Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3567


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato TURCO
Introduzione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, in materia di iniziative di educazione al lavoro di gruppo e al mantenimento del decoro degli edifici scolastici
Presentata il 28 gennaio 2016


      

torna su
Onorevoli Colleghi! Spesso negli istituti scolastici secondari di primo e di secondo grado non viene sufficientemente valorizzato il ruolo educativo che la scuola può svolgere nell'insegnamento del valore del lavoro di gruppo, sia esso applicato allo studio o allo svolgimento di attività complementari che perseguono sempre uno scopo educativo.
      Numerosi studi di psicologia evidenziano quanto sia importante il ruolo svolto dal lavoro di gruppo per educare gli studenti all'uso dei metodi e delle tecniche di lavoro di gruppo nei contesti formativi ed educativi, che consentono un'iniziale conoscenza dei temi principali della dinamica di gruppo e dei gruppi di lavoro organizzati, nonché della psicologia sociale dei gruppi stessi.
      L'apprendimento cooperativo costituisce una nuova frontiera pedagogica e didattica che utilizza anche il coinvolgimento emotivo e cognitivo del singolo studente del gruppo come utile strumento di apprendimento in modo alternativo alla tradizionale lezione scolastica frontale dove l'interazione tra insegnante e studenti spesso viene ridotta al minimo.
      Il lavoro di gruppo, quindi, si rifà a un insieme di princìpi, tecniche e metodi di conduzione del gruppo degli studenti in forza dei quali l'attività educativa si realizza nell'interazione di piccoli gruppi, che agiscono in modo collaborativo, responsabile, solidale e organizzato, ricevendo poi valutazioni sulla base dei risultati ottenuti individualmente e collettivamente.
      Nel lavoro di gruppo l'apporto di ogni studente permette di costituire una visione complessiva dell'obiettivo comune e insieme all'interazione consente di innescare nel singolo un profondo senso di appartenenza al gruppo stesso.
      Come effetto si ottiene una trasformazione dalla concezione dell'allievo «io-individualista» in «noi-gruppo», dando così agli studenti l'opportunità di affrontare insieme molte problematiche legate all'educazione, alla valorizzazione, all'apprendimento e alla motivazione che, invece, nel corso di una lezione tradizionale, molto spesso risultano essere un ostacolo al regolare svolgimento dell'attività.
      Per le sue valenze numerose istituzioni dell'educazione formale, in tutto il mondo, inseriscono percorsi di apprendimento cooperativo all'interno del proprio programma.
      Sul tema dal XIX secolo si sono sviluppate molte teorie.
      Nel lavoro di gruppo s'instaura un'atmosfera sociale in grado di modificare il comportamento dei membri quando sorga, negli stessi, la sensazione di condividere lo stesso «destino». In questo caso si nota un arricchimento derivato dall'assumere un atteggiamento democratico ottenuto appunto dal rapporto fra i componenti, dall'utilizzo e dal rispetto delle regole sociali e di gruppo (Kurt Zadek Lewin).
      Un'altra teoria individua nello svolgimento di lavori di gruppo lo sviluppo di sentimenti di empatia, accettazione non giudicante e congruenza tra i membri del gruppo che permettono di «mettersi nei panni dell'altro», di accettarlo, anche con valori e comportamenti diversi dai nostri, seppur senza dimenticare di essere sempre e comunque noi stessi anche quando stiamo con gli altri (Cari Ramson Rogers).
      Attraverso il lavoro di gruppo si costruisce così una nuova conoscenza e si apprende in modo sociale a partire dalle conoscenze già possedute da ciascun componente del gruppo stesso e ciò avviene per mezzo di un'osservazione ragionata degli eventi e una successiva rielaborazione effettuata in comune.
      Si assiste, perciò, alla costruzione di una nuova conoscenza attraverso un processo dinamico all'interno del gruppo.
      Secondo altre teorie, all'interno del gruppo impegnato nello svolgimento di un'attività l'interazione e l'interdipendenza fra soggetti determinano risultati positivi che raggiungono obiettivi superiori se confrontati a quelli ottenibili dai singoli individui.
      Questo avviene attraverso la correlazione di diversi aspetti quali gli obiettivi scolastici, la motivazione ad apprendere e la valorizzazione dei processi interpersonali.
      Ogniqualvolta vi sia scambio, confronto e relazione con gli altri, si innescano emozioni altamente motivanti per un singolo soggetto poiché permettono di ampliare e valorizzare la conoscenza di se stessi e delle proprie capacità che provocano, nell'appartenente al gruppo, l'accrescimento del desiderio di apprendimento.
      In quest'ottica la presente proposta di legge prevede la prestazione obbligatoria, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, di attività di lavoro di gruppo intesa come educazione alla crescita ed alla formazione dello studente all'interno della comunità scolastica attuata mediante lo svolgimento di un servizio di pulizie da parte degli stessi studenti, che preveda un impegno di almeno quattro ore mensili per ciascuna classe.
      In tal modo si potrebbe raggiungere l'obiettivo di sviluppare il rispetto reciproco degli studenti impegnati nell'attività di gruppo ottenendo anche la maturazione di un sentimento di rispetto del lavoro effettuato dai collaboratori scolastici.
      Un'attività di questo tipo consentirebbe, inoltre, di educare gli studenti al corretto utilizzo e al mantenimento del decoro delle strutture, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, aule, palestre, altri spazi comuni anche scoperti, cortili e arredi delle scuole.
      Lo svolgimento di quest'attività concorrerà alla valutazione complessiva del comportamento dello studente nell'ambito scolastico, in relazione alla partecipazione e all'impegno manifestati.
      Ricordo che in Giappone le norme che regolano l'attività scolastica prevedono che ogni giorno sia dedicata un'ora alle pulizie delle strutture scolastiche che coinvolge tutti gli studenti di ciascun istituto, che in gruppo si adoperano per lo svolgimento di tale attività.
      È consuetudine, infatti, nelle scuole giapponesi affidare agli studenti, divisi per gruppi e con turnazione settimanale, la pulizia delle aule, dei corridoi, dei bagni e degli altri spazi comuni della struttura scolastica.
      Quest'attività è considerata parte integrante dell'educazione: attraverso il lavoro di gruppo si sviluppa, infatti, la responsabilità dello spazio comune rendendo gli studenti più consapevoli dell'importanza dei luoghi da loro frequentati quotidianamente e dell'importanza del mantenimento del loro ordine e della loro pulizia.
      Sebbene non sia previsto dalla legge, in Italia abbiamo assistito ad alcune iniziative quali ad esempio «Scuole pulite» organizzata da Legambiente, che nel mese di marzo 2014 ha coinvolto moltissimi istituti italiani per un numero complessivo circa 95.000 studenti partecipanti, che hanno contribuito alle pulizie degli istituti al fine di salvaguardare, tutelare e valorizzare la scuola e il territorio in cui vivono.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è inserito il seguente:
      «Art. 1-bis.(Educazione al lavoro di gruppo e al mantenimento del decoro degli istituti scolastici). – 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono attivate azioni per la sensibilizzazione degli studenti nei confronti del lavoro di gruppo e della loro crescita e formazione all'interno della comunità scolastica, prevedendo, in particolare, la prestazione di un servizio di pulizie da parte degli stessi studenti, per almeno quattro ore mensili per ciascuna classe. Il servizio è finalizzato a sviluppare negli studenti il rispetto nei confronti del lavoro dei collaboratori scolastici nonché al mantenimento del decoro e al corretto utilizzo delle strutture, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, aule, palestre, spazi comuni anche scoperti, cortili e arredi degli istituti scolastici.
      2. La prestazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo concorre alla valutazione del comportamento dello studente di cui all'articolo 2 secondo criteri basati sul grado di partecipazione e di impegno dimostrato dallo studente.
      3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di valutazione e le modalità per l'attuazione del presente articolo.
      4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser