Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3420 |
1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Un comune non può avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti».
1. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conformemente a quanto previsto dagli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni provvedono, nelle forme previste dalla legge regionale, alla fusione obbligatoria dei comuni la cui popolazione sia inferiore a 5.000 abitanti e che non abbiano già avviato autonomamente procedimenti di fusione.
2. Ai comuni assoggettati a fusione obbligatoria ai sensi del comma 1 del presente articolo non spettano i contributi straordinari previsti dal comma 3 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né gli ulteriori contributi o benefìci previsti dalla legge a favore dei comuni che abbiano proceduto alla fusione di propria iniziativa.
1. Trascorsi quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, qualora una regione non abbia provveduto alla fusione obbligatoria dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con propria legge, essa, a decorrere dall'anno successivo, è soggetta alla riduzione di una quota pari al 50 per cento dei trasferimenti erariali in suo favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale.