Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3387


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, SEGONI
Modifica all'articolo 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'omissione di soccorso
Presentata il 29 ottobre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Il reato di omissione di soccorso in caso d'incidente stradale è previsto dall'articolo 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che delinea almeno due fattispecie diverse.
      La prima è prevista dal comma 6, secondo il quale chiunque, in caso d'incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni.
      La seconda fattispecie è prevista al comma 7, in forza del quale chiunque, nelle stesse condizioni, non presta l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione da uno a tre anni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo non inferiore a un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
      Alla violazione dell'obbligo di fermarsi può conseguire l'applicazione di misure cautelari personali coercitive, fuorché la custodia cautelare in carcere, nonché l'arresto in flagranza di reato.
      Al contrario il conducente che si ferma e, occorrendo, presta assistenza alle persone ferite, mettendosi immediatamente a disposizione delle forze dell'ordine, non è soggetto all'arresto previsto per il caso di flagranza di reato, neanche qualora l'incidente abbia provocato la morte di persone ed al conducente sia stato quindi contestato il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose.
      La ratio della norma, nell'ottica di favorire la messa a disposizione del conducente agli inquirenti, premia con l'inapplicabilità delle misure cautelari personali e dell'arresto il conducente che abbia violato l'obbligo di fermarsi, dopo aver causato un incidente con danni alle persone ma che entro le ventiquattro ore successive si mette a disposizione degli organi di polizia.
      Chi non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso d'incidente comunque collegabile alla sua condotta con danno alle sole cose, e anche se non si attiva per garantire il soccorso, ai sensi del comma 5, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa variabile da euro 296 a euro 1.183.
      In relazione a questo reato nel corso degli anni si sono formati degli orientamenti giurisprudenziali sostanzialmente repressivi del fenomeno, si ricorda, ad esempio, la sentenza n. 34335 del 3 giugno 2009 della Corte di Cassazione, sez. IV per la quale: «Il reato di fuga previsto dall'articolo 189, comma sesto, del nuovo codice della strada, è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre eventi lesivi alle persone, e non anche l'esistenza di un effettivo danno per le stesse».
      Successivamente sempre la Corte di Cassazione sez. IV, sentenza 9 maggio 2012, n. 17220 in senso ancora più sfavorevole al conducente che si allontani dal luogo dell'incidente, sancisce che nel reato di «fuga» previsto dall'articolo 189 del codice della strada, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone.
      Da un altro punto di vista si rinvengono decisioni che, invece, escludono la colpevolezza del conducente allorché l'incidente riconducibile alla condotta di guida del guidatore non abbia causato in concreto il ferimento di persone che avessero bisogno d'assistenza.
      Sulla scorta dell'analisi degli elementi che concretamente si verificano a seguito di un incidente, a volte, i tribunali possono essere indotti a ritenere che il conducente, possa verosimilmente e in buona fede aver creduto che dall'incidente stradale, da lui stesso provocato, non siano scaturite conseguenze lesive per gli occupanti dell'altro veicolo, di talché non vi sarebbe nemmeno violazione del precetto contenuto nell'articolo 189 del codice della strada.
      Nella quotidianità, tuttavia, si riscontrano numerosi casi di tentativi di fuga, più o meno riusciti, da parte del conducente del veicolo che ha cagionato un incidente stradale, a volte in presenza di lesioni gravi o gravissime ed anche in caso di decessi provocati nello stesso incidente.
      È da notare che al conducente che provochi un incidente mortale, nel caso nel quale si fermi e presti soccorso, non possono essere applicate le misure cautelari che invece potrebbero essere applicate al guidatore che nell'incidente abbia provocato danni a persone senza poi essersi fermato e non abbia prestato soccorso.
      I dati relativi agli incidenti che vedono il conducente darsi alla fuga registrano numeri significativi: nel corso del 2010 sono stati 585, a differenza dei 482 del 2009, in generale di questi il 74,53 per cento degli autori viene individuato anche se il 25,47 per cento rimane ignoto.
      Nel 2013 gli incidenti sono stati 973, con 114 decessi e 1.168 feriti, di questi sono stati individuati il 55,8 per cento dei conducenti allontanatisi dal luogo dell'incidente.
      Nell'anno 2014 le omissioni di soccorso sono state complessivamente 1.009, con 119 persone uccise e 1.224 ferite: gli incidenti che hanno visto i conducenti darsi alla fuga dopo un incidente che ha causato una vittima sono stati 116 (11,5 per cento), quelli con sole lesioni sono stati 893 (88,5 per cento); il 57,8 per cento dei conducenti in fuga è stato individuato.
      Il dato preoccupante è che i casi di omissione di soccorso sono in crescita, vuoi per nascondere lo stato alterato da alcool, droghe o medicinali del conducente vuoi per assicurarsi l'impunità.
      Probabilmente il rischio di essere individuato è ancora troppo esiguo se si pensa che si ha quasi una possibilità su due di non essere individuati, ma anche in caso d'identificazione del colpevole, le pene previste per le fattispecie punite da questa disposizione sono del tutto inconsistenti e inidonee a costituire un'effettiva deterrenza sanzionatoria.
      Sarebbe forse più indicato aumentare le pene per entrambe le condotte di chi non si ferma e di chi non presta soccorso, aumentandole tanto nel minimo quanto nel massimo, innalzando entrambi i limiti edittali da tre anni a sei anni, di modo da evitare che con l'applicazione delle attenuanti e le riduzioni di rito, si giunga alla comminatoria di una pena detentiva che difficilmente potrà essere scontata poiché troppo esigua per garantire una, seppur minima, restrizione detentiva.
      Del pari potrebbe, quindi, essere innalzata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un minimo di tre anni sino a sei anni per entrambe le fattispecie.
      In quest'ottica interviene, quindi, la presente proposta di legge auspicando che la stessa possa trovare accoglimento e ricostituire una certa efficacia deterrente alla sanzione penale dell'omissione di soccorso stradale prevista dall'articolo 189 del codice della strada.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. I commi 6 e 7 dell'articolo 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sostituiti dai seguenti:
      «6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
      7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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