Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3326


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, SEGONI
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali
Presentata il 25 settembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Con la riforma dei Regolamenti delle Camere del 2012 l'assegno vitalizio di deputati e di senatori è stato abolito e al suo posto è stato istituito un sistema di tipo previdenziale. Tuttavia, i parlamentari cessati dal mandato prima del 2012 hanno continuato a percepire gli assegni vitalizi pre-riforma e a coloro che hanno esercitato un mandato prima di tale data e che sono stati poi rieletti viene applicato un sistema pro rata, ossia basato in parte sulla quota di assegni vitalizi effettivamente maturata al 31 dicembre 2011 e in parte sulla quota calcolata con il nuovo sistema contributivo. I neo deputati, ossia quelli eletti la prima volta dopo la riforma, hanno invece diritto a una pensione interamente calcolata con tale sistema contributivo, che però ha regole differenti rispetto a quelle vigenti per i lavoratori dipendenti.
      La presente proposta di legge prevede non solo l'introduzione di un sistema previdenziale identico a quello vigente per i lavoratori dipendenti, ma anche la sua estensione a tutti gli eletti, compresi coloro che attualmente beneficiano dell'assegno vitalizio, in modo da abolire definitivamente i trattamenti in essere basati ancora sull'iniquo sistema degli assegni vitalizi. Si interviene inoltre sui vitalizi dei consiglieri regionali e sul trattamento previdenziale degli stessi.
      Il trattamento previdenziale dei parlamentari viene completamente equiparato a quello dei lavoratori dipendenti e viene applicato anche ai parlamentari il limite dei sessantasei anni e sette mesi se uomini e di sessantacinque anni e sette mesi se donne.
      Il nuovo sistema viene applicato anche ai trattamenti previdenziali in essere, compresi i vitalizi attualmente percepiti che vengono definitivamente aboliti e ricalcolati secondo il nuovo sistema contributivo.
      L'articolo 1, in particolare, reca l'indicazione della finalità della legge che è quella di abolire gli assegni vitalizi e ogni tipo di trattamento pensionistico dei parlamentari introducendo un trattamento previdenziale esattamente allineato a quello vigente per i lavoratori dipendenti e prevede l'applicazione della legge a tutti gli eletti: a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge, a quelli eletti successivamente e agli ex parlamentari.
      L'articolo 2 reca una modifica alla legge n. 1261 del 1965 consistente nel prevedere che l'indennità sia costituita da due voci: un'indennità mensile e un trattamento previdenziale da corrispondere a fine mandato con gli stessi criteri vigenti per i lavoratori dipendenti. L'articolo, inoltre, prevede che i parlamentari siano obbligati al versamento dei contributi. Per i parlamentari dipendenti dalle amministrazioni pubbliche che scelgono di rinunciare all'indennità parlamentare e di mantenere il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza viene mantenuta la possibilità di versare comunque i contributi per ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. È previsto, inoltre, che l'indennità dei deputati sia rivalutata annualmente sulla base dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente utilizzando i medesimi coefficienti di trasformazione previsti per i pubblici dipendenti.
      L'articolo 3 disciplina l'accesso alla pensione prevedendo che il trattamento previdenziale venga corrisposto unicamente previo esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni.
      L'articolo 4 prevede l'erogazione del trattamento previdenziale a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento. Qualora il parlamentare sia già in età pensionabile, il trattamento decorre dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa, a meno che il mandato cessi per motivi diversi dalla fine della legislatura, come ad esempio per dimissioni; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese. Attualmente i Regolamenti interni degli organi parlamentari prevedono, a partire dal 2012, la sospensione della pensione e dell'assegno vitalizio in caso di rielezione, mandato europeo, carica di Governo, assessore e altri incarichi incompatibili definiti dalla Costituzione e dalla legge costituzionale. Per gli altri casi di incompatibilità definiti da legge ordinaria, la sospensione scatta solo se l'indennità della carica incompatibile supera del 50 per cento l'indennità parlamentare. Inoltre, si prevede che il parlamentare, nel caso di incompatibilità previste da legge ordinaria, possa scegliere di optare per la pensione e rinunciare all'indennità. La presente proposta di legge invece estende la sospensione a tutte le cariche ricoperte, a prescindere dall'ammontare dell'indennità, e introduce la sospensione anche in relazione all'assunzione di qualsiasi altra carica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati a partecipazione pubblica.
      L'articolo 5 dispone la rideterminazione dell'ammontare degli assegni vitalizi e delle pensioni oggi erogati da parte delle Camere prevedendo che vengano ricalcolati entro tre mesi tutti gli importi dei trattamenti attualmente erogati con il nuovo metodo del calcolo contributivo in vigore per i lavoratori dipendenti. Pertanto i parlamentari già cessati dal mandato e che attualmente beneficiano del vitalizio o della pensione si vedranno ricalcolati gli importi con il sistema contributivo. Invece, i parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale perché non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile beneficeranno del nuovo trattamento previdenziale al compimento dell'età pensionabile stabilita dalla legge.
      L'articolo 6 estende la nuova disciplina ai consiglieri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      L'articolo 7 prevede l'estensione delle norme relative alla pensione di reversibilità ai parlamentari e ai consiglieri regionali.
      L'articolo 8 dispone il trasferimento della gestione previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali, la verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi all'INPS.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento).

      1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e comprensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono aboliti e sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente.

Art. 2.
(Indennità e contributi previdenziali).

      1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
      «L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».

      2. È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre

1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, di seguito denominato «trattamento previdenziale».
      3. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.
Art. 3.
(Diritto di accesso al trattamento previdenziale).

      1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno versato almeno 260 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.

Art. 4.
(Erogazione del trattamento previdenziale).

      1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.
      2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui all'articolo 3, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
      3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale e per tutte

le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.
      4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.
      5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro.
Art. 5.
(Criteri di rideterminazione dei vitalizi).

      1. Le Camere rideterminano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge.
      2. Per i membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto l'età pensionabile, è sospesa l'erogazione del trattamento previdenziale fino al raggiungimento dei requisiti per percepirlo.
      3. I soggetti di cui al comma 2, raggiunta l'età pensionabile di cui al comma 4, percepiscono il trattamento previdenziale ricalcolato con il sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
      4. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi se di sesso maschile e di sessantacinque anni e sette mesi se di sesso femminile.
      5. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 6.
(Consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.

Art. 7.
(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).

      1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 8.
(Trasferimento della gestione previdenziale all'Istituto nazionale della previdenza sociale).

      1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi di cui all'articolo 2, sono gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
      2. Al fine di cui al comma 1, le Camere provvedono alle opportune intese con l'INPS per il trasferimento nei rispettivi bilanci interni delle risorse previste dal medesimo comma 1.


      3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è demandata all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
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