Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3423


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata CASTIELLO
Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici
Presentata l'11 novembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge mira a inserire nei programmi scolastici l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale. Lo scopo è quello di educare i giovani alla complementarità tra uomo e donna e alla valorizzazione di un rapporto umano e rispettoso tra i sessi. Nell'attuale società i modelli culturali imperanti veicolati dai mezzi di informazione e di comunicazione offrono ai giovani stereotipi negativi che comportano una ipersessualizzazione precoce. Infatti sesso e pornografia hanno invaso la vita di bambini e di adolescenti influenzando la loro cultura e i loro comportamenti. Tutto – la moda, l'immagine corporea, l'idea di sessualità, ma anche quella di femminile e di maschile – è influenzato da questa erotizzazione precoce e martellante. Il risultato è una concezione del sesso come merce e della seduttività come un qualcosa da esibire come un manifesto. I mezzi di informazione e di comunicazione diffondono alle nostre figlie l'immagine di ragazze sexy, dive e «mangiatrici» di uomini, imponendo l'immagine di una donna contraffatta e irreale, ridotta di fatto, in modo più o meno esplicito, a un oggetto sessuale e alla quale non è più neanche consentito (a rischio di essere «fuori moda» e quindi emarginata dalla società) di mostrare la propria personalità e perfino il proprio vero volto, tanto che la chirurgia plastica è non a caso sempre più diffusa tra le adolescenti (e, si aggiunge, altrettanto non a caso la stessa chirurgia plastica è stata oggetto di trasmissioni televisive andate in onda in prima serata e quindi tranquillamente visibili da parte di bambini e di adolescenti facilmente influenzabili).
      Gli studi dimostrano che i bambini più esposti a tali stimoli crescono con una rigida visione di genere: maschi dominatori e ragazze sottomesse. È inoltre dimostrato il legame tra erotizzazione precoce, disordini del comportamento alimentare, bassa autostima e depressione. Pertanto è essenziale ridare il giusto valore al ruolo che l'emotività e i sentimenti devono giocare nei rapporti tra i sessi. In tal modo si può combattere quel pericoloso substrato culturale che, svilendo la figura della donna e degradandola a oggetto di mercificazione e di ossessiva attenzione sessuale, non favorisce di certo l'affermarsi, nel mondo maschile, di una corretta visione dei rapporti con l'altro sesso.
      L'educazione sessuale, di per sé utile in quanto educazione alla salute, finisce con l'essere incompleta non contemplando nella stessa misura sia la sfera fisica che quella emotiva del rapporto tra i sessi. Perciò essa non sembra essere l'unica soluzione di un problema che è sempre più attuale e grave (come dimostrano fenomeni di disadattamento ed episodi di violenza e di bullismo di cui sono vittime fin dalla prima adolescenza, per mano di loro coetanei, giovani ragazze). Perciò è necessario riprendere consapevolezza dell'importanza che i sentimenti hanno nel rapporto tra gli esseri umani.
      La presente proposta di legge intende quindi valorizzare l'imprescindibile ruolo della scuola nell'insegnare ai giovani, coinvolgendo anche le loro famiglie, a recuperare quei valori di solidarietà, di amicizia e di positività così da contrastare la solitudine, l'abbandono e l'isolamento che sono invece l'anticamera della depressione, dei disturbi alimentari, della dipendenza dall'alcool e dalla droga nonché della violenza.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizione).

      1. La presente legge è finalizzata a introdurre, nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale, finalizzata alla conoscenza della complementarità tra uomo e donna e allo sviluppo di un rapporto tra i due sessi improntato sui valori del rispetto, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità.

Art. 2.
(Programmi scolastici).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale.

Art. 3.
(Comitato tecnico-scientifico).

      1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-scientifico al quale partecipano, con ruolo consultivo, anche rappresentanti delle associazioni dei docenti e dell'Ordine nazionale degli psicologi.


      2. Il comitato tecnico-scientifico elabora linee guida per la realizzazione di sussidi didattici e di campagne informative sui contenuti dell'insegnamento di cui all'articolo 1 destinati ai giovani.
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