Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3326 |
1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e comprensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono aboliti e sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente.
1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».
2. È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, di seguito denominato «trattamento previdenziale».1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno versato almeno 260 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.
1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.
2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui all'articolo 3, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale e per tutte
1. Le Camere rideterminano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge.
2. Per i membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto l'età pensionabile, è sospesa l'erogazione del trattamento previdenziale fino al raggiungimento dei requisiti per percepirlo.
3. I soggetti di cui al comma 2, raggiunta l'età pensionabile di cui al comma 4, percepiscono il trattamento previdenziale ricalcolato con il sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
4. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi se di sesso maschile e di sessantacinque anni e sette mesi se di sesso femminile.
5. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.
1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi di cui all'articolo 2, sono gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. Al fine di cui al comma 1, le Camere provvedono alle opportune intese con l'INPS per il trasferimento nei rispettivi bilanci interni delle risorse previste dal medesimo comma 1.