Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3458 |
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1 aprile 2014;
b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1 aprile 2014.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 22 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
1. All'onere derivante dalle spese di missione della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutato in euro 339.760 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.