Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3410 |
La proposta di legge introduce nuove procedure per il mantenimento dell'iscrizione all'albo nazionale degli enti cooperativi, rispetto alle quali non si ravvisano oneri di natura finanziaria.
In particolare la stessa modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 220 del 2002 sulla vigilanza sugli enti cooperativi: si sottolinea la necessità di attuare in modo coordinato i controlli sull'albo regionale delle cooperative sociali già attualmente previsti ed esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dalle centrali cooperative delegate a tale fine dallo stesso Ministero.
Le eventuali ricadute vanno nella direzione di un rafforzamento dell'integrazione e coordinamento dei controlli (secondo quanto previsto dalla stessa legge della regione Lombardia di settore n. 11 del 2014).
La quantificazione della ricaduta su questo versante è di difficile individuazione, nel senso che nell'ambito del budget attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la tenuta dell'Albo, è già previsto il costo per lo svolgimento di ispezioni e controlli così come specificato dal regolamento della regione Lombardia n. 1 del 2015.
1. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2, comma 5, è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime»;
b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – (Dichiarazione sostitutiva). – 1. Nel caso in cui l'ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e all'associazione cui eventualmente aderisce, insieme alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dall'organo di controllo.
2. Se l'organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile
4. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.
5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta
1) al primo periodo, le parole: «da altre amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Agenzia delle entrate ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al presente comma»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo all'individuazione di categorie di cooperative o di settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza»;
d) l'articolo 8, comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero dello sviluppo economico e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui al citato all'articolo 7, comma 3»;
e) l'articolo 12, comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che non si sottopongono all'attività di vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto o non rispettano finalità mutualistiche, ad eccezione degli
f) all'articolo 15, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Qualora lo scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo, il Ministero dello sviluppo economico comunica la relativa notizia entro trenta giorni all'Agenzia delle entrare anche ai fini dell'applicazione dall'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».