Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3275


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RAMPI, GHIZZONI, MANZI, ROCCHI, BONACCORSI
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre norme per la semplificazione di procedure concernenti beni culturali
Presentata il 5 agosto 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si intende dare una risposta alle mutate esigenze del mercato dell'arte e del commercio di libri antichi, oggi in crisi di sistema, con l'obiettivo di permettere, pur mantenendo alta la soglia di tutela, una sana e positiva diffusione del mercato privato e un allineamento alle buone pratiche europee di funzionamento della circolazione dei beni artistici mobili. Infatti se in Europa e nel resto del mondo questo settore si trova in un periodo di espansione, in Italia il mercato dell'arte registra una fase di depressione. È ormai quindi improrogabile un intervento, seppur limitato, di modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, di seguito «codice», e degli atti che regolano l'attività amministrativa relativa alla circolazione dei beni culturali. Il circuito del mercato dell'arte ha infatti potenzialmente un ruolo di grande importanza in un'economia come la nostra, coinvolgendo un notevole indotto fatto di editori, stampatori, organizzatori di eventi, grafici, allestitori, galleristi, battitori d'asta, fotografi, trasportatori, restauratori, corniciai, assicuratori e altro. Questo potenziale non viene espresso perché la cornice legislativa (incardinata in un impianto normativo che risale ai primi del ’900) e quella amministrativa non sono adatte ad affrontare le esigenze del mercato come lo sono invece gli assetti ordinamentali e burocratici degli altri Paesi europei.
      Nello specifico oggi, ai fini della fuoriuscita dal territorio italiano, deve essere fornito dalla pubblica amministrazione, previa valutazione, un attestato di libera circolazione per tutti i beni artistici mobili privati di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni. Quindi ogni opera che abbia più di cinquanta anni per la quale si chieda l'esportazione deve essere fisicamente visionata dalla soprintendenza e la relativa pratica, nonostante l'autonomia decisionale locale, deve essere trasmessa all'amministrazione centrale che risponde entro i successivi dieci giorni. Questo avviene sia per un'opera di De Chirico che per disegni di artisti sconosciuti, indipendentemente dal valore del bene o dalla sua destinazione. Negli altri Paesi europei questo avviene solo per le opere aventi un valore superiore a una determinata soglia, definita dal regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008. Il rilascio dell'attestato, di conseguenza, è effettuato con tempistiche non paragonabili a quelle degli altri Paesi, fenomeno determinato anche dal fatto che il termine di quaranta giorni per il rilascio definitivo dell'attestato è un termine meramente ordinatorio e non perentorio. Anche il limite di cinquanta anni risulta obsoleto poiché nel mondo contemporaneo la memoria del passato è abilitata da strumenti e da possibilità che prima non erano immaginabili. Oggi tutte le opere realizzate prima del 1964, da tutti considerate appartenenti all'arte contemporanea (ad esempio di Fontana o Manzoni), devono necessariamente passare per gli uffici di esportazione. Inoltre i procedimenti delle soprintendenze italiane sono oggi disomogenei: a Milano vengono applicati criteri di calcolo del decorso dei cinquanta anni diversi da quelli applicati a Roma. Infine, gli indirizzi di carattere generale a cui le amministrazioni procedenti si devono attenere per il rilascio o no dell'attestato sono attualmente troppo vaghi e lasciano spazio a un'eccessiva discrezionalità e disomogeneità tra i diversi uffici di esportazione, potenzialmente applicabili anche a beni prodotti serialmente o di autore non italiano e non legato alla storia culturale italiana. Come ha bene indicato una sentenza del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, il richiamo all’«interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico» deve essere posto in relazione con la tutela dell’«integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti» (articolo 64-bis del codice) e comporta una «valutazione comparativa come è quella che deve essere effettuata al fine di decidere (...) sulla esportabilità di un dipinto».
      Le conseguenze dirette di questa inadeguatezza del quadro ordinamentale attuale sono numerose ed evidenti. L'incertezza nella circolazione e i tempi eccessivamente dilatati comportano una barriera potente al sano dispiegarsi del mercato e l'allontanamento di molti potenziali acquirenti stranieri. Studi sugli effetti economici del provvedimento di notifica arrivano infatti alla conclusione che questo riduca il valore commerciale di un'opera d'arte di circa il 40 per cento. In ogni caso, anche quando le transazioni riguardino opere che non siano state oggetto di dichiarazione, la possibilità che un'eventuale richiesta di attestato di libera circolazione venga respinta, con conseguente avvio automatico del procedimento di notifica, crea forte incertezza nel mercato. Anche per ciò che riguarda il lavoro degli uffici della pubblica amministrazione, il rapporto tra opere esaminate e opere effettivamente bloccate evidenzia l'esistenza di un fenomeno di ipertrofia amministrativa. Occorre inoltre segnalare che al fine di evitare di trovarsi in Italia con un'opera non più esportabile, molti preferiscono trasferire all'estero opere alla soglia dei cinquanta anni oppure evitano di farle emergere, ad esempio negando la propria disponibilità a esporle in mostre ed esibizioni. L'assenza di un sistema economico favorevole conduce alla situazione negativa per cui opere, artisti, commercianti ed espositori tendono a spostarsi all'estero, rendendo più povero e meno fruibile il patrimonio artistico materiale e immateriale.
      Le linee portanti delle modifiche contenute nella presente proposta di legge, volta a rendere più efficiente l'azione amministrativa della burocrazia e a contrastare i fenomeni abusivi, sono quindi: l'estensione delle soglie di valore all'impianto normativo che regola le esportazioni di opere in Europa, la revisione della soglia dei cinquanta anni per portarla a settanta, l'estensione a un anno della validità della licenza di esportazione, l'introduzione dell'istituto dell'acquisto coattivo, la modifica delle procedure e dei princìpi guida per il rilascio dell'attestato.
      La proposta di legge intende, inoltre, estendere nuovamente la libera riproduzione alle fonti documentarie conservate in archivi e biblioteche. Per la parte rimanente dei beni culturali la riproduzione è infatti già svincolata da preventiva autorizzazione e gratuita: chiunque, infatti, può fotografare in libertà con la propria fotocamera beni culturali esposti nei musei purché le immagini siano impiegate per scopi diversi dal lucro. Gli effetti di tale disallineamento costituiscono un grave danno soprattutto per chi è costretto a raggiungere un archivio distante centinaia di chilometri dalla propria sede. Al fine di superare definitivamente ed efficacemente tale difficoltà e ristabilire un rapporto di proficua fiducia e collaborazione tra utenza e amministrazione, la proposta di legge propone di rendere libera e gratuita la riproduzione con mezzo proprio delle fonti documentarie conservate in archivi e biblioteche svolta con finalità di studio e ricerca, allineandosi da un lato alle migliori prassi europee, dall'altro allo spirito originario del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, meglio noto come art bonus che, in ossequio agli articoli 9 e 33 della Costituzione, non operava alcuna distinzione tra le categorie di bene culturale, allo scopo di favorire la massima circolazione delle immagini di beni culturali.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

      1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, comma 5, le parole: «cinquanta anni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni»;

          b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni»;

          c) all'articolo 12, comma 1, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni»;

          d) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le procedure e i princìpi espressi con decreto ministeriale»;

          e) all'articolo 65:
      1) al comma 2, lettera a), e al comma 4, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni»;
      2) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni e le cui soglie di valore superino quelle indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice»;

          f) all'articolo 68, comma 6, le parole: «Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «Il diniego comporta l'avvio del procedimento di acquisto coattivo, ai sensi dell'articolo 70»;

          g) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

      «Art. 69. – (Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato). – 1. Avverso il diniego dell'attestato e avverso il provvedimento di acquisto coattivo è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
      2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
      3. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.
      4. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199»;

          h) all'articolo 70:
      1) al comma 1, le parole: « può proporre» sono sostituite dalle seguenti: «deve proporre» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
      2) al comma 2, le parole: «Il Ministero ha la facoltà di acquistare» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero ha l'onere di acquistare» e le parole: «termine perentorio di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio di centottanta giorni»;
      3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          3. «Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione o un altro ente o istituto pubblico, ovvero, in alternativa, una persona giuridica privata senza fine di lucro hanno

facoltà di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla denuncia»;

          i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «è valida per sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è valida per un anno»;

          l) all'articolo 108:

              1) al comma 3, dopo le parole: «Nessun canone» sono inserite le seguenti: «o corrispettivo» e dopo la parola: «richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;

              2) al comma 3-bis:

              2.1) all'alinea, dopo le parole: «Sono in ogni caso libere» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 107, comma 1,»;

              2.2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

          «1) la riproduzione di beni culturali, diversi dai beni bibliografici e archivistici sottoposti a restrizioni di accesso ai sensi delle disposizioni del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto del diritto di autore con strumenti che non comportino alcun contatto fisico con il bene né, all'interno degli istituti della cultura, l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose o l'uso di accessori potenzialmente dannosi per la conservazione del bene»;

              2.3) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse;

          m) all'allegato A, al numero 15 della lettera A e alla nota 1 le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni».

Art. 2.
(Modifica dei criteri per la dichiarazione di interesse culturale e per il rilascio dell'attestato di libera circolazione).

      1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati gli indirizzi di carattere generale a cui le amministrazioni si devono uniformare nei procedimenti di dichiarazione di interesse culturale e nel rilascio dell'attestato di libera circolazione dei beni culturali, applicando in particolare i seguenti criteri:

          a) nella valutazione del pregio d'arte si tiene conto congiuntamente dei seguenti princìpi:

              1) la rarità, intesa con riferimento all'eventuale presenza di opere analoghe o dello stesso autore nel territorio italiano, in collezioni pubbliche o private;

              2) la singolarità rispetto al particolare significato delle rappresentazioni o delle peculiari qualità tecniche;

          b) per opere o per cose originarie di un'altra nazione ovvero di un autore straniero, si valuta la presenza di un particolare legame dell'opera o della cosa ovvero dell'autore con il patrimonio culturale italiano.

      2. Con circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è previsto che l'attestato di libera circolazione dei beni culturali è redatto in tre originali: uno è depositato agli atti d'ufficio, uno è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene senza l'indicazione del nome del proprietario o del richiedente, uno è trasmesso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la formazione del registro ufficiale degli attestati di libera circolazione dei beni culturali.

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