Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3376 |
1. Dopo l'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis. – (Congedo di paternità obbligatorio). – 1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, e di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, fermo restando quanto disposto in materia di durata complessiva del periodo di astensione obbligatoria di maternità e di riposi giornalieri della madre dagli articoli 16 e 39, il padre lavoratore dipendente è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo pari a quindici giorni lavorativi, anche continuativi, entro i trenta giorni successivi alla nascita del figlio.
2. Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1, al padre lavoratore dipendente è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione.
3. Il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire una preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni di astensione obbligatoria scelti almeno trenta giorni prima dei medesimi, allegando copia del certificato medico indicante la data presunta del parto.
4. Il padre lavoratore dipendente è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro sette giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'ar- ticolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
1. Ai fini della verifica dell'attuazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di misure volte a sostenere la condivisione della responsabilità genitoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone un piano di monitoraggio e valutazione della misura prevista dall'articolo 28-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, e trasmette alle Camere, entro il 30 gennaio 2019, una relazione sull'attività di monitoraggio, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le osservazioni formulate.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,
nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 2017 e 2018, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 2, 3 e 4.