Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3427


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata GELMINI
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima
Presentata il 13 novembre 2015


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, composta di un solo articolo, trova la propria ratio nella necessità di assicurare tutela e difesa alla persona e ai suoi beni nel caso di aggressione perpetrata nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora.
      Sempre più spesso la cronaca riporta notizie di aggressioni e violenze commesse in danno di persone e famiglie inermi all'interno delle loro abitazioni o presso locali adibiti ad attività commerciali. Tali aggressioni, oltre al danno in sé, recano un significativo stato di disagio in coloro che le subiscono e, conseguentemente, alimentano uno strisciante allarme sociale. A tale stato si aggiunge l'alea di incertezza che gravita intorno alla qualificazione della condotta delle vittime che, nella concitazione dei momenti in cui è perpetrata la violenza ai loro danni, pongono in essere condotte che, nonostante la violenza subìta, sono sanzionate anche penalmente.
      In tali casi una valutazione ex post del rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa risulta non agevolmente conseguibile, atteso che la condotta delle vittime della violenza, colte di sorpresa e spesso nelle ore notturne, è indotta dall'aggressione subìta e da condizioni ambientali irripetibili e che, pertanto, solo nel momento dell'aggressione possono essere percepite dalle vittime del delitto posto in essere. Rispetto a tali casi pare pertanto opportuno che il giudice penale, con le cautele del caso, possa apprezzare appieno lo stato di concitazione e di annichilimento psicologico generato dalla violenza subìta dalle vittime nel proprio domicilio, allo scopo di evitare che il soggetto che si trovi costretto a giustificare la propria condotta difensiva possa essere sottoposto ad un controllo giudiziario ex post rispetto ad un'azione che, anche per le condizioni di terrore subìto nelle quali è stata posta in essere, è difficilmente apprezzabile a posteriori.
      L'articolo 52 del codice penale, a seguito delle modifiche apportate nel 2006, pone infatti due condizioni per il riconoscimento della legittima difesa in caso di violazione dei beni propri o altrui: che il ladro o rapinatore non desista e che vi sia pericolo di aggressione.
      Richiedere che non vi sia desistenza significa che occorrerebbe procedere ad un'intimazione di qualche tipo. In secondo luogo, non basta che il ladro si appropri della refurtiva ma occorre che minacci o attui un'azione aggressiva nei confronti della vittima.
      La norma dunque non tiene minimamente in conto le condizioni psicologiche ed emotive delle persone che subiscono la violazione del proprio domicilio a scopo di furto o di rapina né – sono moltissime le segnalazioni in tal senso – di quale sia lo stato d'animo in cui si trova la vittima del reato quando i tentativi sono reiterati nel tempo.
      Per tentare di superare i limiti della disciplina in materia di legittima difesa e della relativa previsione di eccesso colposo, si potrebbe guardare la normativa tedesca che già nel 1871 aveva previsto che: «legittima difesa è quella difesa che è necessaria per respingere un'aggressione attuale e illegittima verso sé o verso altri. L'eccesso non è punibile se si è agito per concitazione o paura».
      Si ritiene pertanto che nella valutazione della fattispecie qui dedotta occorra tenere in massimo conto la situazione psicologica della vittima e considerare che il più delle volte essa agisce sotto l'effetto della paura e con l'intento di mettere in salvo se stessa, i propri familiari e i propri beni nel minor tempo possibile.
      La presente proposta di legge, composta di un solo articolo, stabilisce che oltre a non essere punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, non è punibile neppure colui che abbia operato in situazione di concitazione o paura.
      Inoltre, si novella la disciplina del diritto di difesa, come configurato dal codice penale, eliminando il riferimento alla desistenza, condizione che – come detto – essendo difficilmente apprezzabile in un momento successivo ai fatti, quando non sussistono più le condizioni ambientali e di soggiogamento che l'hanno generata, risulta gravemente limitativa del diritto di difesa stesso.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o che il fatto sia stato commesso per concitazione o paura»;

          b) al secondo comma, lettera b), le parole: «, non vi è desistenza e» sono soppresse.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser