Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3523 |
1. All'articolo 371 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Il procuratore della Repubblica, quando procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), e, comunque, per i delitti previsti dall'articolo 609-decies del codice penale, laddove emergano situazioni pregiudizievoli per l'integrità psico-fisica di soggetti minorenni, riconducibili a condotte dei genitori idonee a integrare i presupposti per un intervento di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile, provvede a darne immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis si applica il comma 1 e gli uffici diversi che procedono a indagini collegate nei distinti procedimenti penali e civili si coordinano tra loro avendo cura che l'eventuale audizione del minore avvenga con le cautele necessarie e per una sola volta. Gli uffici diversi possono altresì procedere congiuntamente al compimento di specifici atti e si raccordano nella fase esecutiva dei distinti provvedimenti, contemperando le esigenze di segretezza delle indagini penali con quelle di tutela dei minori coinvolti».
1. Dopo l'articolo 387 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 387-bis. – (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di soggetto maggiorenne che abbia figli di età inferiore a diciotto anni). – Nell'ipotesi in cui il soggetto arrestato o fermato per taluni dei delitti indicati nell'articolo
1. All'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L'ordinanza con cui il giudice applica la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari per taluni dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), e, comunque, per i delitti previsti dall'articolo 609-decies del codice penale, nei confronti di un soggetto maggiorenne che abbia figli di età inferiore a diciotto anni, deve essere comunicata alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio per le opportune misure di tutela nei confronti della prole».
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 347 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi indicati dal comma 1 del presente articolo, nei casi relativi ai delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), e, comunque, per i delitti previsti dall'articolo 609-decies del codice penale e quando emergano situazioni comunque pregiudizievoli per l'integrità psico-fisica di soggetti di età inferiore a diciotto anni, la polizia giudiziaria segnala, senza ritardo, alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni ogni notizia utile anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile».
1. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni».
1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
«4. Quando imputati siano una donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
4.1. In presenza di figli minori di diciotto anni la procura della Repubblica e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni hanno l'obbligo di contemperare le esigenze cautelari del procedimento penale in corso con quelle dei diritti dei minori a intrattenere le relazioni indispensabili per il proprio normale sviluppo psico-fisico.
4.2. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha compiuto i settanta anni di età».
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emessa nei confronti di un soggetto maggiorenne che abbia figli di età inferiore a diciotto anni deve essere comunicato alla procura della Repubblica presso il tribunale
1. All'articolo 296 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Il provvedimento che dichiara la latitanza di un soggetto che abbia figli di età inferiore a diciotto anni deve essere comunicato tempestivamente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni competenti per territorio per le opportune misure di tutela nei confronti della prole».
1. Dopo il primo comma dell'articolo 572 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«La pena di cui al primo comma si applica anche a chiunque, in violazione dei doveri educativi connessi alla responsabilità genitoriale, arrechi pregiudizio all'integrità psico-fisica di un minore sottoposto alla sua autorità o a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.
Per doveri educativi connessi alla responsabilità genitoriale, di cui al secondo comma, devono intendersi quelli richiamati dall'articolo 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176».
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138, è sostituito dai seguenti:
«1. Ogni volta che soggetti minori nei cui confronti è stata avanzata una proposta di speciali misure di protezione sono
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138, è inserito il seguente:
«1-bis. Intervenuta la proposta di ammissione al piano provvisorio di protezione e sino alla delibera della Commissione centrale, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza autorizza, per situazioni di eccezionale urgenza, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza ad avvalersi degli stanziamenti previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo, 1991, n. 82, specificandone i contenuti e la destinazione, al fine di assicurare, mediante
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138, è inserito il seguente:
«1-bis. Intervenuta la proposta di ammissione ad un piano provvisorio di protezione e sino alla delibera della Commissione centrale, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza autorizza, per situazioni di eccezionale urgenza, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza ad avvalersi degli stanziamenti previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, specificandone i contenuti e la destinazione, al fine di assicurare tramite specifiche intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei minori e di assicurare la loro tutela».
1. All'articolo 332 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di ammissione a un piano provvisorio di protezione o della delibera di speciali misure di protezione in favore di un soggetto maggiorenne con figli di età inferiore a diciotto anni, il procuratore della Repubblica né da notizia al tribunale per i minorenni e al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni per gli eventuali interventi di cui al primo comma qualora ne ricorrano i presupposti».