni casi addirittura eroica. È disciplinato dalla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, e costituisce per molti aspetti un'eccezione all'ordinamento giuridico italiano per via del principio dell'indivisibilità del maso stesso, sia nei trasferimenti tra vivi, sia per causa di morte. Per questo motivo è da considerare come un bene separato dalla massa ereditaria, al cui interno entra soltanto la somma di denaro che ne rappresenta il valore (Corte di cassazione, 7 ottobre 1964, n. 2540). Si tratta pertanto di una successione anomala separata, dove il maso chiuso viene stralciato dalla successione, per seguire una corsia particolare incentrata sulla necessità di determinare un unico assuntore per esso, mentre il suo patrimonio, reintegrato del valore di quanto stralciato, è destinato a seguire le regole dettate dal codice civile per l'ordinaria vicenda successoria.
      L'articolo 10 prevede il ripristino dell'agevolazione per i territori montani di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha soppresso dal 1 gennaio 2014. Il trasferimento deve avvenire a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici L'agricoltore stesso dovrà condurre direttamente il terreno acquistato. Queste sono le agevolazioni: imposta di registro: 168 euro (ora sarebbero comunque 200 euro); imposta ipotecaria: 168 euro (ora sarebbero comunque 200 euro); catasto: 0 per cento. La copertura finanziaria è stata elaborata dall'Agenzia delle entrate ed è pari a 3 milioni di euro annui.
      L'articolo 11, invece, mira a ripristinare l'aliquota agevolata per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sul pellet, soppressa nell'ultima legge di stabilità (articolo 1, commi 711 e 712, della legge n. 190 del 2014) con la modifica del numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che ha portato dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno, destinando le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
      L'articolo 12 introduce alcune agevolazioni per gli imprenditori agricoli modificando l'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, rimasto inapplicato, prevedendo che gli imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume d'affari inferiore a euro 60.000, possano determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate il coefficiente di redditività del 25 per cento e, ai fini dell'IVA, possano determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
      Inoltre l'articolo prevede che la rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli, costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario.
      L'articolo 13 prevede la possibilità di introdurre nell'ordinamento semplificazioni relative a lavorazione, confezionamento e vendita di prodotti agricoli. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano requisiti e procedure semplificati, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la lavorazione, il confezionamento e la vendita diretta di limitati quantitativi di prodotti agricoli di esclusiva produzione degli agricoltori.
      L'articolo 14 interviene con una semplificazione importante che consiste nella soppressione dell'elenco dei clienti e dei fornitori previsto dal comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Con il presente articolo si vuole eliminare l'obbligo per i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione dell'IVA di comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (cosiddetto «spesometro»). A tal fine viene abrogato l'articolo 36, comma 8-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012. Tale norma, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, aveva assoggettato i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione dell'IVA all'obbligo di comunicare all'amministrazione finanziaria le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA. L'obbligo previsto dal comma 8-bis non rappresenta altro che un ulteriore onere burocratico per i produttori agricoli senza determinare alcun vantaggio diretto né per l'imprenditore né per il consumatore e di fatto annullando le esenzioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
      L'articolo 15 fornisce una soluzione normativa ad un recente evento di cui abbiamo letto anche sulla stampa, in cui un agricoltore che aveva invitato alcuni amici a vendemmiare si è visto arrivare carabinieri e funzionari dell'ufficio del lavoro che hanno redatto un verbale di denuncia per lavoro nero e anche irrogato una sanzione per una cifra di 19.500 euro. Invitare amici a trascorrere una giornata in campagna, a raccogliere l'uva o altri prodotti stagionali, rappresenta da sempre un'occasione di svago e di esperienza diretta di vita agricola per grandi e piccoli, che si verifica costantemente in questi periodi ma che non dovrebbe assolutamente concludersi con una multa e una tale denuncia. Il caso in questione per fortuna ha avuto un esito positivo in quanto la multa è stata annullata, ma riteniamo sia ormai necessario trovare una soluzione definitiva.
      L'articolo 16 interviene sulle indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette. Le indennità di maternità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola ex-Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) da coltivatrici dirette nonché da coadiutrici agricole sono, in base al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del medesimo testo unico.
      Quindi le indennità di maternità conseguite dalle coltivatrici dirette vengono tassate attraverso i redditi fondiari dell'impresa agricola stessa. Nel caso in cui questi redditi vengano assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo di acconto, questo costringe le coltivatrici a presentare una dichiarazione dei redditi per chiedere il rimborso di queste ritenute pagate. Questo soprattutto nei casi nei quali i redditi fondiari vengono dichiarati dai mariti, titolari dell'azienda familiare.
      Per porre fine a questi adempimenti burocratici senza introiti per lo Stato si propone di escludere dall'applicazione di ritenute a titolo di acconto le indennità di maternità in seguito all'iscrizione previdenziale agricola ex-SCAU da coltivatrici dirette nonché da coadiutrici agricole.
      Con l'articolo 17 si intende modificare l'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di assunzioni a tempo parziale, senza oneri previdenziali, nella forma del lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
      La modifica si rende necessaria in quanto il lavoro intermittente è stato previsto nell'ordinamento italiano solo dal 2003, con la cosiddetta legge Biagi. Si presume che il numero complessivo dei rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 18, della legge n. 97 del 1994 resti invariato. Questa modifica aumenta le possibilità di scelta del rapporto di lavoro per le parti coinvolte e non comporta ulteriori oneri per l'amministrazione pubblica.
      Inoltre, con l'aggiunta del nuovo comma 3-bis si propone il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo di lavoro. La norma in commento prevede che dal datore di lavoro non vengano versati contributi previdenziali per i lavoratori, i quali restano assicurati esclusivamente come coltivatori diretti. Ciò comporta un notevole vantaggio economico per il datore di lavoro. La modifica mira a portare più lavoratori a iscriversi a forme di pensione complementare, rendendole più interessanti, nonché ad aumentare la quota a carico del datore nei casi in cui il lavoratore abbia deciso di iscriversi. La modifica non comporta oneri per l'amministrazione pubblica.
      L'articolo 18 introduce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, mentre l'ultimo articolo prevede la copertura finanziaria dell'intero provvedimento, pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
NORME PER L'INDIVIDUAZIONE, IL RECUPERO E L'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI ABBANDONATI
Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 44 della Costituzione, reca disposizioni per la tutela del suolo e della popolazione, mediante l'individuazione, il recupero e la conseguente utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati con la loro messa a disposizione in favore di terzi non proprietari che si impegnino a coltivarli.
      2. Ai fini della presente legge si definiscono abbandonati i terreni agricoli, già coltivati, che non sono stati destinati ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.

Art. 2.
(Registro nazionale e registri regionali).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, con proprio decreto, il Registro nazionale dei terreni agricoli abbandonati, di seguito denominato «Registro nazionale», nel quale sono censiti i terreni agricoli abbandonati.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, a istituire i rispettivi registri dei terreni agricoli abbandonati, di seguito denominati «registri regionali».


      3. Le modalità di formazione e di gestione dei registri regionali sono stabilite con il decreto di cui al comma 1, garantendo il coinvolgimento delle associazioni agricole locali.
      4. Il Registro nazionale raccoglie, organizza ed elabora i dati provenienti dai registri regionali. Esso è tenuto e aggiornato anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici.
Art. 3.
(Richiesta di utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati).

      1. Chi intende promuovere un'attività agricola avvalendosi di terreni abbandonati deve farne richiesta al comune in cui essi sono situati. La richiesta è corredata di idonea documentazione e di un progetto analitico.
      2. Il richiedente si impegna, nel caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, a realizzare il progetto e a risiedere nel comune dove è situato il terreno abbandonato o in un comune limitrofo per un tempo non inferiore a cinque anni.
      3. Il comune, eseguiti gli adempimenti previsti dalla presente legge, accoglie il progetto qualora riconosca che lo stesso attiene ad attività produttive e risulta di particolare utilità sociale per la comunità locale, anche tenuto conto delle esigenze degli eventuali terreni limitrofi coltivati.

Art. 4.
(Ricerca e interpello dei proprietari. Diffida).

      1. Il comune acquisisce ogni utile informazione su coloro che dai pubblici registri risultino proprietari dei terreni abbandonati oggetto della richiesta di utilizzazione di cui all'articolo 3 o sui loro eredi qualora i proprietari risultino deceduti.
      2. Acquisite le informazioni di cui al comma 1, il comune provvede a notificare

ai proprietari la richiesta di utilizzazione, avvertendo che, ove non assumano, entro sessanta giorni, l'impegno a uno stabile uso dei terreni abbandonati, questi saranno dichiarati soggetti ad utilizzazione mediante assegnazione a terzi richiedenti. La richiesta è resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo pretorio del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari.
      3. Contro la richiesta di utilizzazione dei terreni abbandonati è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto dinnanzi al tribunale in composizione monocratica.
Art. 5.
(Valutazione del progetto).

      1. Il comune, decorsi i termini per eventuali opposizioni di cui all'articolo 4, o dopo che le medesime siano state rigettate, esamina la richiesta di utilizzazione dei terreni abbandonati, previa assunzione, se del caso, di ogni informazione utile a confermare l'affidabilità del richiedente.
      2. Ove il progetto di utilizzazione del terreno abbandonato sia approvato, esso è inviato, con le osservazioni necessarie ad evidenziare l'utilità generale del medesimo, al competente assessore regionale o della provincia autonoma, ovvero, in caso di pluralità di competenze, al presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, che designa l'assessore incaricato dell'esame e della formulazione del parere. Tale parere, che deve essere espresso entro sessanta giorni, non dispensa dalle autorizzazioni, dalle approvazioni e dai pareri eventualmente richiesti sul progetto da altre disposizioni di legge o di regolamento.
      3. In presenza di una pluralità di richieste di utilizzazione sono preferite quelle presentate da coltivatori diretti.

Art. 6.
(Immissione nel possesso).

      1. Il presentatore della richiesta di utilizzazione è immesso nel possesso del terreno abbandonato mediante verbale di assegnazione, nel quale sono specificati il canone di affitto, gli obblighi e le responsabilità cui è tenuto l'assegnatario.
      2. Il canone di affitto è stabilito tenendo conto del beneficio che alla comunità deriva dall'esercizio dell'attività e, comunque, non può superare i due terzi del canone medio praticato in loco per terreni aventi le medesime caratteristiche.
      3. I proventi del canone di affitto sono tenuti a disposizione dei proprietari del terreno abbandonato per tre anni dal primo pagamento. Decorso tale termine, essi sono acquisiti dal comune, che può utilizzarli per indennizzare l'assegnatario che abbia apportato al terreno migliorie di natura durevole.
      4. Il presentatore del progetto approvato deve dare avvio all'attività alla quale si è impegnato entro centoventi giorni dall'immissione nel possesso del terreno abbandonato.
      5. Ove le attività previste nel progetto non siano esercitate per almeno sei mesi continuativi, senza giustificato motivo, l'assegnatario decade dall'assegnazione.
      6. Il possesso continuato del terreno assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.

Art. 7.
(Rivendica degli aventi diritto).

      1. Decorsi cinque anni dall'immissione dei terzi nel possesso dei terreni abbandonati, il proprietario può chiedere la riconsegna dei terreni e intervenire con azione di rivendica.
      2. Costituisce condizione dell'azione di cui al comma 1 aver rimborsato od offerto agli assegnatari il rimborso delle spese di investimento nei terreni, comprensive del lavoro dell'assegnatario e dei suoi familiari.

I criteri per la determinazione di tali spese sono stabiliti con regolamento della regione o della provincia autonoma in considerazione della coltura avviata, dello stato del terreno al momento dell'assegnazione, dell'accessibilità del terreno, dell'utilizzabilità di macchine agricole ai fini della coltivazione e di altri elementi oggettivi individuati dal regolamento stesso. Il regolamento prevede anche la progressiva riduzione del rimborso in relazione al periodo di assegnazione goduto e in considerazione della coltura avviata.
Capo II
NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA, SPECIALMENTE NELLE AREE MONTANE
Art. 8.
(Ricomposizione fondiaria).

      1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altro genere di tributo.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo si provvede, nel limite di 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 9.
(Semplificazione in materia di successione relativa all'istituto del maso chiuso).

      1. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:
      «3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche

esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
      3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche per i periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione».
Art. 10.
(Ripristino dell'agevolazione in favore dei territori montani).

      1. All'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,» sono inserite le seguenti: «delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,».
      2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14 per cento».

Art. 11.
(Ripristino dell'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di pellet).

      1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, esclusi i pellet» sono soppresse.

Art. 12.
(Agevolazioni per gli imprenditori agricoli).

      1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente:
      «Art. 16. – (Agevolazioni per gli imprenditori agricoli). – 1. Gli imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume di affari inferiore a 60.000 euro, possono determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento e, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
      2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli, costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario».

Art. 13.
(Semplificazioni relative alla lavorazione, al confezionamento e alla vendita di prodotti agricoli).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano requisiti e procedure semplificati, nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la lavorazione, il confezionamento e la vendita diretta di quantitativi limitati di prodotti

agricoli di esclusiva produzione degli agricoltori.
Art. 14.
(Soppressione dell'elenco dei clienti e dei fornitori).

      1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

Art. 15.
(Impiego gratuito di soggetti a titolo amicale in attività agricole stagionali).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Nel settore agricolo, in alternativa a quanto disposto dal comma 2, i coltivatori che svolgono attività agricola stagionale che si avvalgano della collaborazione resa a titolo amicale e gratuito da soggetti non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono tenuti soltanto a comunicare agli organi preposti i nomi di tali soggetti entro la data di inizio dell'attività. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti le modalità e i contenuti della comunicazione di cui al primo periodo.
      2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per le violazioni della disciplina in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo».

Art. 16.
(Indennità di maternità delle coltivatrici dirette).

      1. Le indennità di maternità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola

all'ex Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) da coltivatrici dirette nonché da coadiutrici agricole sono comprese, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del medesimo testo unico.
      2. Le indennità di maternità di cui al comma 1 non sono soggette a ritenuta alla fonte.
Art. 17.
(Assunzioni a tempo parziale).

      1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,» sono inserite le seguenti: «in forma intermittente,»;

          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota a carico del datore di lavoro nell'ambito della contribuzione destinata al fondo pensione complementare, prevista dal relativo contratto collettivo applicato nell'azienda».

Art. 18.
(Norma di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Art. 19.
(Copertura finanziaria).

      1. Salvo quanto disposto dagli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, agli oneri

derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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