Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3044 |
1. È istituito, d'intesa con le regioni Marche e Umbria, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il Parco nazionale Catria, Nerone e Alpe della Luna, di seguito denominato «Parco».
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
3. L'Ente parco è istituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
4. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprietà dello Stato e non direttamente utilizzati dal comune o da altre amministrazioni pubbliche, compresi nel territorio del Parco, sono ceduti all'Ente parco di cui al comma 3.
5. Gli enti territoriali di cui al comma 2 possono programmare, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e ambientali, il recupero di edifici e di immobili dismessi, da utilizzare per le attività del Parco, a fini socio-culturali o per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema.
1. Per la progettazione della perimetrazione del Parco, nonché per l'organizzazione e il primo funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2016.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 450.000 euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, quanto a 450.000 euro per l'anno 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.