Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3415 |
1. È stabilita l'incompatibilità tra le cariche di partito o movimento politico e le cariche istituzionali, individuate dal comma 3.
2. Per cariche di partito o movimento politico, si intendono quelle previste dagli atti costitutivi e agli statuti dei partiti o movimenti politici di appartenenza.
3. Le cariche istituzionali di cui al comma 1 sono le seguenti: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Sottosegretari di Stato, sindaci, presidenti di regione, di provincia e di municipio, assessori comunali, provinciali e regionali, deputati, senatori, consiglieri di regioni, comuni e province, consiglieri e presidenti degli organi costituzionali.
4. Nell'elenco delle cariche istituzionali di cui al comma 3 del presente articolo possono altresì essere inserite le eventuali cariche che, a ogni livello e articolazione dell'ordinamento pubblico, hanno tale natura e sono individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 4.
1. L'incompatibilità di cui all'articolo 1 si applica anche ai consiglieri e ai presidenti delle autorità indipendenti, ai consiglieri di amministrazione di società pubbliche e a ogni soggetto con funzioni dirigenziali esercitate nella pubblica amministrazione, a livello locale e centrale, nonché ai soggetti che esercitano altre eventuali funzioni individuate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 4.
1. Qualora al momento della nomina a una carica istituzionale di cui agli articoli
1 e 2 il soggetto rivesta una carica in un partito o movimento politico, l'interessato deve, entro trenta giorni dall'assunzione della carica istituzionale, dimettersi dalla carica nel partito o movimento politico di appartenenza.1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.