Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3453 |
1. Al fine di favorire una maggiore diffusione della lettura, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato all'erogazione di contributi per i nuclei familiari con un'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per l'acquisto di libri muniti di codice international standard book number (ISBN), compresi i libri di testo scolastici, effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio e non coperto da contributi o sostegni pubblici di altra natura.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti di disponibilità del fondo ivi previsto.
1. Lo sconto praticato sui libri, così come previsto nei limiti della legge n. 128 del 27 luglio 2011, risulta modificato come segue: il tetto generale è fissato al 5 per cento, comprese le vendite per corrispondenza e su piattaforma digitale via internet, con una possibilità massima del 10 per cento di sconto in occasione di fiere ed iniziative di settore espressamente indicate e del 20 per cento in caso di vendita a biblioteche, pubbliche e private.
1. Al fine di garantire un forte pluralismo culturale ed economico, nonché di accrescere la qualità della lettura è istituito l'Albo delle librerie di qualità, di seguito denominato «Albo».
2. L'Albo è istituito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che stabilisce altresì i requisiti per l'iscrizione in base ai seguenti parametri minimi: il rapporto tra la superficie espositiva e il numero di marchi editoriali presenti; il rapporto tra la superficie espositiva e il numero di libri in vendita; il rapporto tra la superficie espositiva e i libri pubblicati almeno dodici mesi prima della domanda di iscrizione all'Albo, presenti nell'area espositiva; la percentuale di spesa relativa al personale e al fatturato; la promozione culturale e la consulenza ai clienti.
3. Qualora i parametri di cui al comma 2 siano conformi ai valori stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma, la domanda di iscrizione all'Albo può essere presentata dalle librerie che dichiarano, allegando apposita documentazione, un ricavo superiore al 90 per cento il ricavo derivante dalla vendita di prodotti editoriali.
4. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la valorizzazione delle librerie iscritte all'Albo. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ed è finalizzato a garantire detrazioni sul l'affitto dei locali adibiti a libreria, crediti
1. Le biblioteche pubbliche sono tenute a garantire il pluralismo editoriale attraverso l'acquisto, per almeno il 40 per cento, di libri editi da editori inseriti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nella categoria degli editori piccoli e medi.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per le biblioteche pubbliche, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i criteri per la realizzazione del pluralismo editoriale di cui al comma 1 del medesimo articolo.
1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per contributi agli editori per traduzioni di opere italiane con una dotazione
iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per contributi alle piccole e medie imprese editoriali italiane che non superano 5 milioni di euro annui di fatturato.
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ed è finalizzato a:
a) concedere agevolazioni postali in convenzione;
b) assegnare un credito agevolato d'imposta sulle spese per la carta, purché conformi alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, e sulle spese di innovazione tecnologica relative alla produzione e alla promozione nella fase di e-commerce o di acquisto diretto.
3. Con regolamento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria – Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il mese di gennaio di ogni anno, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui ai commi 1 e 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.