Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3465


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, SEGONI
Abrogazione degli articoli 304 e 305 del codice penale, in materia di cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione
Presentata il 1 dicembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! L'ordinamento giuridico italiano ha sentito l'esigenza di rinnovare il proprio diritto penale mediante un'opera di progressivo aggiornamento delle fattispecie di reato mediante abrogazioni e depenalizzazioni, disposte, tra l'altro, dalle leggi 24 novembre 1981, n. 689, e 25 giugno 1999, n. 205, dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e dalla legge 24 febbraio 2006, n. 85.
      Questi interventi, anche se principalmente rivolti a reati cosiddetti minori, hanno mancato di aggiornare alcune fattispecie la cui origine è ormai risalente nel tempo.
      Alcuni reati del codice Rocco del 1930 sono stati ideati in piena epoca fascista e sembrano non più conformi ai princìpi dell'ordinamento, si pensi ai reati di disfattismo politico o di associazioni antinazionali, o ai reati che avevano la funzione di reprimere condotte contrarie allo stato di belligeranza dell'Italia in quel periodo storico, o ancora di proteggere il regime in quel momento al governo del Paese quali l'oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
      Queste fattispecie erano state in parte mutuate dal codice Zanardelli e risentivano della forma dell'ordinamento giuridico del tempo, teso a limitare e a punire i comportamenti che potevano rivolgersi in senso denigratorio nei confronti della figura del re e del suo operato nel governo del Paese.
      La riforma penale del codice Rocco nel 1930 ha recepito molte di queste disposizioni, principalmente per un duplice motivo: alcune funzioni di governo erano demandate alla figura del re. Inoltre il contesto socio-politico della riforma del codice, caratterizzato dall'azione autoritaria del potere esecutivo al governo, esprimeva anche nelle fattispecie penali l'ideologia del partito fascista.
      Molte di queste disposizioni appaiono essere esclusivamente reati d'opinione, in stridente contrasto, perciò, al diritto di libera manifestazione del pensiero.
      Stante il lungo tempo trascorso dall'introduzione di questi reati s'intende intervenire abrogando gli articoli del codice penale che puniscono i cosiddetti reati d'opinione ovvero delitti contro la personalità dello Stato, che appaiono non più in linea con l'attuale contesto politico-istituzionale.
      Molti di questi reati sono costituiti da una fattispecie a forma libera e di non facile determinazione capace di far ricadere nel reato una vastissima serie di opzioni, giudizi o valutazioni ritenuti, discrezionalmente, più o meno offensivi, senza che si possa riscontrare una graduazione della gravità dell'opinione che fondi la misura della pena da infliggere.
      La legge n. 85 del 2006 ha recentemente contribuito a eliminare molte sanzioni detentive, sostituendole con pene pecuniarie, ma molti altri reati d'opinione sono, al contrario, rimasti sanzionabili con pene detentive.
      Sarebbe pertanto il caso di ribilanciare gli opposti interessi: da un lato tutelare la libertà d'opinione costituzionalmente garantita e, dall'altro, salvaguardare il doveroso rispetto delle istituzioni.
      Ai sensi dell'attuale formulazione di tali reati chiunque potrebbe essere perseguito penalmente per il solo fatto di aver espresso la propria posizione, la propria opinione politica, ideologica o religiosa, che per quanto poco condivisibile dovrà essere salvaguardata in ossequio al dettato costituzionale.
      Questi reati presentano, così come oggi configurati, numerose problematiche per esempio relative all'indeterminatezza degli stessi elementi costitutivi della fattispecie, che non consentono immediatamente di definire se mediante l'espressione di una determinata opinione sussista o no l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma.
      In particolare ci soffermiamo sui delitti previsti dagli articoli 304 (cospirazione politica mediante accordo) e 305 (cospirazione politica mediante associazione) del codice penale.    
      Questi reati puniscono l'accordo (pactum sceleris) o l'associazione di persone (societas sceleris) che intendano commettere uno dei reati previsti dall'articolo 302 del codice penale il quale rimanda a sua volta ai delitti, non colposi, previsti dai capi I e II del titolo I del libro secondo dello stesso codice.
      Da questi reati si devono espungere i delitti di cui agli articoli 280, 281 e 282, abrogati con il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e agli articoli 297, 298 e 303, abrogati dalla legge n. 205 del 1999.
      L'accordo o l'associazione in questi casi sono puniti senza che alcun reato sia ancora stato commesso: questi due delitti si sommano, quanto alla pena, ai reati che eventualmente si intendano commettere.
      Il delitto di cui all'articolo 304, inoltre, costituisce una deroga al principio generale stabilito dall'articolo 115 del codice penale, secondo cui il mero accordo a commettere un reato non costituisce reato, salvo che la legge disponga diversamente.
      Siamo di fronte, dunque, a un'eccezione alla non punibilità degli atti preparatori alla commissione del reato. Questo reato intende proprio punire un comportamento che anche solo astrattamente potrebbe rappresentare un pericolo per le istituzioni, senza che tuttavia venga in alcun modo delineato un seppur minimo contorno ai comportamenti concretamente punibili.
      Può quindi essere considerato un «processo alle intenzioni» in quanto è sufficiente che qualcuno si accordi per commettere un delitto, perché possa essere punito, anche se poi il reato-scopo non verrà, di fatto, compiuto.
      Per esemplificare, nel caso più persone si accordino per attuare un attentato contro un Capo di Stato estero, punito dall'articolo 295 del codice penale ma poi non lo realizzino, saranno comunque punibili ai sensi dell'ex articolo 304, con pene fino a sei anni ovvero comunque fino alla metà della pena prevista per il reato per la cui commissione è stato formato l'accordo.
      L'articolo 305 con una formulazione molto simile, punisce invece l'associazione di tre o più persone che intendano commettere uno dei reati-scopo di cui si parlava.
      Nella giurisprudenza della Corte di cassazione troviamo la sentenza n. 17662 del 27 febbraio 2002 (Cassazione penale sezione I) la quale statuisce che «il delitto di cui all'articolo 304 del codice penale si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di più soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (articolo 305 del codice penale).
      Nel tempo, tuttavia, alcuni giudici, stante la scarsa tipizzazione del reato e la formulazione fra le più ampie possibili, nella verifica degli elementi tipici per integrare la fattispecie di tale delitto, sono giunti a imputare di questo reato alcuni lavoratori che avevano organizzato uno sciopero.
      È dovuta intervenire la Corte costituzionale con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 che ha dichiarato: «compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'articolo 40, e a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui al citato articolo 51 del codice penale».
      L'applicazione di tali fattispecie può pertanto giungere a conseguenze paradossali e del tutto illogiche quali l'imputazione degli organizzatori di uno sciopero purché questi    abbiano fini politici.
      In quest'ottica si potrebbe sostenere l'opportunità dell'abrogazione di queste due fattispecie di reato, anche perché i reati previsti dagli articoli precedenti agli articoli 304 e 305 del codice penale sono comunque distinti dagli stessi e i reati-scopo, quindi, sarebbero in ogni caso puniti autonomamente, in caso di concorso, secondo le regole ordinarie stabilite per il concorso di persone nel reato ovvero in applicazione delle disposizioni sul concorso materiale di reati al ricorrere dei requisiti.
      S'intende pertanto coltivare il rispetto per le istituzioni democratiche senza processare i cittadini che manifestano opinioni sfavorevoli verso le stesse, esercitando soltanto il loro diritto d'opinione evitando che possano essere accusati di aver commesso un reato semplicemente perché nel codice penale sono ancora previsti reati anacronistici.
      La presente proposta di legge prevede perciò l'abrogazione delle fattispecie previste e punite dagli articoli 304 e 305 del codice penale.
      Auspichiamo, dunque, che questa depenalizzazione possa costituire anche un invito ad approfondire la discussione per una modifica complessiva del nostro sistema penale capace di unificare nel solo codice penale la moltitudine di fattispecie delittuali e contravvenzionali sparse nelle singole leggi che regolano ciascuna materia di settore.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Gli articoli 304, in materia di cospirazione politica mediante accordo, e 305, in materia di cospirazione politica mediante associazione, del codice penale sono abrogati.

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