Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3594


CAMERA DEI DEPUTATI N. 3594
      
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)
Presentato l'8 febbraio 2016


      

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Onorevoli Deputati! Il sistema delle politiche sociali del nostro Paese necessita da anni di un intervento riformatore. Il percorso avviato negli ultimi decenni in ambito pensionistico, sanitario e da ultimo – con i provvedimenti attuativi del jobs act – nell'area delle politiche attive del lavoro e degli ammortizzatori sociali raramente ha toccato l'area delle politiche socio-assistenziali. Eppure si tratta di un campo in cui forte è l'esigenza di riforma, mancando un disegno organico delle prestazioni esistenti, accumulatesi negli anni per stratificazione senza rispondere ai bisogni emergenti e in assenza di verifiche sulla loro efficacia rispetto ai bisogni che si propongono di soddisfare.
      È noto, in particolare, come il nostro Paese sia uno dei pochi nell'ambito europeo a non essere dotato di una misura di contrasto della povertà. Esistono strumenti di protezione del reddito di specifiche fasce di cittadini fragili – l'assegno sociale per gli anziani, la pensione di inabilità per gli invalidi civili – così come alcuni sostegni di portata limitata per le famiglie, tra cui alcuni di recente adozione – l'assegno per le famiglie con almeno tre figli minori, la social card per i bambini con meno di tre anni, il cosiddetto bonus bebé raddoppiato per le famiglie con redditi bassi – ma manca una misura organica che copra le necessità delle famiglie più vulnerabili e in condizioni economiche di bisogno, a partire da quelle con figli.
      Il sovrapporsi di specifiche discipline nel corso degli anni non sembra peraltro aver risposto a princìpi di equità e di efficacia nell'accesso e nell'erogazione delle prestazioni. Le prestazioni esistenti devono essere verificate nella loro appropriatezza rispetto al bisogno – in una logica di efficacia dell'intervento specifico – e allo stesso tempo nel livello di copertura di bisogni diversi – in una logica di equità del sistema assistenziale complessivamente inteso. Per raggiungere questi obiettivi è necessario non solo razionalizzare i trattamenti esistenti, ma anche riorganizzare il sistema di accesso alle prestazioni, a partire dalle modalità di valutazione del bisogno.
      Il presente disegno di legge di delega si compone di un unico articolo. Al comma 1 si enunziano le finalità dell'intervento delegato, volto all'attualizzazione del sistema delle politiche sociali mediante prestazioni più adeguate rispetto ai bisogni emergenti e più eque. In particolare, i decreti legislativi riguarderanno:

          l'introduzione di una misura nazionale per il contrasto della povertà, da considerare livello essenziale delle prestazioni;

          la razionalizzazione della normativa in materia di prestazioni di natura assistenziale o comunque sottoposte alla prova dei mezzi, anche rivolte a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario; non rientrano tra le prestazioni assistenziali e previdenziali gli interventi di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti;

          il riordino della disciplina concernente il sistema di interventi e di servizi sociali.

      La delega deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione.
      Al comma 2 si specificano i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di contrasto della povertà. In particolare, alla lettera a) si stabilisce il principio di affidare la funzione del contrasto della povertà a un'unica misura di carattere nazionale, individuata come livello essenziale delle prestazioni e pertanto rientrante nelle materie che l'articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, basata sul principio dell'inclusione attiva, che viene attuato prevedendo per i beneficiari la predisposizione di un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa sostenuto dall'offerta di servizi alla persona. Tale principio va nella direzione sia di evitare la frammentazione delle misure di contrasto della povertà, definendo come livello essenziale da garantire uniformemente nell'intero territorio nazionale una misura rivolta al soddisfacimento dei bisogni primari, sia di superare la logica di mera assistenza passiva introducendo il principio dell'attivazione finalizzata all'inclusione sociale e lavorativa. Beneficiari e beneficio connessi alla misura di contrasto della povertà sono definiti nei limiti delle risorse disponibili in un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituito dal comma 386 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Con un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, anch'esso istituito dalla legge di stabilità al medesimo comma, avente cadenza triennale e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, può essere gradualmente estesa la misura sia quanto ai benefìci sia nella determinazione dei beneficiari, dando la precedenza alle famiglie con figli minori e, quindi, ai soggetti con maggiore difficoltà di ricollocazione sul mercato del lavoro, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo. In tal modo si intende rendere compatibile con gli equilibri di finanza pubblica l'introduzione di una misura di carattere nazionale definita come livello essenziale delle prestazioni, favorendone il percorso di adozione a partire dall'identificazione di obiettivi prioritari. Nella definizione dei percorsi di attivazione mediante progetti personalizzati si prevede, ove compatibile, l'utilizzo delle risorse afferenti ai Fondi strutturali europei. Il riferimento a tali Fondi trova fondamento nella presenza, nell'Accordo di partenariato, di risorse espressamente dedicate al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, con riferimento all'obiettivo tematico 9 – «promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione». Infine, la lettera e), in coerenza con la definizione di una misura di contrasto della povertà che

prevede la predisposizione per i beneficiari di un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, stabilisce che la presa in carico delle persone in condizione di fragilità debba avvenire sulla base del rispetto di princìpi comuni e ne stabilisce i fondamenti. In particolare, la presa in carico deve basarsi su una valutazione multidimensionale del bisogno; in tal modo si consente di individuare bisogni complessi e si pongono le basi per superare la frammentarietà delle risposte. I servizi competenti dei comuni e degli ambiti territoriali devono predisporre progetti personalizzati assicurando la piena partecipazione dei beneficiari, un'attenta definizione degli obiettivi e il monitoraggio degli esiti; attraverso la progettazione personalizzata costruita insieme con la famiglia si intende favorire l'attivazione dei beneficiari in percorsi di inclusione sociale e lavorativa e individuare i servizi necessari a sostenerli; affinché la progettazione sia efficace devono essere chiari gli obiettivi e devono essere monitorati gli esiti.
      Al comma 3 si specificano i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di razionalizzazione dei trattamenti, ispirata al superamento di differenze categoriali. Il principio che regola l'accesso alle prestazioni deve essere quello universalistico per cui, tenuto conto di bisogni specifici, l'accesso selettivo alle prestazioni è regolato dalla sola condizione economica, misurata a tale fine dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Solo laddove la natura delle prestazioni lo renda necessario, possono essere previsti accanto all'ISEE ulteriori criteri volti a identificare specifiche platee di beneficiari, eventualmente ridefinendo l'ISEE per quelle determinate prestazioni. Ad ogni modo i nuovi criteri si applicheranno solo a chi farà domanda dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi che li disciplineranno. Laddove, in esito alla razionalizzazione, dovessero prodursi minori oneri per la finanza pubblica, i risparmi prodotti incrementeranno il citato Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
      Al comma 4 si specificano i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali. A fronte dell'eterogeneità estrema del nostro sistema territoriale – secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nelle regioni i comuni spendono per interventi sociali da meno di 25 euro pro capite a più di 250, con il sud che spende meno di un terzo del nord-est – appare opportuna una rivisitazione delle regole di governo del settore, prevedendo in particolare meccanismi di coordinamento più forti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituendo un organismo partecipato dalle regioni, dalle province autonome, dalle autonomie locali e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), oltre che compiti di vigilanza sul rispetto dei livelli essenziali. Il Ministero potrà a tale fine riorganizzarsi. In particolare, è necessario rafforzare la gestione associata dei comuni per l'erogazione dei servizi, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia nell'azione. Devono essere promossi accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri servizi competenti per l'inserimento lavorativo, la salute, l'istruzione e la formazione; tale indicazione muove dall'esigenza di evitare la frammentarietà degli interventi aumentandone l'efficacia e risulta coerente con la logica dei punti unici di accesso per i cittadini. Occorre attivare le risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali; l'intento è quello di promuovere e valorizzare il contributo che viene dalle risorse della comunità e in particolare dal terzo settore e dal privato sociale nel sostegno alle persone fragili. Fondamentale è, infine, il rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, in via di costituzione con il Casellario dell'assistenza.
      I commi successivi stabiliscono le modalità con cui devono essere adottati i decreti legislativi. In particolare, il comma 6 stabilisce che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

        Dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato dal comma 6 dell'articolo 1. In particolare, la misura di contrasto della povertà da istituire ai sensi del comma 2 è definita nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dal comma 386 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del successivo comma 389 e integrato dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c), del disegno di legge di delega.

        Dalla riorganizzazione del sistema di offerta integrata di interventi e di servizi sociali, di cui al comma 4, e dall'attuazione degli altri criteri di cui al medesimo comma 4 non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi, ai sensi del comma 6, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I. – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        L'intervento di regolamentazione ha come obiettivo principale quello di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i princìpi dell'universalismo selettivo.

        In questa prospettiva vengono proposti interventi che saranno realizzati attraverso l'esercizio di apposite deleghe conferite al Governo, specificamente finalizzate a:

            a) introdurre una misura nazionale di contrasto della povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale;

            b) razionalizzare le prestazioni di natura assistenziale, nonché altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, inclusi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e invalidità del beneficiario;

            c) procedere al riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali.

        Il disegno di legge di delega è collegato alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). In particolare, al comma 388 dell'articolo 1 della citata legge si prevede l'adozione di «uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti».

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        La materia relativa alle politiche sociali è attualmente disciplinata dalle seguenti principali fonti normative:

            legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

            legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città»;

            legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

            legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

            legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»;

            legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

            regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'intervento di cui al disegno di legge di delega non incide direttamente sulla normativa primaria e secondaria vigente e non prevede norme dirette di abrogazione. La specifica incidenza su leggi e su regolamenti vigenti sarà indicata nelle analisi tecnico-normative dei decreti legislativi attuativi della delega conferita.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non vi è incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei princìpi costituzionali e rispetta i princìpi enunciati negli articoli 3, 76 e 81 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame disciplinano materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, per quanto attiene all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto della povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale.

        Contestualmente il disegno di legge di delega interviene in termini di razionalizzazione e di riordino delle prestazioni assistenziali, anche di carattere previdenziale, rientranti nella competenza esclusiva dello Stato.

        È tuttavia prevista l'intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di attuazione della delega.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        L'intervento normativo è conforme ai princìpi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dal medesimo articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate, né sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Nessun provvedimento organico in materia è attualmente all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto e la giurisprudenza costituzionale rilevante nelle singole materie oggetto degli interventi di attuazione sarà indicata nelle analisi tecnico-normative dei futuri decreti legislativi.

Parte II. – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea in quanto reca disposizioni volte a introdurre una misura di contrasto della povertà, a razionalizzare le prestazioni di natura assistenziale e altre prestazioni, anche di natura previdenziale, e a riordinare la normativa in materia di interventi e di servizi sociali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

Parte III. – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative e utilizza definizioni, termini e concetti di uso corrente nella normativa in materia.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa poiché, trattandosi di un disegno di legge di delega, non sono state introdotte modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie della normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

        Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        L'intervento normativo richiede l'adozione di successivi decreti legislativi in attuazione delle deleghe previste. Inoltre è prevista, ai sensi del comma 7, la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi, tenendo conto delle evidenze attuative che verranno a determinarsi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati disponibili da parte dell'Amministrazione proponente.


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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione 1 – contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        Il sistema delle politiche sociali del nostro Paese necessita da anni di un intervento riformatore. Il percorso avviato negli ultimi decenni in ambito pensionistico, sanitario e da ultimo – con i provvedimenti attuativi del jobs act – nell'area delle politiche attive del lavoro e degli ammortizzatori sociali raramente ha toccato l'area delle politiche socio-assistenziali, pur essendo forte l'esigenza di riforma, in assenza di un disegno organico delle prestazioni esistenti.

        Il sovrapporsi di specifiche discipline nel corso degli anni non sembra peraltro aver risposto a princìpi di equità e di efficacia nell'accesso e nell'erogazione delle prestazioni. Le prestazioni esistenti devono essere verificate nella loro appropriatezza rispetto al bisogno – in una logica di efficacia dell'intervento specifico – e allo stesso tempo nel livello di copertura di bisogni diversi – in una logica di equità del sistema assistenziale complessivamente inteso. Per raggiungere questi obiettivi è necessario non solo razionalizzare i trattamenti esistenti, ma anche riorganizzare il sistema di accesso alle prestazioni, a partire dalle modalità di valutazione del bisogno.

        Le principali prestazioni di natura assistenziale, ovvero di natura previdenziale ma comunque sottoposte alla prova dei mezzi sono: assegno sociale, pensione di reversibilità, integrazione al minimo, maggiorazione sociale del minimo, assegno per il nucleo con tre o più figli minori.

        Con riferimento all'anno 2015, i beneficiari delle prestazioni e la relativa spesa sono stati:

            assegni sociali: beneficiari attuali 845.824 (escludendo gli invalidi civili), spesa totale 4.266.505.421 euro;

            pensione di reversibilità: beneficiari attuali 3.052.482; spesa totale 24.152.946.974 euro;

            integrazione al minimo: beneficiari attuali 3.469.254, spesa totale 20.500.376.967 euro;

            maggiorazione sociale del minimo: beneficiari attuali 848.893, spesa totale 1.966.254.405 euro;

            assegni per il nucleo familiare con tre o più figli minori: beneficiari attuali 234.332, spesa totale 396.292.957,93 euro (anno 2014).

        Le prestazioni considerate, pur essendo tutte soggette alla prova dei mezzi, non utilizzano le stesse modalità e i medesimi indicatori di verifica della condizione economica: in alcuni casi la prova dei

mezzi viene effettuata prendendo a riferimento il singolo individuo, in altri tenendo presenti eventuali coniugi e in altri ancora l'intero nucleo familiare: inoltre gli indicatori utilizzati differiscono con riferimento alla valorizzazione o meno del patrimonio. Pur nella comune finalità di sostenere il reddito, ciascuna misura persegue specifici obiettivi, tradotti in requisiti di eleggibilità, senza che ci sia una lettura complessiva dei bisogni, con conseguente appropriata identificazione della quantificazione complessiva dell'intervento necessario. Da tali frammentazione e settorialità possono conseguire sia la sovrapposizione di più interventi rivolti a una medesima platea, sia l'assenza di copertura per particolari tipologie. Al riguardo, il rapporto del Gruppo di lavoro sul reddito minimo, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 giugno 2013, attraverso stime basate sul modello di microsimulazione elaborato dal Centro di analisi delle politiche pubbliche e riferite al 2012, ha evidenziato che una parte non irrilevante di spesa, limitatamente alle prestazioni destinate alla popolazione anziana in condizioni economiche disagiate (integrazione al minimo, quattordicesima mensilità, maggiorazione sociale, pensioni e assegni sociali), «a causa di criteri di selettività scarsamente razionali, affluisce a soggetti che vivono in nuclei familiari non indigenti, ma appartenenti ai decili più elevati della distribuzione del reddito». Infatti dalle stime risulta che dei 17,4 miliardi di euro destinati al contrasto della povertà della popolazione anziana (di cui 13,5 riguardano pensioni integrate al minimo e 3,8 pensioni e assegni sociali), circa 6 miliardi sono erogati a beneficiari che appartengono a decili dal sesto al decimo della distribuzione, pari al 37,9 per cento del totale. Tale percentuale risulta pari al 40,8 per cento nel caso delle pensioni integrate al minimo.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        Obiettivo di lungo periodo del disegno di legge delega è l'ampliamento delle protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i princìpi dell'universalismo selettivo.

        Gli obiettivi di medio e di breve periodo perseguiti dal disegno di legge delega sono:

            a) introdurre una misura nazionale di contrasto della povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale;

            b) razionalizzare le prestazioni di natura assistenziale, nonché altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, inclusi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

            c) procedere al riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali.

        Con riferimento all'obiettivo di cui alla lettera a) – per il quale è previsto che la delega sia svolta nel rispetto del criterio direttivo di introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto della povertà, consistente in un sostegno economico condizionato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, volto all'affrancamento dalla condizione di povertà, inclusivo di una componente di servizi alla persona – si rappresenta che tale modello è mutato dalla sperimentazione del sostegno per l'inclusione attiva, attuata nei comuni con più di 250.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

        Al riguardo, sebbene non si disponga ancora dei risultati della valutazione controfattuale degli esiti, essendo ancora in corso di elaborazione i dati riferiti alle undici città in cui la sperimentazione si è conclusa, tuttavia, sulla base della valutazione di processo effettuata e del confronto partenariale con le amministrazioni che hanno gestito la misura sui territori, è stato possibile trarre alcune prime valutazioni. L'analisi effettuata ha messo in evidenza come il programma abbia influenzato il sistema dei servizi sociali metropolitani, producendo soluzioni organizzative specifiche ed elementi innovativi. Ne sono emerse indicazioni per superare le criticità gestionali connesse alla necessità di strutturare la rete dei servizi e la piattaforma per lo scambio dei dati, ma anche una valutazione positiva dell'impianto metodologico della misura. Alla luce dei risultati delle prime verifiche sono infatti emerse indicazioni importanti per l'estensione della misura, con particolare riferimento ai controlli delle richieste di accesso ai benefìci, ai requisiti di accesso e alle procedure amministrative e gestionali.

        In tutte le città, a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti per l'accesso ai benefìci, è emerso che almeno il 50 per cento delle domande risultava relativo a situazioni in cui un requisito non era posseduto, contrariamente a quanto dichiarato dal cittadino sul modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. È pertanto emersa la necessità di continuare a svolgere controlli ex ante per l'accesso alle misure.

        Inoltre sono emerse indicazioni circa l'adeguatezza dei requisiti utilizzati per l'identificazione dei destinatari. In particolare il requisito relativo alla precedente esperienza lavorativa è risultato troppo stringente ed è emersa l'indicazione di sostituirlo con una valutazione multidimensionale del bisogno.

        È altresì emersa la necessità di semplificare le procedure, prevedendo sportelli per la presentazione delle domande e garantendo tempi molto più rapidi di erogazione fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

        Infine è stata condivisa con il partenariato istituzionale coinvolto nell'attuazione della misura l'opinione che l'introduzione del sostegno all'inclusione attiva, la cosiddetta social card sperimentale, ha avuto il merito di introdurre un cambiamento di approccio nelle politiche sociali, mettendo la rete dei servizi sociali al centro di un servizio

complesso. I rappresentanti dei comuni si sono detti favorevoli alla continuazione dell'esperienza avviata nei rispettivi territori, con le necessarie semplificazioni amministrative e gestionali. Particolarmente positivo è stato il riscontro sulla presa in carico, considerato uno strumento utile a intraprendere un percorso di fuoriuscita, almeno parziale, da situazioni problematiche, che ha permesso, tra l'altro, di intercettare fasce di popolazione in condizione di estremo bisogno sconosciute ai servizi sociali.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        L'individuazione di dettaglio degli indicatori che, nell'ambito degli obiettivi generali descritti, consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento, sarà effettuata nel corso della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento, specifici per ciascun ambito di intervento individuato nel disegno di legge di delega. Gli indicatori dovranno misurare la capacità di raggiungimento delle persone in condizione di maggior bisogno e la riduzione delle persone in condizione di povertà.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Destinatari dell'intervento in via potenziale sono tutti i soggetti pubblici titolari di una potestà programmatoria e concessoria di prestazioni, interventi e servizi sociali.

        I soggetti privati sono i beneficiari delle misura di contrasto alla povertà e di prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni, anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, inclusi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario.

Sezione 2 – procedure di consultazione precedenti l'intervento.

        Preliminarmente all'adozione dell'intervento regolatorio non è stata avviata alcuna consultazione ma sono state indette apposite riunioni tecniche con la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha comunque conoscenza delle posizioni e delle aspettative relative agli aspetti qualificanti del provvedimento. Il provvedimento si inserisce nella più generale definizione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, che necessariamente dovrà avvenire con la consultazione delle categorie rilevanti dei soggetti interessati. Ad ogni modo, già dal luglio scorso è stata avviata una consultazione delle associazioni più

coinvolte nella lotta alla povertà, oltre che delle parti sociali, sulle prime linee guida per la redazione del Piano di lotta alla povertà, che anticipavano le previsioni della legge di stabilità e l'intervento di delega.

Sezione 3 – valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero).

        La scelta di intervenire nasce dalla necessità di uniformare e di attualizzare il sistema delle politiche sociali. Il mancato intervento, infatti, manterrebbe in essere l'attuale situazione caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e non più adeguato ai bisogni emergenti.

        In particolare si è reso opportuno procedere al riordino e alla razionalizzazione dell'attuale disciplina in materia di prestazioni, servizi e interventi sociali, nonché dotare il nostro Paese di una misura nazionale di contrasto della povertà da considerare livello essenziale delle prestazioni.

        Sul tema del riordino dei trattamenti il Consiglio dell'Unione europea ha riservato all'Italia, nel 2013, una raccomandazione; l'Italia è stata sollecitata a una maggiore efficacia dei trasferimenti sociali attraverso una migliore determinazione dei loro obiettivi, con particolare riferimento alle famiglie a basso reddito in cui siano presenti minori.

        La razionalizzazione degli strumenti esistenti è anche funzionale alla definizione della misura di contrasto della povertà in attuazione del principio dell'universalismo selettivo, eventualmente inglobando altri strumenti di sostegno al reddito esistenti. Al riguardo la raccomandazione n. 5 della Commissione europea del 2 giugno 2014 sollecita «l'estensione graduale del regime pilota di assistenza sociale, senza incidenza sul bilancio, assicurando un'assegnazione mirata, una condizionalità rigorosa e un'applicazione uniforme su tutto il territorio, rafforzandone la correlazione con le misure di attivazione».

        Non intervenire nella razionalizzazione della normativa in materia di prestazioni, servizi e interventi sociali significa permanere in un sistema di prestazioni sociali erogate in modo da non rispondere realmente al principio di equità del sistema e di uguaglianza sostanziale dei cittadini.

Sezione 4 – opzioni alternative all'intervento regolatorio.

        Nella definizione del disegno di legge si è tenuto conto delle esperienze sul tema che sono andate maturando nel corso degli anni, nonché delle raccomandazioni dell'Unione europea volte ad affermare il principio dell'inclusione attiva. Fermo restando questo principio per la misura di lotta alla povertà, per gli altri interventi previsti dalla delega sono stati immaginati anche interventi più estensivi di riordino. Si è preferito, comunque, limitare l'intervento alle sole prestazioni che saranno erogate per la prima volta dopo l'entrata in vigore delle nuove regole, facendo salvi i precedenti requisiti per le prestazioni in corso di erogazione. Allo stesso tempo, è stata valutata l'opportunità di

affrontare contestualmente anche il riordino delle prestazioni legate alla condizione di disabilità o invalidità. È stato tuttavia considerato più opportuno escludere dal riordino tali prestazioni, reputando preferibile che un tale riordino avvenga contestualmente alla ridefinizione del sistema dei servizi dedicati alle persone con disabilità o non autosufficienti.

Sezione 5 – giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle piccole e medie imprese.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

        Il principale vantaggio consiste nella necessità di uniformare e di attualizzare il sistema delle politiche sociali tramite interventi normativi coerenti sulla materia, superando la disorganicità e la frammentazione delle misure di contrasto della povertà.

        Trattandosi comunque di un disegno di legge di delega, gli svantaggi e i vantaggi derivanti da tale intervento normativo potranno essere più agevolmente individuati e quantificati in sede di definizione degli schemi di decreti legislativi.

        L'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto della povertà consentirebbe di superare l'attuale eterogeneità territoriale nel fare fronte ai bisogni primari e consentirebbe di avviare il superamento della logica assistenziale degli interventi di sostegno del reddito in favore di un approccio basato sull'inclusione attiva. In coerenza con quanto previsto dalla sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'erogazione del sussidio dovrà associarsi infatti a un progetto di attivazione e di inclusione sociale, proprio al fine di rafforzare quegli ambiti che sono strategici per determinare il cambiamento e per dare più opportunità di un'evoluzione positiva. I comuni e gli ambiti territoriali dovranno associare al trasferimento monetario un progetto personalizzato di presa in carico per ciascuna famiglia. Attraverso il Programma operativo nazionale (PON) inclusione sarà possibile agevolare il rafforzamento e la ristrutturazione dei servizi volti a sostenere questo cambiamento di prospettiva. La concessione del sostegno economico sarà condizionata alla sottoscrizione di un progetto personalizzato di intervento dal carattere multidimensionale, predisposto dai servizi sociali del comune in rete con i servizi per l'impiego, con i servizi sanitari e con le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto della povertà, con particolare riferimento agli enti senza scopo di lucro.

        Attraverso l'istituzione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali sarà possibile, tra l'altro, condividere gli strumenti attuativi che occorrono per rendere omogeneo l'intervento nell'intero territorio nazionale.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Occorre considerare che il presente disegno di legge di delega non ha tra i destinatari le imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

        Trattandosi di un disegno di legge di delega, il quale per sua natura individua princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe, l'indicazione e la puntuale disamina delle stime degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico dei cittadini (per esempio la presentazione dell'ISEE) saranno poste in essere nel momento dell'adozione dei decreti legislativi.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione (misure di politica economica e aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta eccetera).

        Premesso che dall'attuazione della legge di delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni, sono previsti:

            l'istituzione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome, delle autonomie locali e dell'INPS, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per le singole tipologie di intervento;

            il rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali e, in particolare, del Casellario dell'assistenza e la sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro.

Sezione 6 – incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

        Non si ritiene che il provvedimento normativo possa incidere sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Sezione 7 – modalità attuative dell'intervento di regolamentazione.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        L'attuazione dell'intervento sarà curata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale adotterà i decreti legislativi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento).

        Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi. Del provvedimento saranno date notizia e informazione anche attraverso l'inserimento nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Le funzioni di controllo e di monitoraggio saranno esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le strutture e le modalità esistenti.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        Il comma 7 dell'articolo 1 prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dallo stesso articolo, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui

ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e riconsiderare ai fini della VIR.

        A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà elaborata la prescritta verifica dell'impatto regolatorio nella quale saranno presi in esame gli obiettivi delle deleghe in relazione al processo attuativo delle deleghe stesse, con riguardo agli aspetti relativi: all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto della povertà; alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni, anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, inclusi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario; alla previsione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome, delle autonomie locali e dell'INPS, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per le singole tipologie di intervento; al riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Sezione 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

        L'intervento normativo non è adottato per recepire alcuna direttiva europea.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i princìpi dell'universalismo selettivo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alle disposizioni di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera c), e sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto agli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, di cui alla lettera b) del presente comma, nonché il Ministro della salute quanto alla promozione degli accordi territoriali di cui al comma 4, lettera e), tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti:
          a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale;
          b) la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
          c) il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto della povertà, consistente in un sostegno economico condizionato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto all'affrancamento dalla condizione di povertà, comprendente una componente di servizi alla persona secondo i princìpi di cui alla lettera e);
          b) definizione dei beneficiari e del beneficio connessi alla misura di cui alla lettera a), nonché delle procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefìci medesimi, nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
          c) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di una graduale estensione dei beneficiari e di un graduale incremento del beneficio, iniziando prioritariamente dai nuclei familiari con figli minorenni e successivamente dai soggetti con maggiore difficoltà di inserimento e di ricollocazione nel mercato del lavoro, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera b) del presente comma per effetto degli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3;
          d) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di attivazione e di inclusione di cui alla lettera a) concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020;
          e) definizione di princìpi generalizzati di presa in carico delle persone in condizione di fragilità, compresi i beneficiari della misura di cui alla lettera a), sulla

base, in particolare, di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una progettazione personalizzata da parte dei servizi competenti dei comuni e degli ambiti territoriali assicurando la piena partecipazione dei beneficiari; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti.

      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) razionalizzazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), superando differenze categoriali e introducendo in via generale princìpi di universalismo selettivo nell'accesso alle prestazioni medesime, secondo criteri unificati di valutazione della condizione economica in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), eventualmente adeguati alla specifica natura di talune prestazioni;
          b) applicazione dei requisiti previsti in esito alla razionalizzazione di cui alla lettera a) a coloro che richiedono le prestazioni dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;
          c) previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dalla razionalizzazione di cui al presente comma siano destinate all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

      4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) previsione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presieduto dal Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per le singole tipologie di intervento; dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
          b) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;
          c) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
          d) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e definizione di princìpi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi;
          e) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni;
          f) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro.

      5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      6. All'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai sensi del comma 389 del medesimo articolo 1 e integrato dalle eventuali economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, destinate al citato Fondo ai sensi della lettera c) del medesimo comma 3. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 1, lettere b) e c), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al citato comma 1, lettere b) e c), le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.
      7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal

presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
      8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
      9. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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