Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3427 |
1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o che il fatto sia stato commesso per concitazione o paura»;
b) al secondo comma, lettera b), le parole: «, non vi è desistenza e» sono soppresse.