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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3275 |
1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 5, le parole: «cinquanta anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni»;
b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni»;
c) all'articolo 12, comma 1, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni»;
d) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le procedure e i princìpi espressi con decreto ministeriale»;
e) all'articolo 65:
1) al comma 2, lettera a), e al comma 4, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni»;
2) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni e le cui soglie di valore superino quelle indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice»;
f) all'articolo 68, comma 6, le parole: «Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «Il diniego comporta l'avvio del procedimento di acquisto coattivo, ai sensi dell'articolo 70»;
g) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Art. 69. – (Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato). – 1. Avverso il diniego dell'attestato e avverso il provvedimento di acquisto coattivo è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
3. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.
4. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199»;
h) all'articolo 70:
1) al comma 1, le parole: « può proporre» sono sostituite dalle seguenti: «deve proporre» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
2) al comma 2, le parole: «Il Ministero ha la facoltà di acquistare» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero ha l'onere di acquistare» e le parole: «termine perentorio di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio di centottanta giorni»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. «Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione o un altro ente o istituto pubblico, ovvero, in alternativa, una persona giuridica privata senza fine di lucro hanno
facoltà di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla denuncia»;i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «è valida per sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è valida per un anno»;
l) all'articolo 108:
1) al comma 3, dopo le parole: «Nessun canone» sono inserite le seguenti: «o corrispettivo» e dopo la parola: «richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;
2) al comma 3-bis:
2.1) all'alinea, dopo le parole: «Sono in ogni caso libere» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 107, comma 1,»;
2.2) il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) la riproduzione di beni culturali, diversi dai beni bibliografici e archivistici sottoposti a restrizioni di accesso ai sensi delle disposizioni del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto del diritto di autore con strumenti che non comportino alcun contatto fisico con il bene né, all'interno degli istituti della cultura, l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose o l'uso di accessori potenzialmente dannosi per la conservazione del bene»;
2.3) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse;
m) all'allegato A, al numero 15 della lettera A e alla nota 1 le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni».
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati gli indirizzi di carattere generale a cui le amministrazioni si devono uniformare nei procedimenti di dichiarazione di interesse culturale e nel rilascio dell'attestato di libera circolazione dei beni culturali, applicando in particolare i seguenti criteri:a) nella valutazione del pregio d'arte si tiene conto congiuntamente dei seguenti princìpi:
1) la rarità, intesa con riferimento all'eventuale presenza di opere analoghe o dello stesso autore nel territorio italiano, in collezioni pubbliche o private;
2) la singolarità rispetto al particolare significato delle rappresentazioni o delle peculiari qualità tecniche;
b) per opere o per cose originarie di un'altra nazione ovvero di un autore straniero, si valuta la presenza di un particolare legame dell'opera o della cosa ovvero dell'autore con il patrimonio culturale italiano.
2. Con circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è previsto che l'attestato di libera circolazione dei beni culturali è redatto in tre originali: uno è depositato agli atti d'ufficio, uno è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene senza l'indicazione del nome del proprietario o del richiedente, uno è trasmesso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la formazione del registro ufficiale degli attestati di libera circolazione dei beni culturali.