Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3440 |
1) garantirebbe un aggiornamento della stessa più rapido sui passaggi di adozione;
2) renderebbe immediatamente individuabile la responsabilità del proprietario o dell'adottante, in caso di evento dannoso, o negli accertamenti dovuti sulla provenienza etica del pet da allevamenti professionali deontologici;
3) creerebbe i presupposti per giungere in fasi successive all'istituzione di un'anagrafe nazionale;
4) consentirebbe una migliore individuazione, dal punto di vista antropologico, delle relazioni affettive che legano il pet al nucleo familiare;
4) renderebbe più agevoli e immediate la pianificazione, la verifica e le attività svolte per la gestione del randagismo nonché per lo svolgimento di indagini giudiziarie e di controlli delle autorità competenti.
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a garantire l'interoperabilità tra l'anagrafe canina regionale e lo stato di famiglia di ogni proprietario o adottante di un animale di affezione, mediante la consultazione di apposite piattaforme informatiche realizzate da ogni regione secondo le direttive stabilite dall'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, il 24 gennaio 2013, in materia di identificazione e di registrazione degli animali di affezione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2013.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di istituzione delle piattaforme informatiche di cui all'articolo 1 da parte dei comuni e di inserimento nello stato di famiglia di ogni proprietario o adottante di un animale di affezione, in corrispondenza dei dati relativi allo stesso soggetto, dell'indicazione del nome, della razza e del codice di microchip dell'animale di affezione posseduto o adottato.