Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3416 |
1. Nella pubblica amministrazione è utilizzato il metodo del sorteggio per la scelta dei componenti delle commissioni di gara, istituite da enti locali, regioni, organi centrali dello Stato, aziende pubbliche, società per azioni a partecipazione pubblica.
2. Il sorteggio è effettuato, tenendo conto del principio della parità di genere, in base a una lista di soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti tecnici necessari a valutare l'oggetto della gara pubblica e la scelta dei soggetti aggiudicatari, secondo criteri determinati dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Ai soggetti sorteggiati quali componenti delle commissioni di gara si applica il criterio della rotazione ed essi non possono essere sorteggiati per le due gare successive a quella della nomina che abbiano analogo oggetto e medesimo soggetto banditore.
4. La legge determina i casi di incompatibilità per palese conflitto di interesse alla nomina di componente di diverse commissioni di gara. Al fine di costituire una riserva a cui attingere nel caso di incompatibilità, il sorteggio è effettuato prevedendo una riserva pari al 20 per cento del numero totale dei componenti della commissione di gara.
5. La trasparenza del processo e delle procedure decisionali relative ai lavori delle commissioni di gara, incluse la pubblicità on line dei curricula dei componenti delle stesse commissioni nominati con il metodo del sorteggio e dei lavori delle commissioni medesime, è assicurata mediante adeguate procedure informatiche.
1. Nella pubblica amministrazione è utilizzato il metodo del sorteggio per la nomina del 50 per cento dei componenti dei comitati tecnici e consultivi, istituiti da ciascun livello della pubblica amministrazione, che abbiano come finalità la stesura e l'emanazione di pareri e di atti di indirizzo riguardanti decisioni e deliberazioni che implichino scelte di investimenti in opere pubbliche, di allocazione di spesa pubblica e di individuazione di imprese private per la realizzazione di opere di interesse pubblico.
2. Il sorteggio è effettuato, tenendo conto del principio della parità di genere, in base a una lista di soggetti, composta da un numero almeno cinque volte superiore ai componenti da nominare, in possesso delle competenze e dei requisiti necessari a svolgere le funzioni oggetto dei comitati tecnici e consultivi cui sono chiamati a fare parte.
3. La partecipazione ai comitati tecnici e consultivi dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 2 non può superare la durata di ventiquattro mesi e gli stessi soggetti non possono essere nuovamente sorteggiati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla conclusione del loro incarico.
1. Nella pubblica amministrazione è utilizzato il metodo del sorteggio per la nomina del 50 per cento dei componenti dei consigli di amministrazione di aziende pubbliche, di enti di diritto privato e società per azioni a partecipazione pubblica, nei quali sia già previsto un potere di nomina da parte degli organi dello
Stato, degli enti locali e della pubblica amministrazione. 1. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni della medesima legge si applicano in modo facoltativo.
2. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana i relativi regolamenti di attuazione recanti, in particolare, criteri per la formazione delle liste dei soggetti idonei di cui all'articolo 1, comma 2, le modalità applicative del principio di rotazione del principio di parità di genere, le forme di sostegno agli enti pubblici e alle pubbliche amministrazioni che intendono applicare il metodo del sorteggio nonché le forme di monitoraggio e di valutazione dell'applicazione del citato metodo.