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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3411 |
1. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:
«Art. 28-sexies. – (Altre misure in materia di compensazione). – 1. Fuori dei casi di cui agli articoli da 28-bis a 28-quinquies del presente decreto, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con i debiti relativi a:
a) imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
b) imposta sul valore aggiunto;
c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) imposta regionale sulle attività produttive;
e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.
2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore.
3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, o ai sensi del medesimo dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.
4. La compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice provvede al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso di mancato versamento entro tale termine, per il recupero
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai redditi maturati e certificati alla data di entrata in vigore della presente legge.