Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3378 |
1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserita la seguente:
«a-bis) dei candidati o conducenti, limitatamente alle patenti delle categorie A e B, che soffrono di insufficienza renale grave positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. Per la durata e per la conferma della patente di guida di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'articolo 126, comma 5;».