Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge | Allegato 1 |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3537 |
autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione (articolo 1);
prevede la piena e intera esecuzione della Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica (articolo 2);
stabilisce che l'autorità competente per l'Italia sia il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 3);
introduce una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione alla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4);
stabilisce che facciano fede, oltre al testo allegato alla legge, il testo francese e il testo inglese, in accordo con quanto disposto dalla Convenzione (articolo 5);
fissa l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 6).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007, di seguito denominata: «Convenzione».
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48, paragrafo 3, della Convenzione.
1. Ai fini della presente legge si intende per autorità competente di cui all'articolo 7, lettera a), della Convenzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.