Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3506 |
(Dati in milioni di euro) |
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Fondi chiusi | 1104 | |
Patrimonio fondi mobiliari | 335 | |
Detrazione | 19% | |
Costo detrazione (mn euro) | 63,7 | |
Rendimento annuo patrimonio fondo | 2,0% | |
Provento tassazione rendimento (mn euro) | 8,7 | |
Impatto netto finanze pubbliche (mn euro) |
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(*) Fonte: Assogestioni
55 milioni di euro su un arco quinquennale rappresenterebbero dunque una teorica perdita fiscale per l'erario di 11 milioni di euro all'anno. Il FIA di sviluppo rappresenterebbe comunque una forma di investimento sostitutiva o alternativa rispetto a quella in altri strumenti finanziari, come ad esempio quello nelle PMI innovative che riconoscono, alle persone fisiche che li sottoscrivono, il medesimo beneficio fiscale. Un effetto sostituzione dei FIA di sviluppo con gli strumenti
finanziari emessi dalle PMI innovative è assolutamente ragionevole e ipotizzabile e quindi l'effetto finanziario per il bilancio dello Stato potrebbe ulteriormente ridursi. In ogni caso la stima è da considerare altamente prudenziale, poiché: a) non è realistico supporre che l'intero investimento in fondi chiusi italiani transiti nei FIA di sviluppo né che il transito sia immediato; b) l'eventuale disinvestimento, sia dai fondi chiusi attuali sia dai FIA di sviluppo, si genererebbe a scadenza delle plusvalenze per le quali opera la disciplina ordinaria del capital gain.1) le entrate generate dalla tassazione sui dividendi delle PMI oggetto di investimento da parte del fondo;
2) le entrate generate dall'effetto di patrimonializzazione delle PMI e maggiori investimenti delle PMI;
3) le entrate generate dai profitti dell'industria del risparmio gestito per le attività a servizio dello sviluppo e della gestione dei FIA di sviluppo che, essendo focalizzati su PMI, impiegherebbero prevalentemente personale presente in Italia;
4) le entrate generate dall'emersione dei profitti delle società che affrontano un processo di quotazione e di cambio di governance essendo le PMI prevalentemente di proprietà familiare e quindi non focalizzate sulla generazione degli utili come fattore distintivo per la creazione di valore.
Alla luce di quanto esposto appare quindi evidente come tale norma a regime potrebbe prevedere a breve non solo nessun onere per lo Stato, ma addirittura maggiori introiti per la finanza pubblica.
In tale contesto è anche utile rimarcare che la Camera dei deputati, nel corso dell'attuale legislatura, ha approvato un ordine del giorno alla legge di stabilità 2016 (atto n. 9/03444-A/008) a «valutare l'opportunità di elaborare un disegno di legge basato sulla introduzione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di una categoria speciale di Fondi alternativi di investimento, denominabili FIA di Sviluppo, da costituire in forma chiusa e destinati all'investimento in PMI, da quotarsi in un mercato regolamentato o da trattarsi in un mercato secondario, investiti dell'obbligo di procurare un rendimento annuo pari ad almeno il 2 per cento (comunque in linea con quello dei BTP decennali), rivolti alla sottoscrizione delle sole persone fisiche e assistiti da un beneficio fiscale in termini di detrazione riconosciuta al sottoscrittore pari al 19 per cento del capitale investito annualmente
prevedendosi una detraibilità massima di 20.000 euro ripartiti su cinque anni».
La presente proposta di legge è suddivisa in 4 articoli.
L'articolo 1 introduce la definizione del FIA di sviluppo nel «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, stabilisce le modalità di costituzione e di operatività del fondo e demanda la disciplina di dettaglio a un apposito regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Viene inoltre specificato che «l'obiettivo finale di una remunerazione annuale dei partecipanti al FIA di sviluppo» debba «essere pari almeno al 2 per cento del patrimonio investito alla data del 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di distribuzione dei proventi».
L'articolo 2 introduce l'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo che «La persona fisica che sottoscrive partecipazioni di un FIA di sviluppo» possa «portare in detrazione all'imposta lorda sul reddito imponibile una somma pari al 19 per cento del suddetto importo e comunque non superiore a 20.000 euro». Viene inoltre specificato che le modalità di attuazione delle agevolazioni previste debbano essere individuate con un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
L'articolo 3 indica la copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera m-quater) è inserita la seguente:
«m-quater.1) “il fondo di investimento alternativo (FIA) di sviluppo”: il FIA italiano o dell'Unione europea di tipo chiuso di cui all'articolo 37-bis»;
b) alla sezione I del capo II del titolo III della parte II, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:
«Art. 37-bis. – (FIA di sviluppo). – 1. Il FIA di sviluppo deve essere costituito in forma di Oicr chiuso e deve ottenere la quotazione in un mercato regolamentato nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30.
2. Il regolamento del FIA di sviluppo deve prevedere che almeno il 90 per cento del patrimonio sia investito in azioni, quote o titoli assimilabili, emessi da piccole e medie imprese, che siano società di capitali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato con decreto entro il 1 marzo 2016, determina le caratteristiche e i requisiti delle piccole e medie imprese di cui al comma 2, fermo restando che le predette imprese devono avere la sede operativa o gli insediamenti produttivi ubicati nel territorio della Repubblica italiana.
1. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. – (Detrazioni per le persone fisiche di investimenti in fondi di investimento alternativi di sviluppo). – 1. La persona fisica che sottoscrive partecipazioni di un fondo di investimento alternativo (FIA) di sviluppo, disciplinato dall'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può portare in detrazione all'imposta lorda sul reddito imponibile una somma pari al 19 per cento del suddetto importo e comunque non superiore a 20.000 euro. Ai fini di tale detrazione, non si tiene conto delle altre deduzioni o detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. La misura massima di detrazione è concessa per la totalità delle sottoscrizioni effettuate dal contribuente nell'arco di un anno solare.
2. L'ammontare indicato al comma 1 è portato in detrazione, in parti uguali, nell'arco di cinque periodi d'imposta. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile in un periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imponibile sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il secondo rispetto alla scadenza del primo termine di riscatto, previsto dal regolamento del FIA di sviluppo.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 1 marzo 2016, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico».
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge,
valutato in 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti di attuazione previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.