Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3535


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MUCCI, PRODANI
Disciplina dell'eutanasia e norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
Presentata il 15 gennaio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! Parlare di eutanasia e di trattamenti sanitari atti a prolungare indefinitamente una condizione di sofferenza psichica o di incoscienza causata da danni irreversibili è parlare di tempo. Il tempo ha quantità e qualità. Sul primo aspetto interviene la scienza, sul secondo deve poter intervenire l'essere umano. Così ha fatto in vita, così deve poter decidere di fare in punto di morte.
      Occorre rigore. La delicatezza della sfida sta nel dover coniugare i limiti che fissa una legge con la sensibilità della comunità. Non spetta a uno Stato laico determinare questi ultimi vincoli, ma spetta alla comunità, ai valori con cui è cresciuto l'uomo scegliere quale strada percorrere. È dovere dello Stato garantire questa facoltà.
      Questa proposta di legge vuole essere rigorosa. Vuole che la scelta non sia una mera intenzione professata anni prima rispetto alle vite degli altri, ma un ragionamento che tenga tutto in considerazione. Vuole che al parere del medico e del paziente si affianchino percorsi super partes che mantengano comunque al centro la scelta dell'essere umano. Rigore nel consenso informato e rigore nella tutela del percorso intrapreso.
      L'interruzione delle cure o il ricorso all'eutanasia per alcuni sarà una decisione frutto di relazioni e dei rapporti di cui un uomo si «ciba», per altri sarà un percorso del tutto personale. In merito, lo Stato non deve legiferare a tutela dell'etica dominante. È qui l'errore di fondo: far valere la posizione dominante su di una scelta personale frutto del vissuto di ogni singolo caso.
      La presente proposta di legge non vuole svilire tradizioni e pensare comune. Vuole consentire un'altra possibilità, evitando che, ancora una volta, la magistratura o le singole associazioni intervengano laddove lo Stato è in ritardo. È un ruolo importante quello delle associazioni che registrano le volontà anticipate delle persone in merito alla sospensione dei trattamenti sanitari. Tuttavia questi percorsi, in uno Stato lacunoso di norme in questo campo, contribuiscono a marmorizzare la dicotomia tra un pensiero etico-religioso e una razionalità solo all'apparenza fredda e senza speranza. Questo è ciò che la politica deve evitare, garantendo il diritto costituzionale a non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volontà.
      Il capo I della proposta di legge tratta il consenso informato e le dichiarazioni di volontà anticipate. Otto articoli sui percorsi e sulle fasi della decisione del paziente, sui vincoli giuridici e sull'istituzione del Registro nazionale telematico delle dichiarazioni di volontà anticipate. Si dà diritto alla persona di esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare, la persona può esprimere la propria volontà di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature; di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico; di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi; di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.
      Vengono quindi definiti i percorsi per la nomina del fiduciario ed è istituito con l'articolo 7, il Registro nazionale telematico delle dichiarazioni di volontà anticipate, accessibile da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale. Particolare attenzione, con l'articolo 8, è data all'opera di informazione che lo Stato deve fare sul tema.
      Il capo II della proposta di legge disciplina l'eutanasia, nella procedura sia attiva che passiva, prevedendo norme, diritti e doveri del personale medico coinvolto, nonché la redazione del testamento biologico e l'istituzione della Commissione nazionale di controllo.
      Nelle fasi propedeutiche l'eutanasia, l'articolo 10 disciplina la non punibilità del medico che la pratica e il percorso di informazione rivolto al paziente.
      L'articolo 12 definisce l'eutanasia passiva come sospensione di ogni intervento artificiale di sostegno alla vita e, come nella procedura attiva, prevede il riconoscimento del decesso quale morte naturale.
      Con l'articolo 17 è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della legge, che analizza i casi di eutanasia e verifica il rispetto delle procedure da parte del personale coinvolto.
      In Italia la metà della popolazione è favorevole all'introduzione dell'eutanasia. La politica ha il dovere di comprendere i fenomeni sociali e, in base ai princìpi della Costituzione, di intervenire legiferando. Si tratta di dare libertà di scelta sulla qualità del proprio tempo. Si tratta del rispetto di scelte personali. Di capire fino a che punto ha senso utilizzare la scienza e in che modo l'autodeterminazione dell'individuo può manifestarsi.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ ANTICIPATE NEI TRATTAMENTI SANITARI
Art. 1.
(Dovere informativo del medico).

      1. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefìci e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
      2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi del comma 1 del presente articolo, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà anticipata resa ai sensi dell'articolo 3, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione.
      3. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese ai sensi del comma 1.

Art. 2.
(Consenso informato).

      1. Ogni persona capace di intendere e di volere maggiore di quattordici anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile

in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.
      2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per il personale medico e sanitario. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato ai sensi dell'articolo 4.
      3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
Art. 3.
(Dichiarazione di volontà anticipata sui trattamenti sanitari).

      1. Ogni persona capace di intendere e di volere maggiore di quattordici anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione di volontà anticipata, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tale scopo la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di

incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare la persona può esprimere la propria volontà:

          a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

          b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

          c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

          d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

      2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 4, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per il personale medico e sanitario. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato ai sensi del citato articolo 4.
      3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa al personale medico e sanitario in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.
      4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione di volontà anticipata di cui al comma 1 del presente articolo e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 4, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.
      5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità

del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.
      6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione di volontà anticipata di cui al comma 1 del presente articolo, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.
      7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 4 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore.
Art. 4
(Nomina del fiduciario).

      1. La dichiarazione di volontà anticipata di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte del personale medico e sanitario delle direttive espresse dallo stesso interessato.
      2. Il fiduciario può altresì essere nominato con un'altra separata dichiarazione nelle medesime forme di cui all'articolo 3, comma 7, e anche in assenza di dichiarazione di volontà anticipata.
      3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente.

Art. 5.
(Situazione d'urgenza).

      1. Fatti salvi i casi di cui agli articoli 1 e 2, la dichiarazione di volontà anticipata prevista dall'articolo 3 e la nomina del fiduciario effettuata ai sensi dell'articolo 4 producono i loro effetti vincolanti dal

momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.
      2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 3, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti, espressi ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
Art. 6.
(Risoluzione delle controversie).

      1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni di volontà anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.
      2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà e in presenza del fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 4, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1 del presente articolo.

Art. 7.
(Istituzione del Registro nazionale telematico delle dichiarazioni di volontà anticipate).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo istituisce, con regolamento, il Registro nazionale telematico delle dichiarazioni di volontà anticipate di cui all'articolo 3, di seguito denominato «Registro», nel quale

sono raccolte le dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4. Resta salva la validità giuridica delle dichiarazioni non inserite nel Registro.
      2. Il Registro deve essere accessibile in tempo reale da parte di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio nazionale.
      3. I medici curanti di pazienti incapaci sono tenuti a verificare la presenza di eventuali dichiarazioni contenute nel Registro.
      4. I soggetti le cui dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 sono inserite nel Registro ricevono un'informativa periodica biennale sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.
Art. 8.
(Attività di pubblicizzazione e informazione).

      1. Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministeri.
      2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.
      3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata attraverso la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Gli spot devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II
DISCIPLINA DELL'EUTANASIA
Art. 9.
(Disposizioni generali).

      1. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta che la renda consapevole di essere soggetta a una compromissione permanente della qualità della vita, ha diritto di rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari nonché di ogni altro trattamento di sostegno vitale o terapia nutrizionale e di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. In tale evenienza il personale medico e quello di supporto sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente.
      2. Ai fini di cui al comma 1 si intendono per condizioni terminali l'incurabile stato patologico cagionato da lesioni o da malattia e dal quale, secondo cognizione medico-scientifica, consegue l'inevitabilità della morte, il cui momento sarebbe soltanto ritardato ove si facesse ricorso a terapie di sostenimento vitale utilizzando tecniche meramente rianimative nonché apparecchiature meccaniche o artifici per sostenere, riattivare o sostituire una naturale funzione vitale.

Art. 10.
(Procedura per l'eutanasia attiva).

      1. In deroga agli articoli 579, 580 e 593 del codice penale, il medico che pratica l'eutanasia attiva non è punibile se presta la propria opera alle condizioni e con le procedure stabilite dalla presente legge e se ha accertato, con i mezzi medico-scientifici esistenti, che:

          a) il paziente è maggiorenne e capace di intendere e di volere al momento della richiesta;

          b) la richiesta è stata formulata in maniera volontaria, è stata ben ponderata e ripetuta e non è il risultato di una pressione esterna;

          c) il paziente è in condizione sanitaria senza speranza e la sua sofferenza sul piano fisico o psichico è persistente e insopportabile, non può essere alleviata ed è la conseguenza di una causa fortuita o di una patologia grave e inguaribile.

      2. Senza pregiudizio per le terapie che comunque intende mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:

          a) informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita; chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e documentarlo sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;

          b) dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente è volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;

          c) accertare che perdura lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso è ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;

          d) consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve aver avviato alcun contatto

precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico che lo ha interpellato e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;

          e) consultare e tenere conto delle considerazioni dell’équipe sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;

          f) informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicate dallo stesso paziente;

          g) garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia.

      3. La richiesta di eutanasia del paziente deve risultare da una dichiarazione scritta, redatta, datata e firmata personalmente. Se il paziente non è in grado di compilare tale dichiarazione può affidare l'incarico a una persona di sua fiducia, purché maggiorenne, che non abbia alcun interesse materiale al decesso. Il soggetto incaricato è tenuto a riportare, nella dichiarazione, che il paziente non è in grado di scrivere personalmente la richiesta di eutanasia, indicandone le ragioni. In tale caso, la richiesta è redatta per iscritto in presenza del medico, le cui generalità sono riportate dall'incaricato nella dichiarazione allegata alla cartella clinica del paziente.
      4. Il paziente può revocare la sua richiesta di eutanasia in ogni momento. In tale caso, la dichiarazione di cui al comma 3 è ritirata dalla cartella clinica e riconsegnata al paziente. Prima di dare corso alla richiesta del paziente, il medico deve attendere un tempo minimo di sette giorni dal momento della richiesta.
      5. La dichiarazione scritta del paziente, la documentazione relativa alla procedura seguita dal medico con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto dal medico e dai medici consultati sono inseriti nella cartella clinica del paziente.


      6. La non punibilità di cui al comma 1 si estende alle altre persone che hanno fornito i mezzi per l'eutanasia e a chiunque ha collaborato all'intervento sotto la direzione del medico.
Art. 11.
(Obiezione di coscienza).

      1. Il medico che non intende partecipare alla procedura prevista dall'articolo 10 deve manifestare all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri competente la propria obiezione di coscienza, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dall'avvio del servizio presso un ente in cui sono praticate le procedure previste dalla presente legge. In tale caso il medico è tenuto anche a comunicare la propria obiezione all'eutanasia al paziente che lo interpella ai fini previsti dalla presente legge.

Art. 12.
(Eutanasia passiva).

      1. L'eutanasia passiva consiste nel non attuare più alcun intervento artificiale di sostegno alla vita ovvero nell'interrompere l'accanimento terapeutico.

Art. 13.
(Testamento biologico).

      1. Non è punibile il medico che provoca o agevola la morte di una persona che si trova nelle condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10, se la richiesta di eutanasia è stata formulata per iscritto quando la persona era capace di intendere e di volere.
      2. Nella richiesta formulata ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere incluse volontà inerenti al non inizio o all'interruzione delle terapie di cui all'articolo 14.

Art. 14.
(Disciplina dell'interruzione delle terapie di sostenimento vitale).

      1. L'accertamento delle condizioni terminali ai sensi dell'articolo 9 è effettuato da un medico competente nelle tecniche di rianimazione su concorde parere del primario anestesiologo. Il medico che ha effettuato l'accertamento ne comunica i risultati alle persone che sono legittimate a proporre opposizione, di cui al comma 3, e che sono agevolmente reperibili. Se non è accertata alcuna opposizione e se il paziente non ha espresso personalmente e consapevolmente, nel testamento biologico previsto all'articolo 13, il consenso alle terapie di sostenimento vitale, il medico dispone per scritto l'interruzione di tali terapie.
      2. Sono legittimati a proporre opposizione ai fini di cui al comma 2 i conviventi di età non inferiore a sedici anni, nonché gli ascendenti e i discendenti in linea diretta e i parenti collaterali, entro il secondo grado, del paziente, di età non inferiore a sedici anni.
      3. L'accertamento delle condizioni terminali non dispensa il medico che lo ha in cura dal dovere di assistere il paziente. L'interruzione delle terapie non dispensa il medico dall'apprestare al paziente le cure che, senza incidere direttamente sull'esito naturale dell'infermità, sono intese ad alleviarne le sofferenze.
      4. Per interruzione delle terapie di sostenimento vitale si deve intendere anche il mancato inizio delle terapie stesse.

Art. 15.
(Effetti giuridici).

      1. Quando una persona muore a seguito di un atto previsto dall'articolo 9, ai fini civilistici tale evento è assimilato alla morte per cause naturali e non può essere in nessun caso considerato rottura di rapporti contrattuali o produttivo di conseguenze contrattuali sfavorevoli per la persona interessata o per i suoi familiari o aventi causa.

Art. 16.
(Registrazione).

      1. Ogni atto medico finalizzato a praticare l'eutanasia o l'interruzione delle terapie di sostenimento vitale deve essere registrato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18.

Art. 17.
(Commissione nazionale di controllo).

      1. È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale di controllo sull'attuazione della presente legge, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da sedici membri, così individuati: otto medici chirurghi, dei quali almeno quattro professori universitari; quattro professori universitari di materie giuridiche o avvocati; quattro rappresentanti delle associazioni che si occupano delle problematiche relative alle persone affette da malattie con prognosi irreversibile.
      2. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con il mandato parlamentare e con incarichi governativi. La nomina dei membri è deliberata dal Consiglio dei ministri.
      3. Il presidente è eletto dai membri della Commissione.
      4. Il presidente e i membri della Commissione rimangono in carica per un periodo di quattro anni, prorogabile una sola volta.
      5. La Commissione delibera in modo valido con la presenza di almeno i due terzi dei suoi membri.
      6. La Commissione approva un regolamento interno, recante norme per lo svolgimento delle sue attività.
      7. Le spese di funzionamento e quelle del personale della Commissione sono poste per metà a carico dello stato di previsione del Ministero della giustizia e per metà a carico dello stato di previsione del Ministero della salute.

Art. 18.
(Documentazione).

      1. La Commissione provvede alla redazione di un documento di registrazione che deve essere compilato dai medici per ogni intervento di eutanasia o di interruzione delle terapie di sostenimento vitale. Tale documento è composto da due fascicoli.
      2. Il primo fascicolo del documento di cui al comma 1 reca i dati, coperti dal segreto dal paziente, degli specialisti consultati, delle persone interpellate e dei fiduciari in caso di dichiarazione di volontà anticipata. La Commissione non può venire a conoscenza di tali dati prima della delibera sul caso in oggetto, fermo restando quanto previsto dal comma 4. Il fascicolo è sigillato dal medico.
      3. Il secondo fascicolo del documento di cui al comma 1 contiene i dati generici, clinici e psichici del paziente; la data, il luogo e l'ora del decesso; la dichiarazione di volontà anticipata; la qualifica dei medici consultati e le date delle consulenze; le modalità e le procedure mediche seguite prima e durante l'intervento di eutanasia o di interruzione delle terapie di sostenimento vitale.
      4. La Commissione esamina il documento di registrazione debitamente compilato e trasmesso dal medico. La stessa Commissione verifica, sulla base del secondo fascicolo del documento, di cui al comma 3, se l'intervento di eutanasia o di interruzione delle terapie di sostenimento vitale è stato effettuato secondo le condizioni e le procedure previste dalla presente legge e, in caso di dubbio, può decidere, a maggioranza semplice, di essere portata a conoscenza dell'identità del paziente. In tale caso, prende cognizione del primo fascicolo del documento, di cui al comma 2.

Art. 19.
(Rapporto della Commissione).

      1. La Commissione trasmette alle Camere, ai fini dell'esame da parte dei competenti

organi parlamentari, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in seguito, con cadenza biennale, un rapporto statistico sull'attuazione della presente legge, corredato delle valutazioni della Commissione stessa.
      2. Per la redazione del rapporto di cui al comma 1 la Commissione può chiedere la collaborazione di esperti nonché raccogliere tutte le informazioni utili da autorità e da istituzioni e da ogni soggetto pubblico e privato. Le informazioni raccolte dalla Commissione sono coperte dal segreto, in particolare per quanto riguarda l'identità delle persone citate nel documento di registrazione di cui all'articolo 16.
      3. La Commissione può trasmettere le informazioni statistiche, ad eccezione dei dati aventi carattere personale, agli istituti universitari, scientifici e di ricerca pubblici che ne fanno richiesta motivata.
Art. 20.
(Riservatezza dei dati).

      1. Chiunque partecipa, a qualsiasi titolo, all'attuazione della presente legge è tenuto al rispetto della riservatezza dei dati di cui viene a conoscenza nell'esercizio del suo compito. In caso di violazione dei segreto si applicano le pene previste dall'articolo 326 del codice penale.

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