Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3387 |
1. I commi 6 e 7 dell'articolo 189 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sostituiti dai seguenti:
«6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI».
1. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.