Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3502 |
1. La contraffazione e la vendita dei prodotti tutelati dalle norme sulla proprietà industriale, l'uso illecito dei titoli di proprietà industriale, la falsa indicazione dell'origine dei prodotti e la falsa evocazione dell'origine italiana delle merci costituiscono fenomeni di gravissimo nocumento alle imprese e ai consumatori. Il contrasto di tali fenomeni è perseguito mediante le attività di informazione e di repressione previste dalla presente legge.
1. Fatto salvo il coordinamento delle Forze di polizia operato dal Ministero dell'interno ai sensi della normativa vigente, il Ministero dello sviluppo economico coordina tutte le attività svolte nel territorio nazionale per contrastare i fenomeni indicati all'articolo 1.
2. Il comma 1 dell'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con le seguenti funzioni:
a) indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese
da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme delle azioni di contrasto della contraffazione a livello nazionale;b) promozione delle soluzioni per il contrasto ai fenomeni relativi all'uso illecito dei titoli di proprietà industriale, alla falsa indicazione dell'origine dei prodotti e alla falsa evocazione dell'origine italiana delle merci;
c) elaborazione di proposte e di analisi finalizzate al contrasto degli illeciti di cui alle lettere a) e b) inerenti al commercio elettronico e ad ogni altra modalità di commercio;
d) monitoraggio degli illeciti di cui alle lettere a) e b)».
3. Il Ministero dello sviluppo economico attiva tutte le iniziative, nei confronti delle istituzioni nazionali, degli enti locali, delle organizzazioni di categoria e di ogni altra formazione della società civile per contrastare i fenomeni indicati all'articolo 1.
4. Il Ministero dello sviluppo economico fornisce ai comuni, con la collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo, materiale informativo e ogni utile forma di supporto diretti ad assicurare un efficace coinvolgimento dei comuni medesimi nell'attività di contrasto dei fenomeni indicati all'articolo 1.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. Al Corpo della guardia di finanza sono affidati il coordinamento e l'armonizzazione delle informazioni investigative relative ai fenomeni indicati all'articolo 1.
2. Per adempiere alle disposizioni del comma 1, è istituita una banca dati presso il Corpo della guardia di finanza nella quale sono fatte confluire anche tutte le
1. Il Ministero dello sviluppo economico cura, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e con le associazioni di categoria delle imprese, la realizzazione di periodiche campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sui rischi per la salute e sul danno economico e sociale derivanti dall'acquisto di prodotti contraffatti.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza apposite iniziative formative e di informazione per gli insegnanti e per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo livello.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, promuove attività di ricerca volte ad approfondire le conseguenze economiche e sociali dei fenomeni indicati all'articolo 1.
4. Il Ministero dello sviluppo economico cura la diffusione dei risultati delle ricerche di cui al comma 3 presso le
1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove, mediante una procedura di interpello, il riconoscimento di un organismo privato, costituito nella forma di società o di associazione, rappresentativo delle imprese titolari di marchi o di altri titoli della proprietà industriale, aperto a tutte le imprese, abilitato a svolgere funzioni di rappresentanza e di tutela delle imprese aderenti.
2. L'organismo di tutela di cui al comma 1 è abilitato a:
a) rappresentare gli interessi delle imprese associate nei procedimenti penali e civili concernenti contraffazioni o uso illecito dei marchi;
b) sottoporre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato segnalazioni o richieste in rappresentanza delle imprese associate;
c) stipulare accordi con i fornitori di servizi internet e di piattaforme di commercio elettronico diretti ad assicurare la tutela ai marchi delle imprese associate;
d) stipulare accordi con i sistemi di pagamento elettronici per interrompere i pagamenti collegati alla vendita di prodotti contraffatti attraverso il commercio elettronico;
e) assicurare la rappresentanza delle imprese associate in tutte le sedi istituzionali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono adottate con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, in conformità ai seguenti criteri:
a) nella scelta dell'organismo di tutela è assicurata preferenza alla società o all'associazione
che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, la più duratura e qualificata esperienza nelle attività finalizzate al contrasto della contraffazione, tenendo anche conto della partecipazione a organismi dello Stato o dell'Unione europea operanti in tale ambito;b) è assicurata la partecipazione all'organismo di tutela di tutte le imprese che ne facciano richiesta secondo modalità non discriminatorie, che garantiscano la possibilità di partecipare anche alle piccole e medie imprese proprietarie del titolo della proprietà industriale.
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico promuovono, attraverso le camere di commercio italiane presenti in altri Stati, l'istituzione di organismi che abbiano la finalità di sviluppare iniziative di tutela dei prodotti nazionali dei fenomeni indicati all'articolo 1 nell'ambito degli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati ove i predetti organismi sono ubicati.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico assicurano il coordinamento delle funzioni svolte dagli orgasmi di cui al comma 1.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dello sviluppo economico pubblicano nel rispettivo sito internet istituzionale un rapporto sulle attività svolte dagli organismi di cui al comma 1.
1. Presso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione del Ministero
dello sviluppo economico è istituito l'Ufficio per la tutela dell'origine italiana nel commercio elettronico, con la funzione di individuare nelle offerte dirette ai mercati esteri la presenza di comunicazioni che possono far ritenere una falsa indicazione dell'origine italiana di un prodotto. 1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedono a stipulare, nelle materie di loro competenza, protocolli d'intesa con le piattaforme di commercio elettronico al fine di garantire l'autenticità dei prodotti offerti nei siti internet delle piattaforme medesime e di eliminare tempestivamente le offerte di prodotti contraffatti, ovvero recanti una falsa indicazione o una falsa evocazione dell'origine italiana.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 sono pubblicati dai Ministeri di cui al medesimo comma 1 nei rispettivi siti internet istituzionali.
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «per il 50 per cento
all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «interamente all'ente locale competente». 1. L'articolo 514 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 514. – (Produzione e commercio di prodotti contraffatti). – Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in commercio o mette altrimenti in circolazione prodotti contraffatti mediante l'utilizzo di marchi, segni distintivi, disegni o modelli, indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000.
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, partecipa con funzioni meramente esecutive, alla produzione, all'introduzione nel territorio dello Stato, alla detenzione per la vendita o alla commercializzazione di prodotti contraffatti mediante l'utilizzo di marchi, segni distintivi, disegni o modelli, indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.
1. Dopo l'articolo 514 del codice penale, come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 514-bis. – (Riproduzione e uso illecito di marchi). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 514, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, riproduce o fa uso senza averne diritto di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000.
Chiunque introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in commercio prodotti contraddistinti da un logo che le norme dello Stato o dell'Unione europea riservano a categorie di prodotti conformi a specifici requisiti, senza che i prodotti medesimi presentino i requisiti prescritti, è punito con la reclusione da
1. Dopo l'articolo 514-bis del codice penale, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 514-ter. – (Confisca). – Nei casi di cui agli articoli 514 e 514-bis è sempre ordinata, fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale».
1. Dopo l'articolo 514-ter del codice penale, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 514-quater. – (Circostanza attenuante). – Le pene previste dagli articoli 514 e 514-bis sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 514 e 514-bis, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».
1. L'articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 517. – (Falsa indicazione dell'origine di un prodotto). – Chiunque introduce sul territorio dello Stato o pone in commercio un prodotto indicando, nella confezione o nella pubblicità, un'origine diversa da quella riferibile al prodotto stesso ai sensi della normativa vigente è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000.
Qualora la condotta di cui al primo comma consista nella falsa indicazione
1. L'articolo 517-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 517-bis. – (Circostanza attenuante). – Le pene previste dall'articolo 517 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto articolo 517, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».
1. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 518. – (Pene accessorie). – Nel caso di cui agli articoli 514 e 514-bis e 517 il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica:
a) la pubblicazione della sentenza;
b) la chiusura dello stabilimento produttivo o dell'esercizio commerciale in cui il fatto è stato commesso o accertato da un minimo di cinque giorni a un massimo di tre mesi;
c) la revoca di iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività nello stabilimento produttivo o nell'esercizio commerciale;
d) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 35-bis;
e) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ai sensi dell'articolo 32-bis;
f) l'incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 32-ter;
g) il divieto o la revoca di accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
h) il divieto per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, per la promozione di prodotti rispetto ai quali vi sia stata attività di contraffazione;
i) l'espulsione o il divieto di accesso nel territorio di condannati responsabili di reati di contraffazione aventi nazionalità estera;
l) l'interdizione per gli spedizionieri condannati per reati di contraffazione, dell'accesso ai varchi doganali.
Quando i delitti di cui agli articoli 514, 514-bis e 517 sono commessi nell'esercizio di attività commerciali la condanna comporta sempre la pubblicazione della sentenza».
1. Gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, 475, 517-ter, 517-quater e 517-quinquies del codice penale sono abrogati.
1. I commi 49, 49-bis, 49-ter e 49-quater dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono abrogati.
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis:
1) al comma 1, lettera f-bis), le parole: «473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «514, 514-bis e 517»;
2) al comma 2, le parole: «473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «514, 514-bis, e 517»;
b) all'articolo 25-bis.1, al comma 1, lettera a), le parole: «, 517-ter e 517-quater» sono sostituite dalla seguente: «514-bis».
1. All'articolo 51 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «473 e 474,» sono soppresse;
b) al comma 3-quinquies, dopo le parole: «di cui agli articoli 414-bis,» sono inserite le seguenti: «514, 514-bis, 517,».
1. Al comma 1 dell'articolo 259 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sequestro di prodotti contraffatti di cui ai delitti previsti dagli articoli 514 e 517 del codice penale, la custodia è disposta limitatamente al tempo necessario allo svolgimento della procedura di cui all'articolo 260, comma 3-ter, finalizzata alla distruzione delle merci».
1. Al comma 3-ter dell'articolo 260 del codice di procedura penale, le parole: «nei procedimenti a carico di ignoti» sono soppresse.
1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «473, 474, 515, 516 e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «514, 515, 516 e 517».
1. Al comma 1 dell'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è aggiunto infine, il seguente periodo: «In caso di sequestro di rilevanti quantità di prodotti contraffatti, di cui ai delitti previsti dagli articoli 514 e 517 del codice penale, si procede all'inventariazione per categorie di prodotto mediante una stima per massa o per volume».
1. Fermo restando disposto quanto dall'articolo 51 del codice penale, non sono
punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali di polizia, può, con decreto motivato, differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.