Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3545 |
1. La finalità della presente legge è sostenere la genitorialità in caso di separazione o di cessazione di una convivenza, tramite lo strumento della mediazione familiare e conformemente alle convenzioni e alle raccomandazioni dell'Unione europea, affinché tutte le madri e i padri possano rimanere in condizione di cogenitorialità, anche in caso di separazione di coppia, al fine di garantire il superiore interesse affettivo, educativo e materiale dei figli.
1. La mediazione familiare in materia di separazione personale dei coniugi è l'attività in cui un terzo professionista qualificato, indipendente ed equidistante dalle parti, il mediatore familiare, fornisce colloqui di sostegno alla genitorialità finalizzati a migliorare la comunicazione e a cercare accordi sulla nuova organizzazione familiare conseguente alla separazione personale dei coniugi o alla cessazione di una convivenza, con riguardo al superiore interesse educativo, affettivo e materiale del figlio o dei figli minorenni e nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il mediatore familiare opera per ristabilire o per rafforzare la comunicazione fra i coniugi nella fase pre-separativa, al fine di pervenire a un accordo condiviso, equilibrato e duraturo fra le parti riguardo l'organizzazione dei rapporti personali fra i genitori e i figli minorenni dopo la cessazione della convivenza, garantendo la continuazione di un
a) aiutare la coppia genitoriale a elaborare un progetto condiviso e consensuale di cogenitorialità nella separazione attraverso una metodologia mirata alla gestione del conflitto avendo come obiettivo specifico l'interesse dei figli;
b) garantire ai figli il mantenimento di rapporti significativi e regolari con entrambi i genitori, ricevendo cure, affetto, educazione e istruzione;
c) aiutare la coppia genitoriale a cogliere i bisogni e le manifestazioni emotive dei figli evitandone la strumentalizzazione nel conflitto;
d) prevenire negligenze e violenze psicologiche, anche inconsapevoli, che possono esporre i figli al rischio di danni emotivi, nonché di comportamenti sociali devianti.
1. Gli operatori del servizio di mediazione familiare, pubblico o privato, e i mediatori familiari liberi professionisti idonei a eseguire le attività di mediazione di cui alla presente legge devono essere in possesso di laurea specialistica in discipline psicologiche, pedagogiche o giuridiche, nonché di una formazione specifica e certificata per l'esercizio della mediazione familiare di almeno 250 ore ripartite in modo tale da favorire l'assimilazione delle competenze acquisite.
a) aspetti psicologici della coppia e dei suoi conflitti;
b) aspetti sociologici dell'evoluzione della famiglia;
c) aspetti psicologici dello sviluppo del minorenne;
d) aspetti pedagogici delle relazioni genitoriali;
e) impatto e ripercussione della separazione sulle dinamiche familiari e in particolar modo sui figli;
f) funzionamento economico della famiglia e mantenimento dei minori;
g) quadro legale della separazione e del divorzio, dei professionisti coinvolti e del loro rapporto con i mediatori familiari;
h) tecniche di comunicazione e di risoluzione dei conflitti.
4. La formazione relativa alla mediazione familiare è affidata a:
a) docenti universitari specialisti nell'ambito delle discipline psicologiche, pedagogiche, giuridiche o economiche con comprovata esperienza nel campo delle problematiche della famiglia e dei minori;
b) mediatori familiari professionisti in attività.
5. Al fine di facilitare l'accesso alla mediazione familiare e di garantire l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni istituiscono specifici elenchi pubblici degli organismi di mediazione familiare, pubblici e privati, e dei
mediatori familiari liberi professionisti in possesso dei requisiti di cui ai citati commi 1 e 2. 1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 706-bis. (Mediazione familiare). – Qualora vi siano figli minorenni e vi sia disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso, la parte ricorrente o le parti congiuntamente, hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e fatti salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pericolo per l'integrità psico-fisica dei figli minorenni o del ricorrente, di adire un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o un mediatore familiare libero professionista ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse del figlio o dei figli.
La parte istante comunica al convenuto il luogo e la data del tentativo di mediazione almeno dieci giorni prima dell'incontro fissato con il mediatore.
Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione.
Qualora al primo incontro di mediazione familiare una parte non si presenti, il mediatore provvede a redigere in tale seduta attestazione di avvenuto tentativo di mediazione con esito negativo».
1. Nella procedura di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e in presenza di figli minori di anni quattordici, i coniugi hanno l'obbligo, prima del raggiungimento dell'accordo, di adire un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o un mediatore familiare libero professionista ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse dei figli.
2. Dell'avvenuto tentativo di mediazione familiare è dato atto nel testo dell'accordo da trasmettere al procuratore della Repubblica del tribunale competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
1. In ogni azienda sanitaria locale, di preferenza presso i servizi dei consultori familiari, ove esistenti, è istituito un servizio di mediazione familiare, ad accesso libero e gratuito, idoneo a soddisfare i criteri e le finalità di cui alla presente legge nonché a svolgere il tentativo obbligatorio di mediazione familiare previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.