Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3512


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro dello sviluppo economico
(GUIDI)
con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(MARTINA)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
e con il ministro della salute
(LORENZIN)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale:

          a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;

          b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1 aprile 2015;

          c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;

          d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;

          e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1 – 4 giugno 2004;

          f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

Presentato il 29 dicembre 2015
INDICE
Relazione Pag. 5
Relazione tecnica » 13
Analisi tecnico-normativa » 30
Dichiarazione di esclusione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione » 43
Disegno di legge » 56
Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012:
      Testo » 65
      Traduzione non ufficiale » 72
Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles l'1 aprile 2015:
      Testo » 83
Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002:
      Testo » 99
      Traduzione non ufficiale » 113
Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001:
      Testo » 121
      Traduzione non ufficiale » 123
Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1-4 giugno 2004:
      Testo » 125
      Traduzione non ufficiale » 131
Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003:
      Testo » 141
      Traduzione non ufficiale » 168


      

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Onorevoli Deputati! Il presente disegno di legge ha come obiettivo la ratifica degli atti internazionali elencati nella foglia, dando concreta ed effettiva attuazione agli impegni sottoscritti.

1) Disegno di legge.

      Si illustrano di seguito gli articoli del disegno di legge di ratifica:

          L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti atti internazionali in materia ambientale: l'Emendamento di Doha e l'Accordo con l'Islanda, il Protocollo «Emergency» alla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento e due emendamenti e un Protocollo alla Convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfontaliero. Inoltre, con riguardo ai primi due atti, specifica che il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello dell'Unione europea e degli altri Stati membri, conformemente a quanto disposto e ammesso dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto;

          l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione dell'Emendamento di Doha e dell'Accordo con l'Islanda;

          l'articolo 3 contiene le definizioni di «UNFCCC» e di «Protocollo di Kyoto» ai fini del disegno di legge;

          l'articolo 4, insieme con le altre disposizioni del capo II del disegno di legge, seppure in ritardo rispetto ai tempi previsti, consente finalmente di dare esecuzione al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. In particolare, il disegno di legge dà attuazione all'articolo 4 del citato regolamento che prevede che gli Stati membri elaborino le proprie strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio e all'articolo 12 dello stesso regolamento che prevede che gli Stati membri istituiscano, gestiscano e migliorino i propri sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni. L'articolo 4 prevede la predisposizione di una Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio al fine di contribuire alla creazione di una società a basse emissioni di carbonio nel lungo termine (2050). Tale prescrizione, come detto, è necessaria ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che ha reso obbligatoria la disposizione prevista dalla decisione 1/CP.16 della Conferenza delle parti aderenti alla Convenzione UNFCCC. In particolare è previsto che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con gli altri Ministri interessati, adotti la Strategia che includerà anche quanto previsto dal Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, approvato con delibera CIPE n. 123/2002 del 19 dicembre 2002;

          l'articolo 5, dando attuazione all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istituisce il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente a quanto stabilito nelle pertinenti decisioni adottate dagli organi della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto. La realizzazione e l'aggiornamento del Sistema, nonché la gestione e l'archiviazione delle relative informazioni sono affidati all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Le informazioni necessarie alla realizzazione e all'aggiornamento del Sistema saranno acquisite dall'ISPRA anche in collaborazione con i Ministeri interessati;

          l'articolo 6 affida al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di raccogliere e di comunicare le emissioni di gas a effetto serra e le altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri

interessati, la definizione delle modalità di raccolta di tali informazioni, incluse quelle previste dal Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni;

          l'articolo 7 reca la copertura finanziaria. L'onere quantificato per dare attuazione alle attività descritte nella relazione tecnica è di euro 549.051, per l'anno 2015, e di euro 547.271, a decorrere dall'anno 2016.

2) Atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del disegno di legge.

      Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012, e Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1 aprile 2015.
      Nel 1992 è stata adottata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Convenzione UNFCCC), il cui obiettivo ultimo è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. Nel 1997 è stato poi adottato il Protocollo di Kyoto, che ha fissato per i Paesi industrializzati l'obiettivo di ridurre almeno del 5 per cento le emissioni complessive di gas serra rispetto ai valori del 1990 per il periodo dal 2008 al 2012 (articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo) e ha richiesto di non superare le quote di emissione assegnate dall'allegato B del Protocollo, rispettivamente a ognuno di questi Paesi (cosiddette Parti allegato B). L'Italia ha ratificato il Protocollo ai sensi della legge 1 giugno 2002, n. 120. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno attuato gli impegni congiuntamente, come consentito dall'articolo 4 del Protocollo.
      Nel dicembre 2012, in occasione della Conferenza sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha, le 192 Parti del Protocollo di Kyoto hanno adottato il cosiddetto Emendamento di Doha. Si tratta di un Emendamento che istituisce un secondo periodo di impegno, dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, con un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni per le Parti elencate nell'allegato B del Protocollo di Kyoto.

2.1) Emendamento di Doha.

      La principale novità introdotta dall'Emendamento di Doha riguarda la modifica e l'integrazione dell'allegato B del Protocollo di Kyoto, prevedendo obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per le Parti ivi elencate per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 (cosiddetto secondo periodo di riduzione).
      In particolare l'Unione europea, ciascuno Stato membro e l'Islanda hanno sottoscritto una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990.
      L'Unione europea, gli Stati membri e l'Islanda hanno optato per l'adempimento congiunto come consentito dal citato articolo 4 del Protocollo e pertanto i loro obiettivi di riduzione sono elencati nell'allegato B con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno realizzati congiuntamente.
      Coerentemente con la definizione dei suddetti nuovi obiettivi, sono stati modificati anche gli articoli 3 e 4 del Protocollo per:

          specificare l'entità delle riduzioni che dovranno essere raggiunte nel periodo 2013-2020 collettivamente da tutte le Parti che hanno adottato l'Emendamento (articolo 3, paragrafo 1-bis);

          individuare le modalità per un eventuale rafforzamento degli impegni di riduzione (articolo 3, paragrafi 1-ter e 1-quater);

          specificare le modalità per la determinazione degli impegni di riduzione per il periodo 2013-2020 (articolo 3, paragrafi 7-bis e 8-bis);

          accrescere l'integrità ambientale del trattato (articolo 3, paragrafo 7-ter);

          specificare le modalità per adempiere all'impegno di riduzione per il periodo 2013-2020 (articolo 3, paragrafi 12-bis e 12-ter);

          consentire l'attuazione congiunta anche per il secondo periodo di riduzione (articolo 4, paragrafi 2 e 3).

      Infine, è stato aggiunto il trifluoruro d'azoto (NF3) alla lista dei gas serra prevista dall'allegato A del Protocollo di Kyoto.

      Con decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, è stato approvato l'Emendamento di Doha a nome dell'Unione europea.

2.2) Accordo con l'Islanda.

      L'articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto prevede che le Parti che si impegnano a rispettare gli obiettivi di riduzione in maniera congiunta definiscano in un accordo il livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti.
      Con decisione (UE) 2015/1340 del Consiglio, del 13 luglio 2015, è stato approvato l'Accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Islanda per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
      L'Accordo con l'Islanda definisce i termini che disciplinano la partecipazione dell'Islanda nell'adempimento congiunto degli impegni da parte dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda. In particolare, l'Islanda dovrà applicare le normative dell'Unione europea, anche per quanto riguarda il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni (regolamento (UE) n. 525/2013). Inoltre, è istituito un Comitato di attuazione congiunta per assicurare l'attuazione e l'operatività dell'Accordo a cui partecipano la Commissione europea, gli Stati membri e l'Islanda.
      Infine, si segnala che l'Accordo non istituisce alcun obbligo per l'Unione europea o i suoi Stati membri.

3) Atto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del disegno di legge.

      Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002.
      Il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo (Protocol concerning Cooperation in Preventing Pollution from Ships and, in cases of Emergency, Combating Pollution of the Mediterranean Sea), firmato alla Valletta da 15 Paesi mediterranei il 25 gennaio 2002 e in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l'avvenuto deposito del 6 strumento di ratifica, sostituisce il precedente Protocollo per la cooperazione nella lotta contro l'inquinamento del Mar Mediterraneo causato da petrolio e da altre sostanze pericolose in situazioni di emergenza del 1976 (entrato in vigore a partire dal 12 febbraio 1978), estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi. Non hanno ancora proceduto alla ratifica i seguenti Stati: Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Egitto, Italia, Libano, Libia e Tunisia.
      Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti applicativi della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La suddetta Convenzione, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, in seguito all'emendamento della Conferenza dei Plenipotenziari

delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, si è tramutata in Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere. Tale Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175.
      Il nuovo Protocollo, anche alla luce dell'avvenuto emendamento della Convenzione di Barcellona, è caratterizzato da un approccio globale verso tutte le questioni attinenti il trasporto marittimo e la protezione dell'ambiente marino e costiero (UNCLOS 82, MARPOL 73/78, OPRC 90), attribuendo particolare attenzione alla prevenzione dell'inquinamento da navi e alla cooperazione regionale, allo scopo di diminuire la frequenza e l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente marino.
      Esso costituisce, pertanto, lo strumento per una nuova strategia finalizzata a una migliore protezione del Mare Mediterraneo, attraverso una più pregnante attività di cooperazione tra le Parti contraenti.
      In tale contesto, al Regional Marine Pollution Emergency Response Center for the Mediterranean Sea (REMPEC), istituito con la risoluzione n. 7 adottata dalla Conferenza dei Plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del Mar Mediterraneo il 9 febbraio 1976 e amministrato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), sono assegnate una serie di funzioni a sostegno dell'attuazione del Protocollo. In particolare, il REMPEC cura la circolazione delle informazioni tra le Parti, attraverso mezzi di comunicazione adeguati allo scopo; tali informazioni riguardano i sistemi nazionali di risposta e gli eventuali accordi conclusi nel quadro del Protocollo; i rapporti trasmessi dagli operatori in caso di incidenti da cui derivano inquinamenti; le valutazioni effettuate e le misure intraprese sempre in caso di incidenti. Il Centro deve essere inoltre informato dagli Stati circa le misure adottate per la ricezione delle navi in difficoltà nei porti e nei luoghi di rifugio.

Campo di applicazione.

Navi e spazi marini a cui si applica il Protocollo.

      L'area geografica di applicazione del Protocollo è quella del Mare Mediterraneo, come definita dall'articolo 1 della Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo. L'applicazione può essere estesa alle aree costiere, così come definite da ciascuna Parte contraente sul proprio territorio.
      Il Protocollo non fornisce una definizione di nave.

Inquinanti considerati.

      Il Protocollo considera come sostanze inquinanti il petrolio e le sostanze pericolose e nocive, laddove si intende per «sostanza pericolosa e nociva» ogni sostanza diversa dal petrolio che, se introdotta nell'ambiente marino, è in grado di generare rischi per la salute umana, di nuocere alle risorse viventi e alla vita marina, di danneggiare le attrattive o di interferire con altri usi legittimi del mare. Il Protocollo contiene disposizioni riguardanti anche le sostanze nocive contenute in colli, container o casse da trasporto stradale e ferroviario.
      Il Protocollo si compone di 25 articoli.

Articolo 1 – «Definizioni».

      Vengono specificate le definizioni, in particolare per quanto riguarda: a) Convenzione; b) Episodio d'inquinamento; c) Sostanze nocive e potenzialmente pericolose; d) Interessi connessi.

Articolo 2 – «Zona di applicazione del Protocollo».

      Il Protocollo si applica a tutta l'area mediterranea.

Articolo 3 – «Disposizioni generali».

      Il Protocollo, che si applica senza pregiudizio della sovranità o della giurisdizione delle altre Parti o degli altri Stati in maniera conforme al diritto internazionale, considera la cooperazione tra le Parti quale elemento fondante per una regolamentazione internazionale destinata a prevenire, ridurre e dare risposta a inquinamenti marini da navi.

Articolo 4 – «Piano di emergenza e altri mezzi volti a prevenire e a combattere contro episodi d'inquinamento».

      Le Parti operano per il mantenimento e la promozione di piani di emergenza e di altri mezzi volti a prevenire e a combattere gli episodi di inquinamento, per il rafforzamento della capacità di risposta in mare.

Articolo 5 – «Sorveglianza».

      Le Parti attuano individualmente o attraverso la cooperazione bilaterale o multilaterale attività di sorveglianza della zona del Mare Mediterraneo.

Articolo 6 – «Cooperazione nelle operazioni di recupero».

      Le Parti si impegnano a cooperare nelle operazioni di recupero, in caso di scarico o caduta in mare, di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli.

Articolo 7 – «Divulgazione e scambio delle informazioni».

      Le Parti si impegnano a diffondere alle altre Parti ogni informazione attinente all'organizzazione nazionale e alle autorità competenti in materia di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi. Le Parti che hanno convenuto di scambiare direttamente queste informazioni devono comunicarle al REMPEC, il quale provvede alla comunicazione ai Paesi che non sono Parti del Protocollo.

Articolo 8 – «Comunicazione delle informazioni e dei rapporti concernenti episodi d'inquinamento».

      Le Parti s'impegnano a coordinare l'uso dei mezzi di comunicazione per un efficace e rapido scambio delle informazioni relative ad episodi di inquinamento.

Articolo 9 – «Procedura di notifica».

      Ciascuno Stato è tenuto a fare sì che i comandanti o gli altri responsabili delle navi battenti la propria bandiera e i piloti degli aeromobili registrati nel proprio territorio notifichino alle autorità competenti e allo Stato costiero più vicino, nel più breve tempo possibile e secondo le procedure internazionali applicabili: i) ogni incidente che generi o possa generare uno scarico di petrolio o di sostanze pericolose; ii) la presenza, le caratteristiche e le dimensioni di ogni versamento di petrolio o di sostanze pericolose e nocive, anche se trasportate in colli, che possa costituire minaccia per l'ambiente marino, la costa o gli interessi connessi di uno Stato parte.
      L'imposizione degli obblighi di notifica riguarda anche i responsabili di impianti offshore sotto la giurisdizione di uno Stato parte, conformemente alle disposizioni del Protocollo sulla protezione del Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo, nonché i responsabili dei porti, degli impianti e dei terminali. Inoltre obblighi di notifica degli inquinamenti sono previsti per tutte le navi in navigazione nelle rispettive acque territoriali.

Articolo 10 – «Misure operative».

      Ogni Parte effettua le valutazioni necessarie concernenti la natura, l'importanza e le conseguenze possibili dell'episodio di inquinamento e, se del caso, adotta tutte le misure praticabili per prevenirlo, ridurlo o eliminarlo, informando immediatamente delle valutazioni e delle azioni intraprese tutte le Parti che rischiano

di essere interessate dall'episodio di inquinamento; viene informato anche il REMPEC.

Articolo 11 – «Misure di emergenza a bordo delle navi o degli impianti al largo e nei porti».

      Ciascuna Parte adotta le disposizioni necessarie perché le navi battenti la sua bandiera, gli impianti offshore e i porti siano dotati di piani di emergenza antinquinamento, conformemente e come richiesto dalla regolamentazione nazionale.

Articolo 12 – «Assistenza».

      Ogni Parte può richiedere assistenza, direttamente o tramite il REMPEC, ad altre Parti e in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite, per fare fronte a un episodio di inquinamento. Nel caso di mancato accordo delle Parti e previa autorizzazione delle stesse, il REMPEC può coordinare l'operazione.

Articolo 13 – «Rimborso dei costi di assistenza».

      Ciascuna Parte si fa carico dei costi dei provvedimenti adottati per fare fronte all'inquinamento. Se una Parte chiede a un'altra Parte di provvedere a tali misure, essa si farà carico degli oneri che quest'ultima avrà sostenuto.

Articolo 14 – «Installazione di impianti portuali».

      Le Parti assumono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie affinché le strutture ricettive, al servizio delle navi, siano disponibili nei loro porti e terminali; devono garantire il buon funzionamento delle stesse strutture sia per limitare l'impatto dei loro scarichi sull'ambiente marino, sia per evitare ritardi ingiustificati alle navi; devono assicurare, inoltre, la fornitura di strutture ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto.

Articolo 15 – «Rischi ambientali del traffico marittimo».

      Le Parti si impegnano, in conformità con le norme internazionali e con il mandato dell'IMO, a valutare i rischi ambientali delle rotte utilizzate dal traffico marittimo e a ridurre i rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali, anche attraverso apposite misure.

Articolo 16 – «Accoglienza delle navi in pericolo in porti e luoghi di rifugio».

      Le Parti si impegnano a definire strategie nazionali, regionali o subregionali per accogliere le navi in difficoltà che rappresentano una minaccia per l'ambiente marino in luoghi di rifugio, inclusi i porti.

Articolo 17 – «Accordi subregionali».

      Le Parti possono negoziare, sviluppare e mantenere accordi bilaterali o multilaterali subregionali al fine di facilitare l'attuazione del Protocollo.

Articolo 18 – «Riunioni».

      Le riunioni ordinarie delle Parti si tengono in occasione delle riunioni delle Parti contraenti la Convenzione di Barcellona; è data altresì la possibilità di indire riunioni straordinarie.

Articolo 19 – «Relazioni con la Convenzione di Barcellona».

      Le disposizioni della Convenzione si applicano a qualsiasi Protocollo della Convenzione medesima, come anche il regolamento interno e le regole finanziarie, a meno che le Parti convengano diversamente.

Articolo 20 – «Incidenza del Protocollo sulle legislazioni interne».

      Il diritto delle Parti di adottare disposizioni interne più rigorose non viene pregiudicato dall'adozione del Protocollo.

Articolo 21 – «Relazioni con terzi».

      Le Parti invitano gli Stati non Parti e le organizzazioni internazionali a cooperare all'attuazione del Protocollo.

Articolo 22 – «Firma».

      Il Protocollo è stato aperto alla firma di ogni Parte contraente della Convenzione alla Valletta, Malta, il 25 gennaio 2002 e a Madrid dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2003.

Articolo 23 – «Ratifica, accettazione o approvazione».

      Il Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 24 – «Adesione».

      Il Protocollo è aperto all'adesione a partire dal 26 gennaio 2003.

Articolo 25 – «Entrata in vigore».

      Il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del sesto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4) Atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), del disegno di legge.

      Emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, e Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
      Il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione degli emendamenti alla Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero di seguito «Convenzione», nonché la ratifica e l'esecuzione del Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero.
      La Convenzione è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991 ed è stata approvata dalla Comunità europea il 27 giugno 1997.
      Nel 2001 la seconda riunione delle Parti a Sofia in Turchia ha adottato la decisione II/14 relativa a un emendamento alla Convenzione. L'emendamento estende la definizione del termine «pubblico» di cui all'articolo 1, punto x), della Convenzione, precisando che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'UNECE previa approvazione della riunione delle Parti. Sia l'estensione della definizione del termine «pubblico» che l'apertura della Convenzione all'adesione di Stati esterni all'ambito dell'UNECE sono strumenti essenziali per sensibilizzare il pubblico alle questioni ambientali e per promuovere un'attuazione e un rispetto più ampi della legislazione ambientale. Il primo emendamento alla Convenzione contribuisce pertanto a rafforzare le politiche di tutela dell'ambiente e a migliorarne l'efficacia.
      La definizione del termine «pubblico» è stata attuata nella normativa europea dapprima dalle pertinenti disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 (ora abrogata), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE3 e 2003/35/CE4, e attualmente dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, ed è conforme al testo modificato della Convenzione.
      Nel 2004 a Cavtat in Croazia la terza riunione delle Parti ha adottato la decisione III/7 relativa a un secondo emendamento alla Convenzione. L'emendamento permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione, aggiorna l'elenco di attività di cui all'appendice I della Convenzione e disciplina talune questioni istituzionali della Convenzione, quali l'esame del rispetto

delle disposizioni, i poteri della riunione delle Parti e l'entrata in vigore degli emendamenti. Dato che le pertinenti disposizioni europee (direttiva 2011/92/UE) sono in linea con l'emendamento alla Convenzione, non vi è necessità di rivedere la normativa europea.
      L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
      Gli emendamenti ad oggi sono stati ratificati da 24 Stati.
      Attese la necessità e l'importanza di approfondire la cooperazione internazionale nel valutare gli effetti ambientali e sanitari transfrontalieri di piani e programmi proposti e, ove appropriato, della programmazione e della legislazione, nel 2003 a Kiev è stato sottoscritto dalle Parti un Protocollo alla Convenzione giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica, sempre in contesto transfrontaliero.
      Gli obiettivi del Protocollo sono i seguenti:

          a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;

          b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa;

          c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica;

          d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica;

          e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

      Il Protocollo ad oggi è stato ratificato da 38 Stati.

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DISEGNO DI LEGGE
Capo I
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DI ACCORDI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

          a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012;

          b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1 aprile 2015;

          c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002;

          d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001;

          e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un

contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1 - 4 giugno 2004;

          f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

      2. Il Governo deposita gli strumenti di ratifica per gli atti internazionali di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente a quello dell'Unione europea e degli Stati membri, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data:

          a) all'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo di Kyoto, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1 giugno 2002, n.120;

          b) all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso;

          c) al Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 25 del Protocollo stesso;

          d) agli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dall'articolo 14 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, come modificato dal secondo Emendamento

di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e dall'articolo 24 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).
Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «UNFCCC», la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65;

          b) «Protocollo di Kyoto», il Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato ai sensi della legge 1 giugno 2002, n. 120.

Capo II
NORME DI ADEGUAMENTO ALL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO
Art. 4.
(Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio).

      1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 525/2013».

Art. 5.
(Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni).

      1. È istituito il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, conformemente alle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013.
      2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema di cui al comma 1, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati.

Art. 6.
(Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e delle informazioni in materia di cambiamenti climatici).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura la raccolta delle informazioni concernenti le emissioni di gas a effetto serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la comunicazione, ai sensi delle decisioni applicabili adottate dagli organi della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e del regolamento (UE) n. 525/2013.
      2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti le modalità e i tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 5, comma 2.

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dagli atti di cui all'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come di seguito specificato:

          a) per l'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), gli oneri di cui all'articolo 1 dell'Emendamento stesso derivanti dalle spese di missione, valutati in euro 43.120 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 502.371 annui a decorrere dall'anno 2015;

          b) per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 14 del Protocollo stesso, valutati in euro 3.560 per l'anno 2015 e in euro 1.780 a decorrere dall'anno 2016.

      2. All'attuazione degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni degli

oneri valutati di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese derivanti da obblighi internazionali nell'ambito del programma di spesa n. 5 «Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali», per gli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, e nell'ambito del programma di spesa «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino», per il Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e comunque della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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