Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3120 |
1. La presente legge promuove forme flessibili e semplificate di lavoro allo scopo di incrementare la produttività del lavoro e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 marzo 2003, n. 66, e successive modificazioni, i datori di lavoro possono stabilire forme flessibili di prestazioni lavorative, secondo le seguenti modalità:
a) il lavoratore può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
b) per le finalità di cui alla lettera a) del presente comma, il datore di lavoro istituisce la banca delle ore di cui all'articolo 5;
c) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita.
1. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di flessibilità dell'orario, funzionali
alle esigenze di cura personale o familiare dei lavoratori, le ferie e i riposi compensativi previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo possono essere ceduti in tutto o in parte tra lavoratori dipendenti, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio, che necessiti di usufruirne, avendo esaurito i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. 1. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi della presente legge è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazione di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è possibile istituire la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, nonché le ferie e i riposi aggiuntivi, ceduti ai sensi dell'articolo 3, da utilizzare entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore in retribuzione o come permessi compensativi.
4. Il datore di lavoro, a domanda del lavoratore, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenuto conto
1. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di organizzazione interna, può istituire modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, attraverso il regime denominato smart working.
2. Lo smart working consiste in una prestazione lavorativa subordinata flessibile effettuata con le seguenti modalità:
a) prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, per un orario medio annuale inferiore al 50 per cento dell'orario di lavoro normale, salva diversa pattuizione con il datore di lavoro;
b) utilizzo di strumenti telematici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
c) assenza dell'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.
3. Ai fini di cui al comma 1, per i periodi di svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del comma 2 e tenuto conto dell'impossibilità di controllare i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, il datore di lavoro, provvede al monitoraggio periodico delle condizioni di lavoro, mediante realizzazione di un colloquio con scadenza annuale, nel quale sono affrontati in maniera specifica gli aspetti della prevenzione dei rischi in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione.
4. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di smart working, per i periodi nei quali si trova al di fuori dei locali aziendali deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
5. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla normativa
1. Al fine di promuovere e di incentivare azioni volte a conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro nonché di innalzare il livello della qualità della vita dei lavoratori, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali è destinata annualmente una quota, individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per la concessione di contributi in favore delle aziende che applicano le disposizioni della presente legge.