Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3346 |
1. Il vino, come definito dall'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e i relativi terreni viticoli fanno parte del patrimonio culturale, gastronomico e paesaggistico tutelato e promosso dallo Stato.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 è introdotto, nelle scuole secondarie di secondo grado con indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale e negli istituti professionali alberghieri, l'insegnamento di un'autonoma disciplina denominata storia e cultura del vino.
2. L'insegnamento della storia e cultura del vino ha lo scopo di concorrere alla formazione di nuove figure professionali richieste dal mercato e capaci di promuovere la produzione vitivinicola italiana in ambito nazionale e internazionale, nonché di promuovere una cultura del consumo responsabile delle sostanze alcoliche.
3. All'insegnamento della storia e cultura del vino sono destinate due ore a settimana, anche frazionabili, individuate nell'ambito dell'orario settimanale fissato dalle disposizioni vigenti in materia.
4. Il collegio dei docenti, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione delle attività educative, definisce le modalità relative alla collocazione temporale, eventualmente anche pomeridiana, delle ore dedicate all'insegnamento della storia e cultura del vino.
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad assicurare che nel contratto
di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare adeguati spazi, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche che valorizzano e promuovono il vino quale patrimonio culturale nazionale.«3-bis. Il divieto della pubblicità delle bevande alcoliche di cui ai commi 2 e 3 non si applica qualora l'oggetto dei messaggi pubblicitari non sia un prodotto specifico a destinazione commerciale, ma sia relativo alla promozione generale del vino, come definito dall'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.
3-ter. Gli spot pubblicitari di cui al comma 3-bis, per poter essere trasmessi in deroga ai divieti di cui ai commi 2 e 3, devono essere preventivamente approvati dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103».