Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3567 |
1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Educazione al lavoro di gruppo e al mantenimento del decoro degli istituti scolastici). – 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono attivate azioni per la sensibilizzazione degli studenti nei confronti del lavoro di gruppo e della loro crescita e formazione all'interno della comunità scolastica, prevedendo, in particolare, la prestazione di un servizio di pulizie da parte degli stessi studenti, per almeno quattro ore mensili per ciascuna classe. Il servizio è finalizzato a sviluppare negli studenti il rispetto nei confronti del lavoro dei collaboratori scolastici nonché al mantenimento del decoro e al corretto utilizzo delle strutture, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, aule, palestre, spazi comuni anche scoperti, cortili e arredi degli istituti scolastici.
2. La prestazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo concorre alla valutazione del comportamento dello studente di cui all'articolo 2 secondo criteri basati sul grado di partecipazione e di impegno dimostrato dallo studente.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di valutazione e le modalità per l'attuazione del presente articolo.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».