Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3447


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRUNO BOSSIO, STUMPO
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati
Presentata il 24 novembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge apporta modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito «testo unico», già oggetto di svariate modifiche, e riprende sostanzialmente la proposta di legge atto Camera n. 3235, presentata il 16 luglio 2015 dai deputati Roberto Giachetti ed altri, predisposta dall'intergruppo parlamentare sulla cannabis legale a cui la prima firmataria della presente proposta appartiene. Già durante i lavori preliminari svolti dall'intergruppo, la sottoscritta aveva cercato di far apportare delle migliorie al testo che poi è stato presentato alle Camere, riuscendovi solo parzialmente. Per tale motivo, ritenute la fondatezza e l'importanza delle questioni all'epoca proposte, esse si ripropongono con la presente iniziativa legislativa.
      In particolare, all'articolo 2, che introduce la disciplina della detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati nel titolo III del testo unico, concernente alcune condotte lecite, si è ritenuto necessario, nel nuovo articolo 30-bis, comma 2, introdurre le parole: «per uso terapeutico» al fine di rendere lecita la detenzione personale delle predette sostanze in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima.
      Inoltre, per quanto concerne il divieto di fumo previsto al comma 3, si ritiene indispensabile eliminare tale precetto nei luoghi di lavoro pubblici e privati destinati e attrezzati per i fumatori sulla base della normativa nazionale vigente in materia.
      L'articolo 3, in materia di condotte non punibili e di fatti di lieve entità, reca importanti modifiche all'articolo 73 del testo unico, sancendo la non punibilità della cessione gratuita di cannabis e dei prodotti da essa derivati a determinate condizioni ed entro specifici limiti. Sono, dunque, depenalizzate la cessione gratuita a una persona maggiorenne e le cessioni di piccole quantità di cannabis finalizzate al consumo personale tra soggetti minori. È, altresì, rivista la disciplina dei fatti di lieve entità, differenziando il trattamento sanzionatorio per quanto riguarda le droghe leggere e pesanti per le quali oggi, invece, esiste un'unica pena detentiva e pecuniaria, a prescindere dalla tipologia della sostanza. Rispetto al citato atto Camera n. 3235, si ritiene che debbano essere riviste sia le pene detentive sia quelle pecuniarie nel minimo e nel massimo edittale per le seguenti considerazioni. Per le droghe pesanti, cioè quelle relative alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 del testo unico, si ritiene equa e proporzionata la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 1.000 a euro 5.000 e per quanto riguarda le droghe leggere, cioè quelle relative alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14, si ritiene opportuna la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e si propone la multa da euro 500 a euro 2.500.
      Ciò nell'ottica di non ripristinare la possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre la misura cautelare di massimo rigore qual è quella della custodia in carcere per i fatti di lieve entità, per impedire qualsiasi forma (obbligatoria e facoltativa) di immediata privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria e per salvaguardare la possibilità per il condannato di ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena al momento del passaggio in giudicato della sentenza e la possibilità di ottenere una misura alternativa alla detenzione inframuraria senza dover fare ingresso in un istituto penitenziario. Infatti l'articolo 656, comma 9, del codice di procedura penale prevede che non possa essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena per il fatto oggetto della condanna da eseguire, qualora il condannato si trovi in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. Analoga considerazione vale per coloro che si trovino detenuti agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. Infatti il comma 10 del predetto articolo 656 prevede che il pubblico ministero sospenda l'ordine di esecuzione solo qualora la residua pena da espiare, anche se costituente residuo di maggiore pena, non sia superiore a tre anni.
      Inoltre, con la riduzione delle pene detentive si consentirà al giudice di applicare, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 131-bis del codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni) nonché quelle previste dall'articolo 168-bis del medesimo codice in materia di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato (pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni). Pertanto si è proceduto ad aggiungere il comma 7-bis all'articolo 73 del testo unico.
      Si è intervenuti per ridurre sensibilmente anche l'entità delle pene pecuniarie in considerazione dei ridotti introiti che i fatti di lieve entità notoriamente procurano a differenza delle altre condotte delittuose diversamente punite e sanzionate.
      Si ritiene, altresì, opportuno – anche alla luce del recente principio giurisprudenziale stabilito dalle sezioni penali unite della Suprema Corte di cassazione – di escludere espressamente, con il nuovo comma 7-ter del citato articolo 73 del testo unico, la punibilità penale dell'acquisto, della detenzione e della cessione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengono fin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando è certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo.
      Infatti, attualmente, solo grazie alla suddetta interpretazione giurisprudenziale il cosiddetto uso o consumo di gruppo di stupefacenti è penalmente irrilevante e integra esclusivamente un illecito amministrativo (sezioni penali unite della Corte di cassazione, sentenza n. 25401 del 10 giugno 2013, presidente Lupo e relatore Franco, che ha confermato l'orientamento già precedentemente espresso dalle sezioni penali unite della Cassazione con la sentenza n. 4 del 18 luglio 1997).
      All'articolo 4, relativo agli illeciti amministrativi, alla confisca delle sostanze e alla relativa misura di sicurezza, si prevede che il termine per l'adozione del provvedimento da parte del prefetto, di cui all'articolo 75, comma 4, del testo unico, sia perentorio, poiché, attualmente, è semplicemente ordinatorio e quindi in numerosi casi tale provvedimento è emanato anche a distanza di anni dalla ricezione della segnalazione da parte delle Forze di polizia e quindi non nel termine temporale congruo e ragionevole, individuato dalla normativa in 40 giorni, che giustifica la finalità cautelare alla quale la sua emanazione è ontologicamente legata, in quanto tale provvedimento trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, dopo l'esito degli accertamenti qualitativi e quantitativi effettuati sulla sostanza sequestrata, che la persona segnalata continui una condotta illecita che potrebbe arrecare danni alla propria salute e, nel contempo, costituire pericolo per l'altrui incolumità e la sicurezza pubblica in generale. Infine, si reputa necessario prevedere che la mancata presentazione al colloquio dinnanzi al prefetto non comporti automaticamente l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo 75, comma 1, se sono stati addotti «giustificati motivi» che hanno impedito alla persona convocata di presentarsi.
      È abrogato l'articolo 75-bis del testo unico che disciplina l'applicazione di misure a tutela della sicurezza pubblica (ad esempio divieto di allontanamento dal comune di residenza, divieto di frequentare determinati locali pubblici, obbligo di comparizione davanti all'ufficio di pubblica sicurezza eccetera) poiché si ritiene che tali misure, oltre che inefficaci e sproporzionatamente punitive, ledano la libertà inviolabile del cittadino di valutare e di gestire scelte che attengono esclusivamente al proprio ambito individuale.
      Sono altresì previste altre modifiche al testo unico.
      La prima prevede l'abolizione delle pene accessorie, diverse dalla confisca, di cui all'articolo 85. Tali pene accessorie comportano, infatti, la riduzione delle opportunità di lavoro dei soggetti condannati in quanto: a) il divieto di espatrio impedisce non solo il lavoro all'estero, ma anche il lavoro in Italia che prevede lo svolgimento di prestazioni all'estero (è il caso dell'autotrasporto, della navigazione e di tutti i lavori che pure alle dipendenze di imprese italiane sono svolti in tutto o in parte all'estero); b) il ritiro della patente di guida è un handicap assoluto o relativo: assoluto nelle attività di lavoro in cui la patente è necessaria e relativo in tutte quelle in cui l'uso della stessa è più o meno indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro. Non disporre della patente di guida è oggi una forma di grave limitazione della persona. È chiaro che la sanzione è stata voluta, in ragione dei suoi effetti dissuasivi, proprio per questo, ma è anche chiaro che, per la limitazione che produce e, in particolare, per la dilazione della stessa limitazione nel tempo (alla fine della pena principale), tale sanzione ostacola e riduce fortemente la possibilità di reinserimento al lavoro della persona condannata. C’è da chiedersi quale efficacia abbiano le pene accessorie nei confronti del condannato, il quale non sarà certo ostacolato dal divieto di espatrio o dal ritiro della patente di guida se intende tornare a delinquere, mentre sarà ostacolato se intende seguire un percorso di riabilitazione sociale e di lavoro. Per evitare questo rischio, secondo alcuni, una soluzione potrebbe essere quella di prevedere forme di disapplicazione di tali norme, rimesse eventualmente a un provvedimento dell'autorità giudiziaria (magistratura di sorveglianza) che, come per le misure di sicurezza, previo accertamento della situazione attuale, agevoli il processo di reinserimento sociale e lavorativo in corso del condannato. Si ritiene, però, che sia preferibile la soluzione più netta dell'abolizione delle richiamate pene accessorie, proprio in considerazione delle ragioni sottese a questa disposizione normativa che sono quelle di far pesare la condanna, di non farne perdere il ricordo e di perseguire ancora il condannato dopo che la parte essenziale della condanna (pena detentiva) è stata già espiata. Tutto ciò, come già rilevato, è contrario al principio di finalizzazione rieducativa della pena sancito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, tra l'altro più volte ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che si è occupata della questione, interpretando e precisando i contenuti del predetto principio costituzionale. Del resto furono proprio i Padri costituenti che stabilirono che il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto costituzionale e quindi di norma fondamentale, di primaria importanza. Dall'altro lato, cosa non meno importante, l'esperienza di questi anni ha dimostrato che le sanzioni amministrative per i consumatori di sostanze stupefacenti rappresentano un'inutile afflizione nei confronti di soggetti che avrebbero bisogno di aiuto e di sostegno e non certo di un'ulteriore spinta verso l'emarginazione e il delitto. Sospendere la patente di guida, addirittura per tre anni, a un consumatore di droga (e non a chi sia colto alla guida in stato di alterazione da sostanze, che è soggetto ad altre sanzioni) significa soltanto ridurre le sue possibilità di lavoro e di vita e aumentare il rischio di commissione dei reati (ad esempio, proprio la guida senza patente) e, quindi, maggiore emarginazione e aumento del rischio criminale. In buona parte dei casi la finalità del reinserimento sociale, in particolare di quello lavorativo, della persona condannata viene pregiudicata dalle pene accessorie previste dal nostro ordinamento giuridico. Tali sanzioni, infatti, sono «incapacitanti»: riducono o limitano, cioè, le possibilità del condannato di accedere a determinate attività o di svolgerle e inoltre hanno quasi sempre corso al termine dell'esecuzione della pena principale, cioè proprio nel momento in cui si pone (o si consolida, se già avviato) il problema del reinserimento sociale della persona.
      Per tale motivo, l'articolo 85 viene integralmente sostituito.
      È poi sostituito l'articolo 86 del testo unico che riguarda l'espulsione dal territorio dello Stato per lo straniero condannato per uno dei delitti previsti dal medesimo testo unico, recependo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 86, comma 1, nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico. Attualmente, l'articolo 86 dispone che l'espulsione dello straniero condannato avvenga a pena espiata e che essa sia: a) obbligatoria, in caso di condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 (comma 1); b) eventuale, per tutti gli altri delitti previsti dal testo unico (comma 2). Il comma 3 aggiunge che se si tratta di uno dei delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 73 e se ricorre lo stato di flagranza, il prefetto – previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente – dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero. Uniformemente alle indicazioni, si evidenziano la natura di misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero e l'esigenza che la esecuzione della stessa sia sottoposta all'accertamento della pericolosità sociale del condannato. Nel contempo si prevede che, in caso di revoca di tale misura, non possano essere operati interventi di carattere amministrativo contrastanti con una pronuncia giudiziaria, emessa a seguito di regolare procedura giurisdizionale. Si sopprime, inoltre, la norma che prevede il provvedimento amministrativo del prefetto, emesso con una ingiustificata anticipazione dell'esito del procedimento penale. La nuova formulazione dell'articolo 86 prevede che l'espulsione debba avvenire a pena espiata, in caso di condanna per uno qualsiasi dei delitti previsti dal testo unico, qualora lo straniero, all'esito del procedimento camerale innanzi al magistrato di sorveglianza, sia ritenuto socialmente pericoloso (comma 1). Se il magistrato di sorveglianza revoca la misura di sicurezza applicata allo straniero in quanto ritenuto socialmente pericoloso, ciò esclude o fa cessare gli effetti di altro provvedimento amministrativo di espulsione (comma 2). Infine, il comma 3 stabilisce che dei provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza sia data, a cura della cancelleria, immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
      Tra l'altro si prevede, con l'inserimento dell'articolo 135-bis nel capo I del titolo XII del testo unico, il diritto di visita senza autorizzazione per una serie di soggetti espressamente individuati e per i loro accompagnatori presso le comunità terapeutiche pubbliche e private convenzionate o altre strutture comunque denominate che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone tossicodipendenti, per la verifica delle condizioni degli assistiti, delle attività svolte e del rispetto della normativa nazionale, regionale e provinciale. Viene previsto, altresì, analogamente a quanto avviene negli istituti penitenziari, che alle citate strutture possano accedere i ministri del culto cattolico e di altri culti, previa autorizzazione del responsabile delle strutture.
      L'articolo 9 prevede che per la rideterminazione della pena il giudice dell'esecuzione emetta un'apposita ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del suo difensore.
      L'articolo 10 della proposta di legge stabilisce l'entrata in vigore delle diverse disposizioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Coltivazione di cannabis in forma personale e associata).

      1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata secondo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo»;

          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
      1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile

legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-bis, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della cannabis come attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di cannabis ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d'ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per cinque anni dalla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79».

      2. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «sindacale,» sono inserite le seguenti: «i dati contenuti nelle comunicazioni di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,».

Art. 2.
(Detenzione personale di cannabis).

      1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Capo I-bis
DELLA DETENZIONE

      Art. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis). – 1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
      2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1 per uso terapeutico, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
      3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati, a eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare ai sensi della normativa vigente in materia».

      2. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le

parole: «coltivazione e produzione,» sono inserite le seguenti: «alla detenzione,».
Art. 3.
(Condotte non punibili e fatti di lieve entità).

      1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-bis, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori»;

          b) al comma 5, le parole: «sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «uno a quattro anni e della multa da euro 1.000 a euro 5.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 500 a euro 2.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14»;

          c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
      «7-bis. Nei casi di cui al comma 5, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 131-bis del codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Sono parimenti applicabili le disposizioni previste dall'articolo 168-bis del codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.


      7-ter. Non sono punibili e rientrano nella sfera dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 75 l'acquisto, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengono fin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente, quando è certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo».
Art. 4.
(Illeciti amministrativi, confisca delle sostanze e misura di sicurezza).

      1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 75:

          1) al comma 1, alinea, le parole: «e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse;

          2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
      «1-bis. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-bis, e 30-bis, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-ter, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili»;

          3) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

          4) al comma 4, dopo le parole: «Entro il termine» è inserita la seguente: «perentorio» e dopo le parole: «La mancata presentazione al colloquio» sono inserite le seguenti: «salvo giustificato motivo»;

          5) al comma 6, le parole: «delle misure e» e le parole: «e nell'articolo 75-bis» sono soppresse;

          6) al comma 14, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;

      c) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

          «Art. 85 – (Confisca). – 1. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico dispone comunque la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte a sequestro» ;

      d) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

          «Art. 86. – (Misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato). – 1. Lo straniero condannato per uno dei delitti previsti dal presente testo unico, a pena espiata, è espulso dal territorio dello Stato se risulta socialmente pericoloso, previo esame dell'attualità e della concretezza della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui l'interessato si trova detenuto. Il magistrato di sorveglianza procede, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o d'ufficio, a norma dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale.
      2. La revoca della misura di sicurezza, disposta dal magistrato di sorveglianza all'esito del procedimento camerale di cui

al comma 1, esclude o fa cessare gli effetti di altro provvedimento amministrativo di espulsione.
      3. Dei provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria».
Art. 5.
(Monopolio della cannabis).

      1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dall'articolo 6 della stessa legge, la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.
      2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

      Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio). – 1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
      Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
      Art. 63-quater. – (Esclusioni). – 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi

dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi degli articoli 26, commi 1-bis e 1-ter, e 73, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
      Art. 63-quinquies. – (Licenza per la coltivazione della cannabis e per la preparazione dei prodotti da essa derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati.
      Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.
      Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-quater, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di cannabis nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di cannabis e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-quinquies e 63-sexies. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

          b) nel titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e dei prodotti da essa derivati».

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno,

disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli:

          a) per la coltivazione della cannabis, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;

          b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;

          c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;

          d) per la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.

      4. Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

          a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla cannabis ammessi alla vendita al pubblico;

          b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera a), per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati della cannabis.

      5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:

          a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili

per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all'esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all'alimentazione umana o animale;

          b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

      6. È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione, al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

Art. 6.
(Coltivazione della cannabis per la produzione farmaceutica e semplificazione del regime di produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei farmaci contenenti prodotti derivati dalla cannabis).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di individuazione:

          a) delle procedure e delle attività per il miglioramento genetico delle varietà di cannabis destinate alle preparazioni medicinali, attraverso la ricerca e la selezione di sementi idonee, individuando il CRA quale ente preposto a svolgere tali attività;

          b) di aree e di pratiche idonee alla coltivazione di piante di cannabis la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali, in attuazione dei titoli II e III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge;

          c) di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione del fabbisogno nazionale di preparazioni e di sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti, in base a indicazioni fornite dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco e con il Comando generale della guardia di finanza, per quanto di competenza.

      2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica»;

          b) all'articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «7-bis. Il Ministero della salute promuove, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta di cannabis»;

          c) all'articolo 41, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'allegato III-bis» sono inserite le seguenti: «ovvero per quantità terapeutiche di farmaci contenenti princìpi

naturali o sintetici derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»;

          d) all'articolo 43:

              1) al comma 4-bis, dopo le parole: «dolore severo» sono inserite le seguenti: «ovvero per la prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis»;

              2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5.1. La prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis comprende le preparazioni o i dosaggi necessari per una cura di durata non superiore a sei mesi. La ricetta contiene altresì l'indicazione del domicilio professionale e del recapito del medico da cui è rilasciata»;

              3) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
      «8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis purché munito di certificazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari»;

          e) all'articolo 45:

              1) il comma 1 è abrogato;

              2) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14»;

              3) al comma 4, dopo le parole: «tabella dei medicinali, sezioni B e C,» sono inserite le seguenti: «ovvero di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis,»;

              4) al comma 9, le parole: «da euro 100 ad euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 52 ad euro 258».

Art. 7.
(Destinazione delle risorse finanziarie).

      1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1-bis dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono destinati alla realizzazione degli interventi di cui al titolo IX, capo I, e al titolo XI del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
      2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni del titolo II-bis della legge 17 luglio 1942, n. 907, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nella misura del 5 per cento del totale annuo.

Art. 8.
(Relazione alle Camere e visite alle comunità terapeutiche).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere:

          a) sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:

              1) all'andamento della coltivazione personale e in forma associata della cannabis nonché della coltivazione della cannabis, della preparazione e della vendita al dettaglio dei prodotti da essa derivati soggetti a monopolio;

              2) alle fasce di età dei consumatori;

              3) al rapporto tra l'uso della cannabis e di prodotti da essa derivati e il

consumo di alcolici e di altre sostanze stupefacenti o psicotrope;

              4) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della cannabis e dei prodotti da essa derivati;

              5) all'utilizzo specifico delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7;

              6) all'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche;

          b) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;

          c) sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti;

          d) sugli indirizzi che si intende seguire nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

      2. L'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è abrogato.
      3. Al capo I del titolo XII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dal presente articolo, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:

          «Art. 135-bis. – (Visite alle comunità terapeutiche pubbliche e private convenzionate). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento, il presidente della corte d'appello e il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorveglianza e i giudici di pace, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, nonché ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni, i presidenti e i consiglieri delle regioni e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, gli assessori regionali e delle province autonome, nell'ambito territoriale di propria competenza, il prefetto e il questore della provincia possono visitare senza alcuna autorizzazione le comunità terapeutiche pubbliche e private convenzionate o altre strutture comunque denominate che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone tossicodipendenti, per la verifica delle condizioni degli assistiti, delle attività svolte e del rispetto della normativa nazionale, regionale e provinciale.
      2. Ai fini di cui al comma 1 l'autorizzazione non è altresì richiesta per coloro che accompagnano i soggetti di cui al comma 1 per ragioni del loro ufficio.
      3. Possono inoltre accedere alle strutture di cui al comma 1, con l'autorizzazione del responsabile, i ministri del culto cattolico e di altri culti».
Art. 9.
(Rideterminazione delle pene).

      1. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti le sostanze indicate nella tabella II prevista dall'articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di due terzi.
      2. Se, per effetto della riduzione di cui al comma 1, le pene risultano in misura superiore al limite massimo edittale, esse sono ridotte a tale limite.
      3. Alla rideterminazione della pena provvede con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del suo difensore, il giudice dell'esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale.


      4. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale quando ciò consegue alla rideterminazione della pena.
      5. La Corte di cassazione, se non deve annullare per altri motivi la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1, commessi prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, riduce di due terzi la pena irrogata dal giudice di merito.
Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, commi 3, 4, 5 e 6, 6 e 7, comma 1, 8, comma 3, e 9 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
      3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 2, e 7, comma 2, entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5.
      4. Le disposizioni dell'articolo 8, escluso il comma 3, entrano in vigore dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

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