Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3266 |
1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo nazionale per agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 500 milioni di euro annui per il triennio 2016, 2017 e 2018, volto a sostenere, mediante il riconoscimento di agevolazioni a fondo perduto o sotto forma di prestito rimborsabile, soggetti privati che intendano avviare una nuova impresa o che abbiano costituito un'impresa da almeno sei mesi che risulti inattiva.
2. L'impresa di cui al comma 1 deve essere partecipata da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:
a) giovani di età compresa tra 18 e 35 anni;
b) donne di età superiore a 18 anni;
c) disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi tre mesi;
d) persone in procinto di perdere il posto di lavoro;
e) lavoratori precari con partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere avviata con meno di dieci addetti e rivestire una delle seguenti forme giuridiche:
a) ditta individuale;
b) società cooperativa con meno di dieci soci;
c) società in nome collettivo;
d) società in accomandita semplice;
e) associazione fra professionisti;
f) società a responsabilità limitata.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve essere avviata in uno dei seguenti settori:
a) attività manifatturiere;
b) costruzioni ed edilizia;
c) riparazioni di autoveicoli e di motocicli;
d) affittacamere e bed & breakfast;
e) ristorazione con cucina;
f) servizi di informazione e di comunicazione;
g) attività professionali, scientifiche e tecniche;
h) agenzie di viaggio;
i) servizi a supporto alle imprese;
l) istruzione;
m) sanità e assistenza sociale non residenziale;
n) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, con esclusione delle attività delle lotterie, delle scommesse e delle case da gioco;
o) attività di servizi per la persona.
5. Nel caso di avvio di un'attività di consulenza o professionale è consentito l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente qualora l'impresa abbia assunto la forma giuridica di associazione o società fra professionisti.
6. Qualora l'impresa di cui al comma 1 sia avviata con un investimento iniziale fino a 50.000 euro, l'agevolazione è pari al 100 per cento ed è riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra 50.000 e 100.000 euro, l'agevolazione è pari al 90 per cento ed è riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 100.000 e 150.000 euro l'agevolazione è pari all'80 per cento ed è riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di
a) nascono dal rilevamento di un'impresa esistente o dall'acquisto di un ramo di azienda;
b) hanno individuato una sede operativa coincidente o adiacente con la sede utilizzata da un'attività operante nello stesso settore;
c) sono amministrate da soggetti che risultano titolari o amministratori di un'altra impresa operante nello stesso settore.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati il funzionamento del Fondo, i criteri di riconoscimento delle agevolazioni e le modalità di presentazione delle domande di accesso.
9. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e del-