Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3370


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CRIMÌ, STELLA BIANCHI, COVA, COSCIA, SBROLLINI, GINATO, DALLAI, COPPOLA, D'OTTAVIO, SENALDI, ERMINI, MINNUCCI, BONOMO, LODOLINI, GIACOBBE, SALVATORE PICCOLO, ARLOTTI, LAVAGNO, LATTUCA, IORI, NACCARATO, CAMANI, NARDUOLO, MARCHI, ZARDINI, VENITTELLI, CENSORE, ZAN, MOSCATT, BRUNO BOSSIO, COVELLO, CRIVELLARI, CULOTTA, CURRÒ, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FAMIGLIETTI, FANUCCI, CINZIA MARIA FONTANA, GADDA, GIUSEPPE GUERINI, MALPEZZI, MARANTELLI, MORETTO, PARRINI, GIUDITTA PINI, RIBAUDO, RICHETTI, ROSTELLATO, ROTTA, SIMONI, TULLO, VAZIO, ZOGGIA
Disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie
Presentata il 16 ottobre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Le vaccinazioni della popolazione sono una misura preventiva di grande importanza. Grazie a questo strumento nel corso degli anni abbiamo contrastato l'insorgere di diverse malattie gravi ed eliminato alcune di queste dal mondo. Basti pensare al vaiolo, causa del decesso di 300 milioni di persone solo nel XX secolo, dichiarato eradicato nel 1981.
      Con le vaccinazioni si è allungata l'aspettativa di vita della popolazione, riducendo l'insorgere di malattie infettive, di tumori di origine virale e di patologie di vario genere, nonché contrastando la diffusione di malattie gravi e mortali quali, per esempio, il tetano, la differite, la poliomielite, l'epatite virale B, la pertosse, il morbillo, la rosolia, la parotite, la meningite e l'infezione da papilloma virus umano, ridotto drasticamente grazie a una forte campagna di vaccinazioni infantili. Senza i vaccini non saremmo inoltre riusciti a contrastare malattie moderne quali l'influenza aviaria, l'influenza suina e l'ebola, evitando ingenti danni in termini di mortalità.
      Nei Paesi scoperti, o mal coperti, da campagne vaccinali le malattie si presentano in tutta la loro gravità e sono causa di migliaia di decessi. L'efficacia dei vaccini, infatti, è proporzionale alla loro diffusione. E necessaria una larga copertura vaccinale affinché vi possano essere benefìci per un'intera collettività in termini di miglioramento della salute generale, di riduzione delle malattie infettive e della conseguente mortalità.
      Nel nostro Paese sono quattro i vaccini oggi obbligatori: antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e antiepatite virale B.
      Con la presente proposta di legge si intende intervenire affinché le campagne vaccinali in Italia non perdano la loro efficacia a causa del numero sempre più basso di vaccinazioni effettuate.
            All'articolo 1 si prevede che il Ministero della salute, di concerto con le regioni, promuova annualmente una campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione in modo da ostacolare la diffusione di informazioni errate e di false notizie, quali la correlazione tra le vaccinazioni e l'autismo, che periodicamente si diffondono tra la popolazione e che sono la causa principale della diffidenza verso i vaccini.
      Con l'articolo 2 si rendono obbligatorie le vaccinazioni infantili contro il morbillo e la pertosse, oggi solo raccomandate.
      Con l'articolo 3 si adotta uno strumento per contrastare la possibile diffusione di malattie dovute a una scarsa copertura vaccinale della popolazione giovanile. Nel dettaglio si vieta l'accesso alle scuole dell'obbligo o agli esami a coloro che siano sprovvisti del certificato di vaccinazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Annualmente il Ministero della salute, di concerto con le regioni, promuove una campagna nazionale di sensibilizzazione per contrastare la disinformazione e per diffondere una corretta informazione sull'importanza delle vaccinazioni ai fini della tutela della salute pubblica.

Art. 2.

      1. La vaccinazione contro il morbillo e la vaccinazione contro la pertosse sono obbligatorie a partire dal primo anno di età.
      2. Sono esclusi dall'obbligo delle vaccinazioni di cui al comma 1 i soggetti per i quali il medico pediatra di libera scelta dichiara l'esenzione con apposito certificato.
      3. Le spese relative alla preparazione e alla somministrazione dei vaccini di cui al comma 1 sono poste a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

      1. La mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione sostitutiva relativa alle vaccinazioni o alle rivaccinazioni obbligatorie comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami,
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il comma 2, dell'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

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